Op olivicole, nuove regole per il riconoscimento

produzione europea
Con un decreto il Mipaaft ha stabilito valori economici minimi per i ricavi derivanti dalla commercializzazione di olive e olio affinché le organizzazioni di produttori possano accedere ai programmi di sostegno. Disposte alcune deroghe

Nuove norme di accesso e riconoscimento per le organizzazioni dei produttori del settore olivicolo che predispongono anche i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da mensa. Le disposizioni che modificano la normativa in vigore sono contenute in un decreto firmato dal ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio e recepiscono le richieste del settore, sostenute anche a livello regionale, in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni dei produttori.

Il decreto sulle “Disposizioni in materie di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore olio di oliva e delle olive da tavola e le loro associazioni”, rende più chiare ed esplicite le modalità per l’attuazione del Regolamento Omnibus sulle attività delle Op, sia per quanto riguarda la loro revoca, sia per la deroga dei requisiti di riconoscimento per calamità naturali, condizioni climatiche avverse o in caso di infezione da Xylella.

Le soglie minime per olive e olio commercializzati

In particolare, tra i requisiti che le Op devono possedere per ottenere il riconoscimento, è stato aggiunto quello del valore minimo di olive destinate alla produzione di olio commercializzate. Se una Op commercializza solo olive destinate alla produzione di olio, questo valore deve essere almeno la metà di quello indicato nella tabella allegata al Decreto. Qualora l’Op commercializzi sia olio d'oliva che olive destinate alla produzione di olio, il valore minimo della produzione commercializzata è quello riportata nella tabella. Tali soglie variano su base regionale: 750.000 euro in Puglia e Calabria, 500.000 in Sicilia, Toscana, Campania e Lazio, 200.000 nelle altre regioni.

olio di oliva

Deroghe ai requisiti richiesti

Il decreto firmato da Centinaio consente di derogare ai requisiti soggettivi per ottenere il riconoscimento riferiti al valore della produzione commercializzata dall’Op, in presenza di avversità atmosferiche e fitopatie gravi. La norma di base prevede come requisito che il valore minimo della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della Op, con riferimento ai gruppi di Regione deve essere almeno pari ai valori indicati sopra o l’impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all’anno di riconoscimento. Inoltre, la norma di base prevede che per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l’Op deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota – espressa in volume – non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della Op, come dichiarata da Agea. Nel caso in cui tale requisito non venga dimostrato, il riconoscimento è revocato a partire dal 1 aprile dell’anno di accertamento del mancato rispetto del requisito.

Il dettaglio delle deroghe

In caso di calamità naturali o condizioni climatiche avverse, i requisiti di riconoscimento di cui sopra possono essere derogati in presenza di una riduzione della produzione annuale complessiva relativa alla base sociale della Op, validata da Agea su portale Sian al 1° marzo dell’anno oggetto di controllo, pari o superiore al 30% rispetto alla produzione media realizzata dai medesimi soci nei tre anni precedenti l’evento calamitoso.
I requisiti di riconoscimento possono essere derogati in caso di fitopatie di origine batterica (Xylella fastidiosa), riconosciute con Decreto Ministeriale di declaratoria, che ne hanno impedito il raggiungimento. La durata di tale deroga può avere carattere pluriennale fino a un massimo di sei anni.

Il Ministero e le Regioni preparano le linee guida

Il decreto del 12 luglio 2019 prevede infine che al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del decreto stesso, il Ministero e le Regioni adottino delle Linee Guida entro 180 giorni dall'emanazione, che definiscano le linee di indirizzo per la valutazione di quei requisiti e/o criteri di particolare complessità, la modalità comune per una gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e per un'integrazione delle relative banche dati e gli eventuali elementi aggiuntivi per l’analisi dei rischi da inserire nei piani di controllo.

Un secondo provvedimento, “Recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore olio di oliva e olive da tavola”, e su cui è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato Regioni, posticipa dal 30 giugno al 15 luglio di ciascun anno il termine entro il quale le amministrazioni, competenti al riconoscimento delle organizzazioni e delle associazioni di produttori olivicoli devono trasmettere all’Agea i risultati sui controlli svolti per accertare il mantenimento dei requisiti necessari per accedere ai programmi di sostegno.

Op olivicole, nuove regole per il riconoscimento - Ultima modifica: 2019-07-17T10:52:29+02:00 da Simone Martarello

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