Espropri. Indennizzo triplo ai produttori consenzienti in base alle colture

Grandi opere: più soldi se c’è l’ok dell’agricoltore

In considerazione del crescente interesse per la materia degli espropri per finalità di pubblica utilità, è utile riassumere in che termini la vigente legislazione tutela i proprietari dei terreni.

In considerazione del crescente interesse per la materia degli espropri per finalità di pubblica utilità, è utile riassumere in che termini la vigente legislazione tutela i proprietari dei terreni.

Se l’esproprio riguarda aree edificabili al proprietario che le utilizzi a scopi agricoli spetta il valore venale del bene (art. 37, Dpr n. 327 del 2001). Nel nuovo articolo 37, tuttavia, si prevede che se l’espropriazione è finalizzata ad attuare «interventi di riforma economico-sociale» l’indennità è ridotta del 25 per cento. In caso di cessione volontaria concordata l’indennità è aumentata del 10 per cento.
Se il proprietario è coltivatore diretto ha diritto anche a un’indennità pari al valore agricolo medio della coltura praticata. Quest’ultima indennità spetta anche all’affittuario coltivatore diretto.

Per l’esproprio di aree non edificabili, al proprietario che le coltiva spetta un’indennità pari al valore agricolo delle colture praticate e al valore dei manufatti realizzati. Al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale è dovuta anche un’indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio della coltura praticata.
Agli affittuari coltivatori diretti spetta un’indennità pari al valore agricolo medio della coltura praticata.
Se l’area non è effettivamente coltivata, al proprietario spetta un’indennità pari al valore agricolo medio della coltura prevalente nella zona oltre al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.

Per la cessione volontaria di area non edificabile al proprietario coltivatore diretto spetta la triplicazione dell’indennità pari al valore agricolo medio della coltura praticata. Se il proprietario non è coltivatore diretto, per la cessione volontaria gli è riconosciuto il 50 % in più dell’indennità pari al valore agricolo medio della coltura praticata.

Al fine di favorire la celerità del procedimento l’autorità espropriante può invitare il proprietario a precisare, entro venti giorni e, se del caso, anche in base a una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all’area. Valutate le osservazioni delle parti interessate, l’autorità espropriante procede all’accertamento del valore dell’area, determinando in via provvisoria con proprio atto la misura dell’indennità di esproprio.

A questo punto possono verificarsi le seguenti ipotesi:

– nei 30 giorni successivi alla notificazione, il proprietario comunica all’autorità espropriante che condivide la determinazione dell’indennità. In tal caso, la somma va corrisposta al proprietario entro 60 giorni dalla comunicazione: la procedura espropriativa si conclude con la stipula dell’accordo di cessione del bene tra beneficiario dell’esproprio e proprietario;

– decorrono inutilmente 30 giorni dalla notificazione, così che la determinazione dell’indennità si intende non concordata. In tal caso, l’autorità dispone entro 30 giorni il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti;

– ricevuta la notificazione dell’atto con la determinazione dell’indennità, il proprietario designa un tecnico di propria fiducia, per dare immediatamente corso al procedimento di determinazione peritale dell’indennità, introdotto ex novo dal Tu Per l’ipotesi della mancata accettazione dell’indennità l’autorità predispone l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione dell’indennità.

In tal caso il proprietario deve comunicare entro 20 giorni se intenda avvalersi del procedimento di determinazione «arbitrale». Se non comunica di voler procedere in tal senso, l’autorità è tenuta a chiedere la determinazione dell’indennità alla Commissione provinciale per gli espropri. Nel caso, invece, di comunicazione positiva, l’autorità nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, fissando il termine entro cui il collegio deve presentare la relazione con la stima del bene. Su richiesta di chi vi abbia interesse, il presidente del Tribunale civile nomina un terzo tecnico. La relazione dei tecnici deve essere depositata, entro 90 giorni presso l'autorità espropriante e gli interessati possono prenderne visione entro 30 giorni. Quindi viene autorizzato il pagamento dell’indennità.

Grandi opere: più soldi se c’è l’ok dell’agricoltore - Ultima modifica: 2009-03-19T12:11:41+01:00 da Redazione Terra e Vita

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