Cura Italia diventa legge e dipana alcuni nodi agricoli

Pagamento accoppiato, quali scelte?
Ok agli hobbisti, più semplice l’assunzione di manodopera temporanea. La Camera approva le modifiche del Senato. Significative le nuove disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro

L’agricoltura è un’attività essenziale. Un principio a cui il legislatore non ha mai derogato lungo tutte le tappe della decretazione d’urgenza per far fronte all’emergenza Covid 19.

Un obiettivo che viene rafforzato anche in fase di conversione in legge del Decreto Cura Italia appena approvata anche alla Camera. In questa sede gli agricoltori hanno infatti ottenuto ulteriori concessioni rispetto a quelle del D.L.18/2020 del 17 marzo 2020.

Articolo pubblicato nel primo piano di Terra e Vita 14/15

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Hobbisti liberi ovunque

Un provvedimento particolarmente atteso riguarda la possibilità per gli hobbisti di poter raggiungere i propri terreni, anche al di fuori del comune di residenza al fine di provvedere sia alla loro cura e pulizia per evitare incendi sia per porre in essere misure fitosanitarie obbligatorie (vedi art. 105 della nuova legge).

L’accoglimento dell’emendamento105-2 proposto dalla Senatrice Daniela Donno (ne avevamo parlato qui) porta infatti uniformità nell’applicazione di una norma che, dopo gli interventi autorizzativi solo di alcune Regioni, presentava un’applicazione troppo differenziata a livello territoriale.

Occhio di riguardo per il primario

Il Parlamento ha poi ritenuto da un lato di ribadire gli aiuti di natura economica, soprattutto ai lavoratori subordinati, dall’altro di aiutare le aziende agricole provando anche a ridurre le incombenze burocratiche legate al rapporto di lavoro.

Non è stata dimenticata l’urgenza, espressa da più parti dalle organizzazioni sindacali, della necessità di far ricorso alla manodopera di cittadini extracomunitari per procedere al raccolto di diversi prodotti che altrimenti non potrebbero essere raccolti e destinati al macero. Un occhio di riguardo che non ha uguali nei provvedimenti presi per gli altri comparti.

Un esempio? In quale altro articolo del Cura Italia è previsto che un lavoratore avendo lavorato solo 50 giornate nell’anno precedente (2019) possa richiedere l’indennità una tantum abbinandola anche alla richiesta della indennità di disoccupazione?

Inoltre a questa persona non viene richiesto nessun altro requisito come, ad esempio, la dimostrazione di una riduzione del proprio lavoro, oppure di risiedere nel territorio italiano. E poi in quale tipologia di azienda, se non in quella agricola, è possibile beneficiare del lavoro gratuito di parenti ed affini, addirittura aumentato fino al sesto grado di parentela per il periodo Covid-19 quando ci sono da fare non solo diversi lavori di manutenzione, ma anche c’è da raccogliere il prodotto?

In pratica sono stati forniti diversi strumenti per mantenere in vita un settore già di per sè martoriato da crisi economiche e anche dalle continue avversità atmosferiche che, in alcuni casi, si sono abbattute sulle produzioni agricole anche durante il periodo più acuto dell’emergenza epidemiologica.

Sorveglianza sanitaria annuale

La prima disposizione di interesse delle imprese agricole riguardante il rapporto di lavoro è quella riguardante la sorveglianza sanitaria, ovvero l’obbligo delle visite mediche a cui i lavoratori devono essere sottoposti.

Una delle novità previste dalla conversione in legge del Dl 18 consiste nel non dover sottoporre più il lavoratore agricolo, soprattutto l’operaio agricolo a tempo determinato (OTD), a visita medica ogni volta che cambia datore di lavoro in quanto la validità della stessa visita è annuale.

Sembra una questione secondaria, e invece le difficoltà ad ottemperare ad obblighi

Lavoratore con mascherina e dispositivi di protezione individuale

amministrativi come questi in epoca di lockdown sono spesso i vincoli che rendono impossibile l’assunzione della manodopera con contratti temporanei, Occorre però effettuare una precisazione, visto che in molti hanno pensato che la visita medica avesse comunque validità, a prescindere dalle tipologie di lavori per cui il lavoratore viene assunto. Non è così e il datore di lavoro agricolo ne deve tenere conto (si veda riquadro in basso).

Proroga dei permessi di soggiorno

Un altro aspetto che evidenzia la capacità di farsi sentire dal Governo da parte delle organizzazioni sindacali agricole riguarda la proroga al 31 dicembre 2020 dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli che risultano in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020. Un’opportunità riservata solo agli extracomunitari che lavorano come stagionali in agricoltura. Anche gli irregolari, al centro di tante polemiche politiche in passato, diventano così improvvisamente una risorsa essenziale per la nostra agricoltura. Ma diventa più difficile immaginare la pronta applicazione di un altro intervento in loro favore presente nel testo di legge.

Il legislatore intende infatti predisporre «strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie».

L’esperienza spinge a dubitare che bastino purtroppo poche righe inserite in un articolo di legge a cambiare una realtà fatta di accampamenti di baracche dove non esistono le più elementari regole di sicurezza sanitaria e dove la maggior parte di queste persone vive non solo nel più profondo degrado, ma spesso vittima di caporali senza scrupoli.

Zone montane, prestazioni gratuite

Altro aiuto importante previsto per i datori di lavoro agricolo che hanno terreni in zone montane è quello di aver previsto, nella legge di conversione del D.L.18/2020, la possibilità di potersi far aiutare da chiunque offra loro sostegno ed aiuto in termini di lavoro, la cui prestazione non viene classificata come prestazione lavorativa, ma posta alla stessa stregua delle prestazioni gratuite offerte da parenti.

Infine è opportuno evidenziare la sospensione, fino al 15 luglio 2020, dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre che dei versamenti delle ritenute alla fonte, oltre alla sospensione del pagamento dell’Iva per il periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 30 giugno 2020. Pertanto buon lavoro agricoltori e... in bocca al lupo Italia!!!


Visita sanitaria dei neo assunti, cosa cambia

Il primo passo è quello di accertarsi se, precedentemente, il lavoratore abbia svolto lo stesso tipo di lavoro per il quale si intende procedere all’assunzione.

Poi è opportuno accertarsi se sia trascorso un anno rispetto alla data in cui è stata

Medicina del lavoro

effettuata la visita medica (è questa la data che fa fede, non quella dell’assunzione). Aiutiamoci con un esempio: se un lavoratore è stato sottoposto a visita medica in data 10 maggio 2019 per potare gli alberi di ulivo ed è stato assunto in data 9 maggio 2020 per svolgere le medesime mansioni, non deve essere sottoposto a nuova visita medica, perché il rischio sanitario è lo stesso. Se invece il lavoratore prima viene assunto per la potatura degli alberi di olivo e successivamente, anche prima della scadenza d’anno, viene assunto per la raccolta dell’ortofrutta, il lavoratore va sottoposto a nuova medica in quanto i rischi sanitari sono differenti.

A quel punto le possibilità sono due:

- sottoporre autonomamente la persona a visita medica;

- aderire a convenzioni.

Nel primo caso la visita medica dovrà essere effettuata negli ambienti di lavoro con costi molto probabilmente superiori; invece nel secondo caso il medico competente non è tenuto a svolgere le visite mediche nei luoghi di lavoro e l’eventuale idoneità avrà valore anche se l’assunzione venisse effettuata da un altro datore che ha aderito alla medesima convenzione, altrimenti la visita dovrà essere ripetuta.

Una forzatura, quest’ultima, di difficile condivisione: se una persona è idonea, dovrebbe esserlo sia che la visita venga effettuata da un medico convenzionato sia non.

Da evidenziare che i datori di lavoro agricolo che hanno in organico al massimo cinque dipendenti, se ritengono di avvalersi di prestazioni occasionali (ex voucher Inps), hanno l’ulteriore vantaggio di visite mediche di validità biennale e in più, in questo caso non esistono limitazioni riguardo alle diverse tipologie di lavoro svolto.

Cura Italia diventa legge e dipana alcuni nodi agricoli - Ultima modifica: 2020-05-01T14:05:42+02:00 da K4

1 commento

  1. Per la sorveglianza sanitaria cosa è cambiato, sostanzialmente, rispetto a quello che già era previsto dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 per gli OTD: controllo sanitario mediante visita medica preventiva effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL, per lavoratori stagionali che svolgono, presso la stessa azienda, non più di 50 giornate lavorative, addetti a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

    La visita ha validità biennale e per più aziende, non si prevede il sopralluogo del medico competente.

    Visite con convenzioni erano possibili anche prima

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