La ricognizione preventiva

Prima l’individuazione dei beneficiari, poi l’assegnazione dei titoli

Il 20 marzo 2015, Agea ha emanato ben 4 Circolari, che definiscono le procedure fondamentali per l’attuazione della Pac 2015-2020: ricognizione preventiva per l’assegnazione dei nuovi titoli, agricoltore attivo, Piano di coltivazione, domanda unica 2015 (tab. 1).

Le Circolari Agea sono l’ultimo atto normativo di un lungo percorso che è iniziato con il regolamento di base del 17 dicembre 2013 (Reg. 1307/2013), seguiti da due regolamenti della Commissione (Reg. 639/2014 e Reg. 641/2014) e da ben 5 decreti ministeriali.

A questo punto, gli agricoltori e gli operatori dei CAA possono procedere con le domande per l’assegnazione dei nuovi titoli 2015-2020 e con la domanda di pagamento 2015. Entrambe le domande scadono il 15 giugno 2015 dopo l’annuncio della proroga di un mese.

Ricognizione preventiva

I vecchi titoli sono scaduti il 31 dicembre 2014. Con la domanda al 15 giugno 2015, gli agricoltori devono chiedere la prima assegnazione dei nuovi titoli che avranno validità per il periodo 2015-2020.

La ricognizione preventiva è propedeutica alla prima assegnazione dei titoli e ha lo scopo di:

  1. individuare i potenziali beneficiari all’aiuto per l’anno 2015, il cui elenco sarà pubblicato da Agea, entro il 15 aprile 2015;
  2. fare la ricognizione delle potenziali superfici ammissibili ai fini dell’assegnazione e dell’attivazione dei titoli, che sono classificate e individuate nel Sistema Informativo Geografico (GIS), entro il 15 aprile 2015.

L’elenco dei potenziali beneficiari pubblicato da Agea non è esaustivo né definitivo, ma suscettibile di modificazioni e integrazioni. Dopo il 15 aprile 2015, gli agricoltori e gli operatori dei CAA dovranno comunicare ad Agea le modificazioni e le trasformazioni aziendali intervenute prima della presentazione della domanda: successioni, fusioni, scissioni, circostanze eccezionali.

Condizioni per la prima assegnazione dei titoli

I titoli sono attribuiti agli agricoltori che presentano contemporaneamente tutte le seguenti quattro condizioni (tab. 2):

  1. siano agricoltori attivi;
  2. dispongano di superfici ammissibili per una dimensione minima di 5.000 metri quadrati;
  3. presentino domanda di assegnazione dei titoli nel 2015;
  4. abbiano avuto diritto a percepire pagamenti in relazione a una domanda di aiuto presentata nel 2013.

Pertanto, gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei nuovi titoli, se hanno presentato una domanda di aiuto per il 2013.

In altre parole, solamente l’agricoltore che ha avuto diritto a percepire pagamenti per il 2013 potrà accedere ai nuovi titoli. Tuttavia, sono previste 4 deroghe per gli agricoltori che non hanno il “requisito del 2013”. Possono ottenere titoli all’aiuto gli agricoltori che non hanno avuto diritto a percepire pagamenti per il 2013 (tab. 2), se:

-   alla data del 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali su una superficie minima di 5.000 metri quadrati;

-   alla data del 15 maggio 2013, coltivavano vigneti;

-   nell’anno 2014 hanno avuto assegnati titoli da riserva nazionale;

-   sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli e che non hanno mai avuto titoli all’aiuto in proprietà o in affitto.

Il “requisito 2013” può essere acquisito, per gli agricoltori che non lo possiedono, tramite con un contratto di affitto o di vendita di terreni da un agricoltore che possiede il suddetto requisito (vedi box pag. 9).

Movimenti aziendali

In fase di ricognizione preventiva sono gestite le movimentazioni aziendali intervenute prima della domanda di assegnazione (15 giugno 2015).

I documenti giustificativi relativi a ciascuna casistica devono essere prodotti dall’agricoltore interessato e devono essere inseriti nel fascicolo aziendale.

Successione mortis causa

In caso di morte dell’agricoltore avente diritto alla prima assegnazione dei diritti al pagamento di base, avvenuta successivamente al 15 maggio 2014 e fino 15 giugno 2015, gli eredi hanno la facoltà di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all’aiuto alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine.

Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di agricoltore attivo, tali diritti all’aiuto possono essere comunque trasferiti in vendita o affitto, utilizzando le clausole di cui agli artt. 20 e 21 del Reg. 639/2014, entro il 15 giugno 2015 ovvero essere assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell’anno successivo.

Successione anticipata

Il successore ha diritto di ottenere, a proprio nome, alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine, titoli del valore da assegnare per l’azienda ricevuta.

Si precisa che la condizione di “successibile” prescinde dall’effettiva possibilità di essere erede. Pertanto, a titolo esemplificativo, il nipote (figlio del figlio) può essere considerato tale nei confronti del nonno anche se un suo genitore (es. padre del nipote) è ancora in vita.

Per “successione anticipata” si intendono:

-   il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario;

-   tutti i casi in cui l’agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte di essa precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

In caso di successione anticipata revocabile, i diritti all’aiuto sono assegnati soltanto al successore designato come tale.

Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell’azienda

Si riportano di seguito le possibili movimentazioni aziendali:

  1. trasformazione della ditta individuale in società;
  2. trasformazione da società in ditta individuale;
  3. trasformazione della forma societaria;
  4. cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o della partita iva;
  5. correzione codice fiscale.

Per tutte le casistiche di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l’agricoltore ha diritto all’attribuzione dei titoli alle stesse condizioni dell’agricoltore che gestiva originariamente l’azienda, tenendo presente che:

  1. il numero e il valore dei titoli da attribuire sono quelli che sarebbero stati attribuiti all’azienda di origine;
  2. in caso di cambiamenti della forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è l’agricoltore che esercitava il controllo dell’azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Fusione di aziende

Per fusione si intende la fusione di due o più agricoltori distinti in un nuovo agricoltore, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro.

La fusione non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei titoli da assegnare.

Almeno uno degli agricoltori coinvolti nella fusione deve provvedere alla registrazione del movimento aziendale.

Scissione di aziende

Per scissione si intende la scissione di un agricoltore in:

-   almeno due nuovi agricoltori distinti, di cui almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; oppure

-   l’agricoltore iniziale e almeno un nuovo agricoltore distinto.

Le nuove aziende hanno diritto alla proporzionale attribuzione dei titoli, secondo la ripartizione delle quote societarie decisa nell’atto di scissione, alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva in origine l’azienda.

In caso di scissione di società in due ditte individuali, entrambi gli agricoltori devono provvedere alla registrazione del movimento aziendale. Ciascuna ditta diventerà titolare dei titoli coerentemente con la suddivisione della società.

Cause di forza maggiore

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali consente all’agricoltore, ai fini del calcolo del valore dei titoli, di prendere in considerazione il valore del pagato di un’annualità diversa dal 2014, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 19 del Reg. (UE) n. 639/2014.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali che possono essere riconosciute sono:

a.decesso del beneficiario;

b.incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c.calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;

d.distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

e.epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f.esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, nella casistica di cui alla precedente lettera f), sono ricompresi anche i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell’azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole.

I documenti giustificativi relativi a ciascuna casistica che devono essere prodotti dall’agricoltore interessato e devono essere inseriti nel fascicolo aziendale.

L’art. 19 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che se uno o più pagamenti diretti relativi, rispettivamente, al 2014 o all’anno precedente l’attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori agli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore, il valore unitario iniziale è stabilito sulla base degli importi ricevuti dall’agricoltore nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore.

Si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, è possibile prendere in considerazione un’annualità diversa dal 2014 quando i pagamenti diretti ricevuti nell’anno in cui si è verificato l’evento di forza maggiore o la circostanza eccezionale sono inferiori all’85% dei pagamenti corrisposti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore.

Che fare nella ricognizione preventiva?

In conclusione, nella fase di ricognizione preventiva, l’agricoltore interessato può registrare nel Sistema Informativo Agricolo nazionale (SIAN) i documenti giustificativi relativi a tre situazioni:

-   movimentazioni aziendali;

-   fattispecie di assegnazione dei titoli per giustificare il “requisito 2013”;

-   cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

La registrazione nel SIAN deve essere eseguita entro il 15 giugno 2015.

Visualizza l'articolo completo di Terra e Vita n. 14/2015

 

La ricognizione preventiva - Ultima modifica: 2015-04-01T10:14:11+02:00 da Sandra Osti

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