Gli agricoltori, a seguito della presentazione della domanda 2015, hanno ottenuto l’attribuzione dei nuovi titoli.
Il 5 ottobre 2015, Agea ha comunicato ad ogni agricoltore il portafoglio provvisorio dei titoli. I titoli definitivi, con il numero e l’importo esatto del loro valore, saranno comunicati da Agea solamente al termine delle procedure di calcolo e di controllo delle domande che si stanno rivelando particolarmente lunghe e complesse.
Il tempo ultimo per la comunicazione dei titoli definitivi è il 1° aprile 2016 (art. 18, Reg. 639/2014).
Seppure l’assegnazione definitiva dei titoli 2015-2020 non si è ancora conclusa, gli agricoltori e gli operatori dei Centri di assistenza stanno già lavorando in vista della scadenza della Domanda Unica 2016.
Uno dei problemi da affrontare è il trasferimento dei titoli, visto che molti agricoltori hanno stipulato o intendono stipulare contratti di affitto o di compravendita. A questi si aggiungono poi diversi casi di successione.
Al fine di regolamentare le modalità applicative e le procedure per il trasferimento dei titoli, Agea ha recentemente emanato un’importante Circolare Agea (Circolare Agea n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016).
Requisiti per il trasferimento dei titoli
A decorrere dalla campagna 2016, ai sensi dell’art. 34 del Reg. 1307/2013, i titoli possono essere trasferiti da un agricoltore (cedente) ad un altro agricoltore (cessionario).
Il cessionario deve essere in possesso del requisito di “agricoltore attivo”, alla data di presentazione della domanda di trasferimento nel sistema informatico dell’Organismo pagatore. Questo vincolo non esiste nel caso di successione effettiva o anticipata; in altre parole, un erede può ricevere i titoli per successione, anche se non è “agricoltore attivo”.
Il cedente può anche non essere “agricoltore attivo”.
I titoli possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell’anno.
Il trasferimento dei titoli può avvenire su tutto il territorio nazionale; infatti, l’Italia ha deciso di non limitare i trasferimenti all’interno di una regione (art. 13, decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014).
Il trasferimento dei titoli è limitato agli agricoltori stabiliti all’interno di uno stesso Stato membro; non possono essere trasferiti titoli tra Stati membri diversi.
Ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente. In presenza di un debito, la domanda di trasferimento. Tuttavia, in presenza di un debito, il trasferimento può essere rilasciato limitatamente ai titoli il cui valore eccede l’importo del debito.
Trasferimento mediante atto scritto
Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti.
La Circolare Agea del 10 febbraio 2016 stabilisce con precisione le fattispecie di trasferimento previste (tab. 1). La stessa Circolare, per ciascuna fattispecie, indica i documenti che devono essere prodotti e allegati al fascicolo aziendale, ai fini del trasferimento.
Le diverse forme
I titoli possono essere trasferiti in varie forme (tabb. 1 e 2). Le più frequenti sono........
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