Dal 2 novembre scatta l'obbligo di segnalare le opzioni nei Paese "Black list"

Export di prodotti agricoli nei paradisi fiscali

Il 2 novembre scade la pri?ma presentazione della comunica?zione delle operazioni con Paesi “Black list”.

Il 2 novembre scade la pri­ma presentazione della comunica­zione delle operazioni con Paesi “Black list” (vedi tabella 1). Il provvedi­mento, più volte reiterato e adesso alla prima scadenza operativa, è di grande attualità per tutte le aziende agricole che operano la vendita delle derrate agricole in esportazione e soprattutto per il vino e l’olio extra vergine di oliva che spesso viene esportato in paesi a fiscalità privilegiata (Paesi “Black list”) o che transitano (alcune volte mera­ mente sotto il profilo formale) in detti Paesi, per poi essere esportati in altri.
Trattandosi di una materia abba­stanza complicata ci prefiggiamo oggi di far conoscere il problema in modo che i lettori si possano poi rivolgere ai rispettivi consulenti che ne cureranno anche l’invio telematico all’Agenzia per gli ulteriori dettagli operativi.
La comunicazione deve essere fatta da tutti i soggetti Iva (titolari di P Iva), e quindi anche dalle imprese agricole, tranne quelle che siano escluse dall’ob­bligo di comunicazione dal Dm 5.8.2010 che ha previsto le attività con le quali si realizzano operazioni esenti Iva poste in essere da soggetti che si avvalgono della dispensa degli adempimenti ex art. 36­ bis, Dpr 633/72 (soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente ope­razioni esenti ex art. 10, Dpr 633/72).
L’oggetto della comunicazione sono le operazioni attive e passive poste per cessione di beni che per prestazione di servizi. La dichiarazione deve essere in­viata entro l’ultimo giorno del mese suc­cessivo alla scadenza. La comunicazio­ne deve essere presentata con periodici­tà mensile per i soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna cate­goria di operazioni (acquisti e cessioni di beni, servizi resi e ricevuti) hanno superato il limite trimestrale di € 50.000 (> € 50.000) e trimestralmente per gli altri.

Paesi a fiscalita privilegiata

SVIZZERA E LUSSEMBURGO
Formalmente la dichiarazione è un do­cumento che contiene i dati che di solito vengono inseriti nelle dichiarazioni In­trastat (Intra) che gli esportatori comu­nitari riempiono da alcuni anni.
Una particolarità della dichiarazione è assunta per le cessioni ad operatori Svizzeri e Lussemburghesi. Infatti per detti paesi è obbligatorio inserire nella dichiarazione solo le cessioni effettuate nei confronti di soggetti a fiscalità privi­ legiata e cioé non soggette alle imposte cantonali e municipali e/o società holding di cui alla locale legge del 1929.
Siccome è difficile per noi capire se un determinato operatore dei suddetti paesi sia o meno a fiscalità privilegiata, è necessario che l’operatore stesso co­munichi la sua natura. Nei casi di omes­so invio della comunicazione o di comu­nicazione con dati incompleti o non ve­ritieri, si applica il doppio della sanzione prevista dall’art. 11, comma 1 del Dlgs 471/97: da € 516 a € 4.130.
Per quanto riguarda la cessione ad operatori di San Marino, stante il moni­toraggio effettuato su tutte le operazioni da parte dell’agenzia delle Entrate di Pesaro, parrebbe inopportuno prevede­ re anche l’inserimento in dichiarazione delle operazioni, ma su questo punto attendiamo delle conferme da parte del­l’agenzia delle Entrate. Per le modalità operative rimandia­mo al sito dell’agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it ove è possi­bile anche scaricare un software gratui­to per l’invio.
Invitiamo quinti tutti gli agricoltori che effettuano operazioni attive o passi­ ve con Paesi a fiscalità privilegiata di prendere contatto con le associazioni agricole che li seguono o con i loro con­sulenti.

Export di prodotti agricoli nei paradisi fiscali - Ultima modifica: 2010-11-02T16:38:07+01:00 da Redazione Terra e Vita

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