Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 6904 depositata il 7 aprile 2015) interviene su una questione della quale, a quanto evidenziato anche in motivazione della sentenza, la Corte non aveva avuto in precedenza occasione di occuparsi e sulla quale (si può aggiungere) scarsissimi erano anche i precedenti di merito, comunque tutti nel senso della spettanza del diritto di prelazione agraria a favore del confinante anche se nudo proprietario, purché, s’intenda, coltivatore diretto e in possesso degli altri requisiti richiesti.
Ma a quale conclusione giunge la suprema Corte?
La risposta in un interessante e dettagliato articolo a firma di Francesco Mario Agnoli su Terra e Vita n. 19/2015.