PAC 2014-2020

Aiuti solo agli agricoltori in attività

ritenzione
Due strumenti: la lista nera dei soggetti non attivi e la flessibilità per gli Stati membri.

L’agricoltore attivo è una vera novità della nuova Pac 2014-2020. Lo scopo è la selettività dei beneficiari: i pagamenti diretti saranno erogati ai soli agricoltori in attività (active farmer), escludendo gli agricoltori “non attivi”.

L’idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi fa agricoltura sul serio. Anche in considerazione della riduzione delle risorse finanziarie della Pac, è opportuno che i beneficiari dei futuri pagamenti diretti siano, prioritariamente, i veri agricoltori.

Una volta affermato il principio, tutto si gioca sulla definizione di “agricoltore attivo”.

Le proposte

La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco convincente. L’Italia e altri Paesi hanno chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri.

L’accordo del 26 giugno 2013 ha recepito le sollecitazioni per una migliore regolamentazione dell’agricoltore attivo, portando a due importanti decisioni:

1) la definizione di una lista nera (black list) o lista negativa;

2) la flessibilità e sussidiarietà nell’applicazione a livello di Stati membri.

È stata quindi accolta la richiesta dell’Italia.

La lista nera

Sono esclusi dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono a un lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, camping, tenute di caccia, tenute di pesca e dell’acquacoltura, camping, attività minerarie, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

Si ribalta quindi l’ottica e, anziché definire l’“agricoltore attivo”, si definisce chi non è tale.

Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Tuttavia, non possono, in nessun caso, ridurre la “lista nera” fissata dal regolamento.

Questa lista nera di beneficiari esclusi sembra non interessare l’Italia, ma non è così! Infatti, l’assegnazione dei nuovi titoli nel 2015 su tutta la superficie ammissibile potrebbe indurre alcuni soggetti “non agricoli” a presentare la domanda dei pagamenti diretti. Pensiamo, ad esempio, a una società sportiva che gestisce un campo da golf o a una società aeroportuale che gestisce i terreni adiacenti all’aeroporto.

Per evitare che questi soggetti possano essere percettori dei pagamenti diretti, l’Ue li esclude a priori.

Una precisazione. L’esclusione riguarda i soggetti non i terreni. Ad esempio, i terreni adiacenti a un aeroporto sono ammissibili (con esclusione di quelli tra le piste), ma la società aeroportuale non può essere beneficiaria dei pagamenti diretti, in quanto fa parte della lista nera. Ben diversa è la situazione se quei terreni adiacenti all’aeroporto sono coltivati in affitto da un agricoltore, che può inserirli nella Domanda Unica e percepire i pagamenti diretti.

Attività minima

Così come accade attualmente, l’accordo prevede che non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole sono tenute in uno stato non idoneo per l’allevamento o la coltivazione e che non svolgono le attività agricole minime fissate dallo Stato membro.

Flessibilità per gli Stati

Oltre alla definizione della lista nera e dell’attività minima, la nuova Pac prevede la flessibilità e la sussidiarietà a livello di Stati membri nell’applicazione del concetto di “agricoltore attivo”.

Gli Stati membri possono escludere dai pagamenti diretti, i soggetti:

- le cui attività agricole sono una parte insignificante delle attività economiche complessive;

- il cui scopo sociale non consiste nell’esercizio di attività agricola.

Questa decisione attribuisce agli Stati membri una grande autonomia, potendo escludere dai pagamenti diretti le persone fisiche o giuridiche che svolgono l’attività agricola in maniera “secondaria”, dedicandosi principalmente a un’altra attività economica.

Anche in questo caso, anziché definire l’”agricoltore attivo”, si definisce chi non è tale.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare tali criteri agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5.000 euro nell’anno precedente. In tal caso, la maggior parte dei beneficiari della Pac sarebbero esentati dal vincolo di agricoltore attivo: infatti, in Italia, i beneficiari con meno 5.000 euro di pagamenti diretti rappresentano l’88% della platea dei beneficiari. Nel caso si adottasse tale criterio, tutti i piccoli agricoltori sarebbero attivi, indipendentemente dal loro status (part-time, pensionati, assenteisti, ecc.).

Gli agricoltori esclusi

Il concetto di “parte insignificante delle loro attività economiche globali” potrebbe interessare molti attuali beneficiari della Pac che sarebbero esclusi dai pagamenti diretti.

In tal senso può essere esclusa un’azienda agricola gestita in modo secondario (part-time) da un professionista (es. avvocato, commercialista, ecc.) o da un lavoratore extra-agricolo (operaio, impiegato, ecc.).

Il concetto di “parte insignificante delle loro attività economiche globali” non dovrebbe invece escludere i pensionati, visto che la pensione non è un’attività economica.

Il requisito del beneficiario di svolgere “attività principale o l’oggetto sociale non sia l’esercizio di un’attività agricola” potrebbe escludere molti enti pubblici attuali beneficiari della Pac (Comuni, Università, Istituti Tecnici Agrari, ex-Ipab), che sicuramente non hanno l’attività agricola nello scopo sociale.

Per aggirare questo problema, molti agricoltori potrebbero incardinare l’attività agricola in una società agricola.

Italia, possibili scelte

La definizione di agricoltore attivo è una scelta impegnativa per l’Italia, con cui indirizzare il sostegno in maniera decisa e favorire la ristrutturazione dell’agricoltura italiana.

L’Italia potrebbe optare per una selettività forte ovvero destinare i pagamenti diretti solo agli agricoltori che si occupano di attività agricola in modo esclusivo o principale. Per individuarli, le scelte nazionali potrebbero utilizzare i seguenti criteri:

- Iap (Imprenditore agricolo professionale), che prevede l’iscrizione all’Inps, così come richiesto dalle Organizzazioni agricole in un accordo del novembre 2011;

- iscrizione alla Cciaa e/o all’Inps.

L’Italia potrebbe optare per una selettività debole, utilizzando i seguenti criteri per individuare l’agricoltore attivo:

- utilizzare un criterio di reddito più debole dello Iap;

- utilizzare il metodo della Commissione PD/R < 5% (pagamenti diretti inferiori al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole);

- utilizzare la deroga dei 5.000 euro (o lasciarla solo per la montagna), quindi ammettere ai pagamenti diretti tutti i piccoli agricoltori.

Impatto considerevole

La definizione di agricoltore attivo sarà molto rilevante nella nuova Pac, dovrà essere decisa e valutata con attenzione, ma sicuramente costituirà un principio importante per qualificare la spesa agricola.

Il regolamento comunitario sancisce il principio di limitare l’erogazione dei pagamenti diretti ai soli “agricoltori attivi”, ma la definizione è tutta da scrivere. Sicuramente esclusi sono i soggetti appartenenti alla black list e potrebbero essere esclusi tutti gli enti pubblici (es. Università).

Occorre sempre tener presente che i soggetti esclusi potrebbero aggirare il problema con la trasformazione della natura giuridica, affidando la gestione dei terreni a una società agricola.

L’impatto di questa norma sarà molto rilevante e ha suscitato un grande entusiasmo nel mondo agricolo, con l’aspettativa che finalmente i pagamenti diretti della Pac possano essere erogati solo agli agricoltori professionali.

La decisione spetta al Ministero e alla Conferenza Stato-Regioni e dovrà essere adottata entro il 1° agosto 2014, per esser poi applicata dal 1° gennaio 2015. La decisione iniziale potrà essere modificata negli anni successivi.

Si auspica che tale decisione venga presa con anticipo rispetto alla data del 1° agosto 2014; infatti l’agricoltore attivo viene individuato sulla base dello status dell’agricoltore nell’anno precedente.

In altre parole, l’individuazione dell’agricoltore attivo nel 2015 sarà effettuato sulla base dello status dell’agricoltore nel 2014. Affinché un agricoltore possa adattarsi alla nuova normativa, occorre che conosca con sufficiente anticipo le decisioni nazionali.

In definitiva, per sapere qualcosa di definitivo sull’agricoltore attivo occorre attendere le decisioni nazionali, ma di certo questa novità della Pac condizionerà fortemente l’agricoltura del futuro.

Allegati

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Aiuti solo agli agricoltori in attività - Ultima modifica: 2013-09-02T00:00:00+02:00 da Redazione Terra e Vita
Aiuti solo agli agricoltori in attività - Ultima modifica: 2013-09-02T15:20:04+02:00 da Redazione Terra e Vita

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