PAC 2014-2020

    Cosa prevede il greening

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    Il greening o pagamento ecologico è una delle sette componenti del nuovo sostegno della Pac (v. tab. 1 e box). È la seconda componente in ordine di importanza dopo il pagamento di base, con una percentuale fissa del 30% delle risorse finanziarie, uguale per tutti gli Stati membri.

    Il pagamento greening è una vera novità della Pac, che rientra nel cosiddetto processo di inverdimento del sostegno all’agricoltura: una nuova forma di aiuto che porterà importanti cambiamenti nel comportamento di tante aziende agricole, soprattutto in quelle intensive di pianura.

    Il greening ha innescato una forte polemica durante il dibattito sulla riforma. La Commissione europea aveva formulato una proposta di greening molto rigida e vincolistica; il Parlamento europeo e il Consiglio hanno profondamente modificato la proposta della Commissione, proponendo un greening molto più leggero e gestibile. Tuttavia il greening rimane un impegno molto stringente che gli agricoltori dovranno imparare a conoscere e applicare a partire dal 1° gennaio 2015, primo anno di applicazione del nuovo sistema di pagamenti diretti.

    Gli impegni del greening

    Hanno diritto al pagamento greening solamente gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base; quindi se un agricoltore non possiede i titoli del pagamento di base non può neanche accedere al pagamento greening.

    Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente:

    1) diversificazione delle colture;

    2) mantenimento dei prati permanenti;

    3) presenza di aree di interesse ecologico.

    Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente.

    Queste tre pratiche sono state fissate dal regolamento comunitario e sono uguali per tutti gli agricoltori dell’Unione europea, senza possibilità per gli Stati membri di modificare i loro vincoli.

    Diversificazione delle colture

    Il primo impegno è la diversificazione delle colture che si applica solamente ai seminativi, mentre le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, pascoli) sono esentate.

    Questo impegno prevede la presenza di:

    – almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;

    – almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%. Quindi la terza coltura deve coprire almeno il 5%.

    Quindi fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore non ha obblighi di diversificazione (tab. 2).

    Sono escluse dall’obbligo di diversificazione:

    – le aziende le cui superfici sono interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso);

    – le aziende con superfici a foraggio o maggese o prati e pascoli permanenti, per oltre il 75%,

    purché i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.

    Una coltura viene considerata diversa se appartiene a un genere diverso. Quindi:

    – il grano duro e grano tenero non sono diversi, in quanto appartengono entrambi al genere Triticum;

    – il grano (genere Triticum) e l’orzo (genere Hordeum) sono diversi in quanto appartengono a generi diversi.

    Anche la terra lasciata a riposo o inerbita o dedicata ad altre piante erbacee per la produzione di foraggio è paragonabile ad una coltura differente. Colture invernali e primaverili sono considerate due colture anche se appartengono allo stesso genere.

    Mantenimento dei prati permanenti

    Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili. Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.

    Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente, in relazione alla superficie agricola totale, non diminuisce di oltre il 5%. Quindi gli Stati membri assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015.

    Qualora uno Stato membro accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.

    Aree di interesse ecologico

    Le aree di interesse ecologico, o ecological focus area (EFA) secondo la terminologia inglese, sono obbligatorie per le aziende superiori a 15 ha a seminativo, per almeno il 5% della superficie a seminativo dell’azienda. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione nel 2017 e a una proposta legislativa.

    Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ha a seminativo sono esonerate dall’obbligo delle aree di interesse ecologico.

    I vincoli delle aree di interesse ecologico si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applicano alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo delle EFA le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).

    Sono escluse dall’obbligo delle are ecologiche:

    – le aziende le cui superfici sono interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso);

    – le aziende con superfici a foraggio o maggese o prati e pascoli permanenti, per oltre il 75%,

    purché i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.

    Gli Stati membri decidono cosa può essere considerato area di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco presente nel regolamento: terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, strisce tampone, superfici agro-forestali, strisce di superficie lungo i margini della foresta senza coltivazione, aree a bosco ceduo a rotazione rapida, aree forestate, aree con colture intercalari o copertura verde da assoggettare a fattori di ponderazione (contenuti in allegato al regolamento), aree con colture azoto-fissatrici.

    Equivalenza d’inverdimento

    Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l’accordo prevede un sistema d’“equivalenza d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi favorevoli all’ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening.

    Rientrano in questa tipologie gli agricoltori biologici e i regimi agroambientali che adottano misure equivalenti o munite di certificazioni ambientali, ma solo per le unità delle aziende condotte con il metodo biologico o agroambientale.

    Per evitare il “doppio finanziamento” di queste misure, ovvero che lo stesso impegno sia pagato sia dal greening che dal Psr, i pagamenti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale devono tener conto dei requisiti d’inverdimento di base. In altre parole, i Psr non potranno remunerare gli impegni del greening, già remunerato dal relativo pagamento.

    Le aziende situate totalmente o parzialmente nelle aree coperte dalle direttive Habitat, Acque, e Uccelli sono per definizione titolate a beneficiare del pagamento greening purché rispettino le pratiche verdi, a condizione che queste siano compatibili con gli obiettivi della direttiva in questione.

    Le sanzioni per il mancato rispetto

    Il mancato rispetto del greening comporta la riduzione del pagamento ecologico; quindi l’agricoltore che non rispetta il greening perde solo tale pagamento. Ma questa norma vale fino al 2016.

    Dal 2017, le penalità aumentano. Infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione che si applica al pagamento di base (di importo pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e al 25% nel 2018). In altre parole, dal 2017, l’agricoltore che non rispetta il greening perde tale pagamento e va a intaccare il 20-25% del pagamento base (tab. 3).

    Gli effetti del greening

    Per valutare gli effetti, occorre fare alcune puntualizzazioni.

    Il greening colpisce solamente i seminativi; infatti tutte le colture permanenti legnose agrarie (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, ecc.) sono esentate dal greening ovvero sono greening per definizione (by definition), quindi percepiscono il pagamento ecologico senza dover cambiare nulla.

    Il rispetto dei vincoli sui prati e pascoli permanenti non desta particolari difficoltà nella situazione italiana, anche se va applicata con la debita attenzione.

    In molti areali agricoli italiani, gli impegni del greening sono già applicati dagli agricoltori o possono essere applicati con facilità e, quindi, non richiedono particolari adattamenti da parte degli agricoltori. Basti pensare a molte zone di collina e montagna, dove la diversificazione fa parte dell’ordinaria tecnica agronomica e dove le aree di interesse ecologico sono già applicate.

    I maggiori cambiamenti sono richiesti nelle aree ad agricoltura intensiva, soprattutto di pianura.

    Gli effetti della diversificazione

    La diversificazione delle colture richiede un cambiamento da parte delle aziende monoculturali o specializzate a mais, grano duro, pomodoro, tabacco, ecc.; queste aziende dovranno introdurre nuove colture per rispettare il greening oppure dovranno rinunciare al relativo pagamento.

    Difficile è il rispetto della diversificazione nelle aziende medie, ad esempio un’azienda di 15 ettari che pratica la monocoltura annuale, coltivando interamente l’azienda a grano, poi l’anno successivo a girasole o mais. Questa azienda dovrà modificare l’ordinamento produttivo, coltivando annualmente due colture.

    Come illustrato negli studi di impatto che accompagnano la proposta di riforma della Pac, l’obiettivo delle diversificazione è ambientale e la misura è stata preferita a alla rotazione, che darebbe benefici ambientali maggiori ma non è facilmente applicabile. In effetti, la rotazione avrebbe richiesto un controllo delle parcelle agricole negli anni e la gestione sarebbe stata ancora più complessa.

    Gli effetti delle aree ecologiche

    I maggiori impatti per le aziende intensive, con più di 15 ettari a seminativo, riguardano il vincolo delle aree di interesse ecologico.

    Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi difficoltà a destinare il 5% dei seminativi ad aree di interesse ecologico, in quanto possono facilmente trovare delle superfici marginali che possono efficacemente essere destinate a questo scopo.

    Invece, questo impegno è molto impattante per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia al nord (es. l’agricoltura di Cremona) che al centro-sud Italia (es. l’agricoltura del Tavoliere delle Puglie). Un’azienda interamente seminata dovrà sottrarre almeno il 5% della superficie per aree di interesse ecologico.

    La sottrazione di superficie agricola di aree ecologiche desta molte perplessità; è vero che tale norma persegue l’obiettivo della sostenibilità, ma sicuramente contrasta con l’obiettivo della crescita, soprattutto della produzione di cibo. Comunque, la versione approvata è di gran lunga più accettabile della proposta “rigida” della Commissione.

    Gli agricoltori interessati dovranno prepararsi, tenendo conto che la norma si applica dal 2015, a individuare le prassi più efficienti per assolvere a questo impegno. Molto dipenderà dalle modalità tecniche; infatti la Commissione dovrà precisare i tipi di aree di interesse ecologico da prendere in considerazione ai fini del rispetto del greening.

    Gli agricoltori potranno trovare soluzioni efficienti con la destinazione ad aree ecologiche dei bordi dei campi, colture intercalari o aree con colture azoto-fissatrici. Appena saranno pubblicate le norme applicative della Commissione (previste per marzo 2014), i tecnici agrari e gli agricoltori dovranno valutare e individuare le soluzioni più idonee per ogni areale agricolo.

    Cosa prevede il greening
    - Ultima modifica: 2013-09-05T14:49:05+02:00
    da Redazione Terra e Vita
    Cosa prevede il greening - Ultima modifica: 2013-09-05T14:49:05+02:00 da Redazione Terra e Vita

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