Pac, il calcolo degli aiuti diretti

Le decisioni del Mipaaf su VUN, VUI e convergenza

Il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 ha stabilito le modalità di calcolo dei nuovi pagamenti diretti 2015-2020, con tre articoli ad esso dedicato:
-    valore unitario iniziale (art. 5);
-    valore unitario nazionale (art. 6);
-    convergenza del valore dei diritti all’aiuto dal 2015-2019 (art. 7).
Le modalità di calcolo dei diritti all’aiuto erano già desumibili dal Reg. 1307/2013 e dalle scelte nazionali, effettuate dal Governo entro il 1° agosto 2014; infatti sono stati ampiamente anticipate in vari articoli (v. Terra e Vita n. 45/2014). Tuttavia, il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 è importante perché chiarisce alcuni dettagli tecnici sul calcolo dei nuovi diritti all’aiuto. Precisiamo che la nuova Pac parla di diritti, anziché di titoli, tuttavia ciò è indifferente visto che i due termini sono sinonimi.

Le tipologie di pagamenti diretti
La nuova Pac 2015-2020 prevede cinque tipologie di pagamenti diretti:
-    pagamento di base: 58% del massimale nazionale;
-    pagamento ecologico (greening): 30%;
-    pagamento per i giovani agricoltori: 1%;
-    pagamento accoppiato: 11%;
-    pagamento per i piccoli agricoltori.
Il regime per i piccoli agricoltori non assorbe un massimale, in quanto si tratta di un pagamento annuale forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti. Infatti, per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono gli importi dai massimali dei rispettivi pagamenti sostituiti: pagamento di base, pagamento ecologico, pagamento per i giovani agricoltori e pagamento accoppiato
Il Reg. 1307/2013 fissa i massimali nazionali per ogni Stato membro. Per l’Italia, il massimale nazionale per i pagamenti diretti è pari a 3,95 miliardi di euro nel 2014 e scenderà a 3,7 miliardi di euro nel 2020 (tab. 1).

Il numero dei nuovi diritti
La nuova Pac 2015-2020 è imperniata su diritti (o titoli) all’aiuto, ma non si tratta dei vecchi diritti in possesso degli agricoltori. Infatti i diritti storici sono scaduti il 31 dicembre 2014. Dal 2015, i vecchi diritti storici lasciano il posto ai nuovi diritti all’aiuto.
I nuovi diritti saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica che presenteranno al 15 maggio 2015. Il numero dei diritti sarà pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda 2015.
Gli ettari ammissibili sono:
-    seminativi, compresi le coltivazioni in serra;
-    colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
-    prati permanenti e pascoli permanenti.
I nuovi diritti avranno un valore molto più basso dei vecchi diritti, in quanto sono relativi solo al pagamento di base, che rappresenta il 58% dei pagamenti diretti. Gli agricoltori non devono “spaventarsi” se i diritti avranno un valore più basso del passato, poiché coloro che possiedono i diritti del pagamento di base possono accedere anche alle altre tipologie di pagamento (greening, giovani agricoltori, accoppiato).

Il valore dei nuovi diritti
Il pagamento di base è influenzato da tre scelte effettuate a livello nazionale:
-    la percentuale del 58% del massimale nazionale attribuita al pagamento di base;
-    la regionalizzazione applicata a livello nazionale, con una regione unica nazionale;
-    la convergenza basata sul cosiddetto “modello irlandese”.
Il modello di convergenza “irlandese” prevede un graduale passaggio dagli attuali valori dei diritti verso livelli più omogenei senza raggiungere un valore uniforme neanche nel 2019.
Il valore dei diritti dipende da tre parametri fondamentali:
-    il valore unitario iniziale (VUN);
-    il valore unitario nazionale (VUI);
-    le modalità di convergenza del valore dei diritti.

Il valore unitario nazionale
Il valore unitario nazionale (VUN) del pagamento di base nell’anno 2019 si ottiene dalla seguente formula (art. 6, Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015):
VUN = (X / Y) * (P / R)
X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015, dopo aver applicato la riduzione del 3% per la costituzione della riserva nazionale.
Y = massimale nazionale per il 2015, di cui all’Allegato II del Reg. 1307/2013.
P = massimale nazionale nel 2019, di cui all’Allegato II del Reg. 1307/2013.
R = numero dei titoli all’aiuto assegnati in Italia nel 2015, esclusi quelli della riserva nazionale.
Per l’Italia il VUN è di circa 180 euro/ha. Questo valore scaturisce dai seguenti calcoli:
-    il massimale del pagamento di base al 58% nel 2015 (pari a 2,263 miliardi di euro);
-    il massimale nazionale per il 2015 a 3,902 miliardi di euro;
-    il massimale nazionale per il 2019 a 3,704 miliardi di euro;
-    il numero stimato dei titoli all’aiuto assegnati dallo Stato nel 2015, quantificato a circa 12 milioni, pari alla stima degli ettari ammissibili.
Il VUN è un valore medio dei diritti del pagamento di base (circa 180 euro/ha) che è assegnato solamente agli agricoltori che accedono alla riserva nazionale; tutti gli altri agricoltori avranno un diritto di valore diverso per effetto della convergenza parziale, chiamata “modello irlandese”, che persegue l’obiettivo di avvicinare gradualmente il valore dei diritti di ogni agricoltore verso il VUN.

Il valore unitario iniziale
Il valore unitario iniziale (VUI) è specifico per ogni singolo agricoltore e si ottiene dalla seguente formula (art. 5, Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015):
VUI = (x / y) * [(A + C) / B)]
x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015, dopo aver applicato la riduzione del 3% per la costituzione della riserva nazionale.
y = importo totale dei pagamenti diretti a livello nazionale per il 2014 erogati per il regime di pagamento unico più quelli relativi all’articolo 68 per il tabacco, Danae racemosa e patate.
A = pagamenti percepiti dal singolo agricoltore per l’anno di domanda 2014 relativi al regime di pagamento unico (titoli).
C = pagamenti percepiti dal singolo agricoltore per l’anno di domanda 2014 relativi all’articolo 68 per il tabacco, Danae racemosa e patate.
B = numero dei titoli assegnati al singolo agricoltori nel 2015 (= numero ettari ammissibili), esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale nel 2015.
Il valore y, A e C non tengono conto di eventuali riduzioni per la condizionalità o per recuperi.
Il rapporto (x / y) è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore. L’Italia ha scelto un pagamento di base al 58%, per cui il rapporto (x / y) dovrebbe assumere un valore di circa 0,58. In realtà, tenendo conto della trattenuta per riserva nazionale, la riduzione del massimale tra il 2014 e il 2015 e l’aumento del massimale del 3% (ai sensi dell’art. 22, par. 2, Reg. 1307/2013), il rapporto (x / y) assume un valore di 0,572 (57,2%).
Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore e tiene conto di due fattori principali:
-    i pagamenti percepiti, riferiti all’anno 2014 (A e C);
-    il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015 (B).
I pagamenti percepiti non tengono conto di eventuali riduzioni per la condizionalità o per recuperi.
Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli nel 2015, ma è un valore di riferimento di ogni agricoltore che consente di determinare il valore dei diritti per ogni anno dal 2015 al 2020.

Convergenza del valore dei diritti all’aiuto dal 2015-2019
Il modello di convergenza “irlandese” persegue l’obiettivo di avvicinare gradualmente il valore dei diritti di ogni agricoltore verso il VUN, tenendo conto del VUI.
Il modello “irlandese” prevede che (art. 7, Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015):
a.    gli agricoltori che inizialmente ricevono meno del 90% del valore unitario nazionale (VUN) otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale (VUI) e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019;
b.    all’anno di domanda 2019 nessun diritto all’aiuto avrà un valore unitario inferiore al 60% del valore unitario nazionale al 2019;
c.    gli agricoltori che hanno un VUI superiore al VUN subiranno una riduzione proporzionale del valore dei diritti; tale riduzione non potrà superare il 30% rispetto al loro VUI (fig. 1).
Gli agricoltori, che hanno un VUI superiore al VUN, subiscono una riduzione massima del 30% del VUI, gradualmente tra il 2015 e il 2019, allo scopo di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all’aiuto inferiore al VUI (precedente punto a e b).
I fabbisogni per finanziare gli aumenti del valore dei diritti all’aiuto non possono dare luogo a perdite superiori al 30%; pertanto il valore unitario minimo sarà fissato al livello necessario al rispetto della soglia della riduzione massima del 30%.

Cinque modalità di calcolo
In termini generali, se il VUI del singolo agricoltore è superiore al VUN, i valore dei diritti dal 2015 al 2019 diminuiranno secondo le regole del modello “irlandese”; viceversa, se il VUI è inferiore al VUN, i pagamenti diretti aumenteranno dal 2015 al 2019 secondo le regole del modello “irlandese”.
In realtà, il modello di convergenza “irlandese” è ben più complesso e prevede ben cinque possibili modalità di calcolo:
1.    VUI>VUN per oltre 30%: nel 2019 i diritti perdono il 30% del VUI.
2.    VUI>VUN meno del 30%: nel 2019 i diritti perdono meno del 30% del VUI.
3.    VUI compreso tra 90% e 100% del VUN: nessuna variazione ovvero i diritti mantengono lo stesso valore del VUI.
4.    VUI<90%VUN: il valore dei diritti recupera un terzo della differenza tra il VUI e il 90% del VUN.
5.    VUI<60%VUN: il valore dei diritti aumenta fino al 60% del VUN.
In tutti i casi, gli aumenti e le diminuzioni avverranno con gradualità nell’arco dei cinque anni dal 2015 al 2019.

Cinque esempi
Il primo esempio riguarda un agricoltore in cui il VUI>VUN per oltre 30%; pertanto nel 2019 il valore dei diritti diminuisce del 30% del VUI (fig. 2).
Questo esempio riguarda tutti gli agricoltori che hanno diritti di valore elevato, che derivano principalmente dai seguenti settori: zootecnia intensiva da carne e da latte, tabacco, olivicoltura, riso, barbabietola, pomodoro da industria, foraggi essiccati, agrumi.
La riduzione del 30% riguarda il confronto tra il valore dei diritti al 2019 rispetto al VUI; se operiamo il confronto dei pagamenti diretti al 2019 (pagamento di base più pagamento greening) rispetto al 2014, la riduzione è del 38-39%. Bisogna tener presente che l’agricoltore potrebbe beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori e del sostegno accoppiato.
Il secondo esempio riguarda un agricoltore in cui il VUI>VUN meno del 30%; nel 2019 il valore dei diritti diminuisce meno del 30% del VUI. Infatti nell’esempio (fig. 3), il valore dei pagamenti diretti diminuisce del 24%.
Il terzo esempio riguarda un agricoltore in cui il VUI è compreso tra 90% e 100% del VUN; in tal caso il valore dei diritti non subisce nessuna variazione ovvero i diritti mantengono lo stesso valore del VUI (fig. 4).
Il quarto esempio riguarda un agricoltore in cui il VUI<90%VUN; in tal caso il valore dei diritti aumenta di un terzo della differenza tra il VUI e il 90% del VUN (fig. 5). È possibile osservare che l’agricoltore accresce il valore del pagamento di base e del pagamento greening, ma non recupera la trattenuta per il pagamento per i giovani agricoltori e del sostegno accoppiato.
Il quinto esempio riguarda un agricoltore in cui il VUI<60%VUN; in tal caso il valore dei diritti aumenta fino al 60% del VUN (fig. 6). L’agricoltore non aveva ricevuto pagamenti nel 2014; riceverà i diritti nel 2015 che aumentano fino al 60% del VUI. È possibile osservare che l’agricoltore riceverà circa 108 euro/ha nel 2019 per il pagamento di base, più circa 57 euro/ha per il pagamento greening.
Questo esempio riguarda tutti gli agricoltori che non hanno diritti della vecchia Pac, che derivano principalmente dai seguenti settori: viticoltura, orticoltura, frutticoltura, serre, vivai.
L’obiettivo finale del modello “irlandese” è di erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori attivi e di avvicinare i valori dei pagamenti diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere un pagamento per ettaro più uniforme, ma questo obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti, lasciando molta delusione negli agricoltori senza diritti o con diritti di valore basso.

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Pac, il calcolo degli aiuti diretti - Ultima modifica: 2015-03-19T15:07:58+01:00 da Sandra Osti

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