Dal 12 gennaio 2025 sono in vigore le disposizioni previste dalla Legge 203 del 13 dicembre 2024 (Collegato lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.303 del 28 dicembre 2024. Diversi sono i provvedimenti che interessano le aziende agricole.
Definizione di attività stagionale
Alle attività già individuate nel D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963 devono aggiungersi anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova è stata stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dal giorno in cui ha inizio il rapporto di lavoro. Di fatto il periodo di prova deve avere una durata non inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, nei casi in cui i rapporti di lavoro hanno una durata non superiore a sei mesi. Invece il periodo di prova sale a trenta giorni, per tutti i rapporti di lavoro la cui durata risulta essere superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Qualora dovesse verificarsi un'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro dovrà comunicarlo alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che potrà attivarsi nel verificare la veridicità della comunicazione ricevuta.
In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo, tranne che il lavoratore riesca a dimostrare l'impossibilità avuta, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, nel comunicare i motivi che hanno causato la sua assenza dal posto di lavoro.
Conciliazione telematica
I procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Le regole tecniche per utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti verranno stabilite da un decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e Ministero della Giustizia) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Collegato Lavoro. Dovranno essere ascoltati, prima dell’emanazione del decreto interministeriale, anche l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili riguardanti la protezione dei dati personali, il garante per la protezione dei dati personali.
Dilazione del pagamento dei contributi
Dal 1° gennaio 2025 Inps e Inail possono accordare il pagamento rateale fino a 60 rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, purchè tali somme non siao state affidate all’azione di recupero da parte degli agenti della riscossione. Questa possibilità è riservata alle casistiche che saranno previste da un Decreto interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro dell'economia e delle finanze), dopo aver sentito Inps e Inail. Tale decreto sarà emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Collegato Lavoro, rispettando i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione dell’Inps e dell’Inail, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi.
Notifica delle controversie in materia retributiva
Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
Tempi per domande di Ape sociale e pensione anticipata
Le scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità per l’Ape Sociale e al pensionamento anticipato sono state unificate. Pertanto le istanze potranno essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. Le domande presentate saranno accolte solo se saranno disponibili le necessarie risorse finanziarie.