Pratiche sleali a fine corsa, approvata la nuova normativa

Gian Marco Centinaio e Paolo De Castro
Dopo il via libera europeo servono le legge di recepimento nazionale. Gli aspetti chiave della nuova legge

L’occasione è di quelle ufficiali, la location è quella dei grandi annunci: la sala conferenze accanto allo studio del ministro. A parlare Gianmarco Centinaio e Paolo De Castro, politicamente su sponde opposte ma uniti nel raggiungere un traguardo importante, l’approvazione della nuova normativa che impedisce le pratiche sleali.

«Il nostro Paese – rimarca Centinaio – deve dire grazie a De Castro per il grande lavoro svolto, spesso in silenzio e lontano dai riflettori. È lui l’artefice di questo successo». E De Castro può rispondere: «Un gioco di squadra, facendo sempre sponda con tutto il team del ministero. E così, dopo dieci anni, finalmente siamo riusciti a portare a casa il risultato».

Grazie alla continua mediazione svolta da De Castro a Bruxelles le pratiche sleali vietate sono passate all’unanimità al Consiglio dei Ministri Ue. Ora manca ancora il via libera (scontato) dall’assemblea plenaria di Strasburgo e poi serviranno le leggi di recepimento di tutti i Paesi membri dell’Ue, compreso il Parlamento italiano che non dovrebbe riservare alcuna sorpresa in tal senso.

La normativa per punti

Ecco le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare che saranno vietate. Si va dalle ritorsioni commerciali o anche solo alla minaccia di ritorsioni ai ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili:

1. I ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni).

2. Le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura.

3. La cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso.

4. Il pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all’acquirente.

5. I ritardi nei pagamenti per i prodotti non deperibili (oltre i 60 giorni).

6. L’imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto agricolo e alimentare.

7. Il rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore.

8. L’abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell’acquirente.

9. Le ritorsioni commerciali o anche solo la minaccia di ritorsioni nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti da questa Direttiva.

10 Il pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non dovuti alla negligenza del fornitore stesso.

Inoltre sono ammesse solo se precedentemente concordate, in modo chiaro e univoco, tra le parti le seguenti pratiche:

1. La restituzione di prodotti invenduti o sprecati.

2. Il pagamento di costi per l’immissione sul mercato del prodotto, di immagazzinamento, di esposizione o inserimento in listino dei prodotti alimentari.

3. Il pagamento per spese promozionali

4. Il pagamento per spese pubblicitarie.

5. Il pagamento per i costi di advertising.

6. Il pagamento per la gestione del prodotto una volta consegnato.

In ogni Paese dell’Ue dovrà nascere almeno un’Autorità di contrasto competente per le pratiche commerciali sleali vietate. L’Autorità dovrà avviare indagini in tempi ragionevolmente brevi sulle denuce ricevute sia da singoli fornitori ai quali sarà garantito l’anonimato, sia da organizzazioni di rappresentaza a nome dei loro iscritti.

Le reazioni: i pro e i contro

Coldiretti - «Bene lo stop Ue alle speculazioni da parte dei poteri forti dell’industria e della distribuzione contro gli agricoltori ai quali arrivano appena 22 centesimi per ogni euro di spesa in prodotti agroalimentari freschi, che scendono addirittura a 2 centesimi nel caso di quelli trasformati dal pane ai salumi fino ai formaggi. Si tratta – sottolinea Coldiretti – di un passaggio fondamentale per il futuro del settore agroalimentare europeo che riconosce l’esistenza di un squilibrio commerciale che favorisce le speculazioni lungo la filiera».

Coop - «Si tratta di una norma volta a rappresentare la distribuzione come il soggetto ‘cattivo’ della filiera e questo è sbagliato. C’é distribuzione e distribuzione, si fa un danno anche nei confronti dei consumatori a non operare i necessari distinguo». È questo il commento del presidente di Coop Italia Marco Pedroni che aggiunge: «È una normativa che si allontana dal fine giusto per cui era nata, ovvero tutelare gli agricoltori nella contrattazione con la distribuzione e con l’industria e non contiene sufficienti elementi di reciprocità che compensino lo squilibrio che si viene a creare nella contrattazione».

Pratiche sleali a fine corsa, approvata la nuova normativa - Ultima modifica: 2019-02-13T09:45:54+01:00 da K4

1 commento

  1. dovrebbe essere proibito nei mercati generali dare la merce in conto vendita e questi posteggi dovrebbero essere obbligati a dare fidejussione alla direzione dei mercati da utilizzare nel caso in cui gli stessi non pagano
    la merce che viene da altri paesi deve attenersi ai residui consentiti nel paese di commercializzazione
    bisognerebbe dare un massimo ricarico alla merce oltre il quale stabilire una quota parte da rimborsare alla produzione

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