Le proposte presentate dalla Commissione il 12 ottobre 2011. La quinta riforma in 20 anni

Pac, meno risorse e più greening

Sei tipologie di pagamenti diretti. Assegnazione di nuovi titoli al 15 maggio 2014. Transizione di 5 anni per passare dai titoli storici ai titoli uniformi

Il 12 ottobre 2011, la Commissione europea ha presentato ufficialmente le proposte legislative della nuova Pac 2014-2020: è la quinta riforma in 20 anni (tab. 1).

Un documento molto corposo, 750 pagine, costituito da ben sette regolamenti (v. box), che hanno l’ambizione di disegnare la nuova Pac per una durata di ben sette anni, a partire dal 1° gennaio 2014.

Le proposte della Commissione definiscono aspetti tecnici molto rilevanti per gli agricoltori: i nuovi pagamenti diretti, l’assegnazione dei nuovi titoli, la definizione di agricoltore attivo, il massimale dei pagamenti diretti, le misure di mercato, il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale. Di seguito, illustreremo le principali novità della nuova Pac, a cui saranno dedicati ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane.

 

L’ARCHITETTURA

L’architettura giuridica della Pac rimane sostanzialmente confermata, con un edificio che si regge su due pilastri, due fondi e quattro regolamenti (fig.1).

Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e il regime di pagamenti diretti agli agricoltori. Il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale con misure programmate a livello territoriale.

Anche per il 2014-2020 il finanziamento della Pac sarà assicurato da due fondi:

– il Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia);

– il Feasr (Fondo europeo per lo sviluppo rurale).

 

PAGAMENTI DIRETTI

Le proposte legislative confermano le ipotesi formulate dalla Commissione a novembre 2010 e dal Parlamento Ue a giugno 2011, di riformulazione dell’attuale regime di pagamenti diretti in più componenti. La proposta è articolata in sei tipologie di pagamenti diretti, da attivare entro percentuali del massimale nazionale parzialmente flessibili rispetto alle scelte degli Stati membri (tabb. 2 e 3).

L’unica componente che presenta una percentuale fissa e uguale tra tutti gli Stati membri (30%) è il greening, a dimostrazione della sua importanza politica nel perseguire la strategia europea della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Dal 1° gennaio 2014, i titoli storici saranno progressivamente azzerati per lasciare il posto ai nuovi titoli uniformi.

In base a questo principio generale, i titoli saranno uniformi per tutti gli agricoltori, ma è prevista una deroga, a discrezione degli Stati membri, che potranno adottare un periodo transitorio per passare dall’attuale sistema di titoli storici ai titoli uniformi. Il periodo transitorio durerà dal 2014 al 2018, in cui i pagamenti diretti saranno costituiti da un mix di titoli storici e di nuovi titoli omogenei.

Entro il 1° gennaio 2019, tutti i titoli all’aiuto in uno Stato membro o nella regione interessata dovranno avere un valore unitario uniforme.

 

PAGAMENTO DI BASE

La prima componente dei pagamenti diretti persegue l’obiettivo di sostenere il reddito di base con un pagamento diretto disaccoppiato di base che garantisca un livello uniforme di sostegno obbligatorio a tutti gli agricoltori di uno Stato (o di una regione).

I titoli all’aiuto saranno assegnati in seguito alla presentazione della domanda da parte degli agricoltori al 15 maggio 2014. Riceveranno i titoli gli agricoltori che:

– hanno attivato almeno un titolo nel 2011;

– soddisfano i requisiti di agricoltore attivo.

Il numero dei titoli corrisponde al numero di ettari eleggibili nella Domanda unica al 15 maggio 2014.

Per ogni anno, il valore unitario dei titoli all’aiuto sarà calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il numero di titoli fissati a livello nazionale o regionale.

Tenendo conto della riduzione del budget agricolo e del parziale trasferimento di risorse ai Paesi dell’est europeo, si può stimare che, a regime nel 2019, il nuovo sostegno medio del pagamento di base possa attestarsi su 150-180 €/ha.

Il meccanismo di avvicinamento dai titoli storici ai titoli uniformi avverrà secondo questa modalità:

– dal 2014, tutti gli agricoltori riceveranno nuovi titoli uniformi su tutta la superficie ammissibile;

– questa assegnazione riguarderà solo una percentuale del massimale nazionale o regionale (40% al primo anno);

– l’altra parte del massimale sarà usata per aumentare il valore dei titoli, solo per gli agricoltori in possesso di titoli storici al 31.12.2013, inclusi i titoli speciali.

 

MASSIMALI NAZIONALI O REGIONALI

Gli Stati membri possono applicare il regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale.

L’applicazione di un solo massimale nazionale significa un’uniformazione dei titoli a livello nazionale, con una forte ridistribuzione dalle regioni con aiuti diretti per ettaro più elevati (Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria) a regioni con pagamenti diretti più bassi della media nazionale (Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata).

L’applicazione attraverso massimali regionali impedisce lo spostamento dei pagamenti diretti tra regioni.

Il massimale nazionale verrà suddiviso tra le regioni secondo criteri obiettivi e non discriminatori (struttura amministrativa o istituzionale e potenziale agricolo regionale). In altre parole, il massimale può essere suddiviso anche tra le regioni amministrative. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che i massimali regionali siano modificati in tappe progressive annuali.

 

COMPONENTE ECOLOGICA

La nuova Pac intende rafforzare la sua efficacia ambientale grazie a una componente ecologica dei pagamenti diretti (greening). Gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base e rispettano una serie di pratiche, che vanno oltre la condizionalità, avranno diritto a un pagamento addizionale. Tali pratiche, a beneficio del clima e dell’ambiente, sono le seguenti:

a) diversificazione delle colture: quando le superfici a seminativo superano i 3 ha, dovranno essere previste tre tipi di colture che devono interessare almeno il 5% e non superare il 70% della superficie a seminativo. Possono essere stabilite deroghe per applicare i limiti sopra riportati in caso di prati temporanei, riso e terreni a riposo;

b) mantenimento dei prati e pascoli permanenti: gli agricoltori dovranno mantenere le superfici adibite a prati e pascoli permanenti;

c) aree ecologiche: gli agricoltori dovranno dedicare almeno il 5% della loro superficie agricola a scopi ecologici (escluse le aree usate per i prati permanenti). Possono essere considerati tali i terreni a riposo, le terrazze, il mantenimento del paesaggio, le fasce tampone, le pratiche agricole in rispetto delle direttive relative alla protezione acque da nitrati, all’uso sostenibile pesticidi, alla politica delle acque, alla conservazione degli habitat naturali e flora e fauna selvatica e alla conservazione degli uccelli selvatici.

Gli agricoltori biologici avranno automaticamente diritto a percepire la componente ecologica dei pagamenti.

Gli agricoltori, la cui azienda ricade totalmente o parzialmente nelle aree Natura 2000, hanno diritto a percepire la componente ecologica se rispettano le pratiche previste dalle direttive Natura 2000.

Il pagamento relativo alla componente ecologica dell’aiuto prenderà la forma di aiuto annuale per ettaro ammissibile, calcolato dividendo l’importo, risultante dall’applicazione del 30% del massimale nazionale annuale, per il numero di ettari ammissibili. Tenendo conto del budget disponibile, si può stimare che il pagamento ecologico si attesti su 80-100 €/ha.

 

AREE SVANTAGGIATE

Gli Stati membri possono destinare fino al 5% del massimale nazionale a un pagamento supplementare agli agricoltori che percepiscono il pagamento di base e la cui azienda sia ubicata, in parte o totalmente, nelle aree soggette a svantaggi naturali, come stabilite dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale. Tale pagamento è concesso annualmente per ogni ettaro ammissibile situato in una zona con vincolo naturale e va attivato contestualmente ai titoli per il pagamento di base.

 

GIOVANI AGRICOLTORI

Gli Stati membri possono destinare fino al 2% del massimale nazionale annuale per concedere un pagamento supplementare ai giovani agricoltori che abbiano diritto al pagamento di base.

Sono “giovani agricoltori”:

1) agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda in qualità di capo azienda o che hanno già presentato nei cinque anni precedenti la domanda al regime dei giovani agricoltori del Psr;

2) che hanno meno di 40 anni di età al momento della presentazione della domanda;

3) che possiedono adeguate conoscenze e competenze professionali.

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuo per un periodo massimo di cinque anni.

 

AIUTI SEMPLIFICATO PER PICCOLI AGRICOLTORI

Gli agricoltori che detengono titoli all’aiuto assegnati nel 2014 possono chiedere, entro il 15 ottobre dello stesso anno, di partecipare al regime semplificato per piccoli agricoltori, che dà diritto a un pagamento annuale, che sostituisce tutti i pagamenti diretti. Gli agricoltori che non entrano nel regime dei piccoli agricoltori entro il 2014, o si ritirano da esso dopo il 2014, non potranno accedervi in una fase successiva, ma continueranno a beneficiare dei pagamenti a norma del regolamento.

Gli Stati finanzieranno il pagamento per i piccoli agricoltori utilizzando fino al 10% del massimale nazionale annuale e stabiliranno l’importo a uno dei seguenti livelli:

a) non superiore al 15% della media nazionale del pagamento per beneficiario;

b) corrispondente alla media nazionale del pagamento per ettaro, moltiplicato per un numero massimo di tre ettari.

Per l’Italia, questo significa che l’importo per beneficiario potrà variare tra circa 400 € (criterio a) e circa 900 € (criterio b). In ogni caso, la Commissione prevede che l’importo sia fissato in un intervallo tra 500 e 1.000 €/beneficiario.

 

PAGAMENTI ACCOPPIATI

L’Italia potrà destinare fino al 10% del massimale nazionale per concedere aiuti accoppiati in settori o in regioni dove particolari tipi di agricoltura sono in difficoltà e hanno una particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali, a condizione che l’aiuto serva per mantenere il livello attuale di produzione nelle regioni interessate.

I comparti ammissibili all’aiuto sono: frumento duro, colture proteiche, riso, nocciole, colture energetiche, patate da fecola, latte e prodotti lattiero caseari, sementi, colture arabili, carni ovi-caprine, carni bovine, leguminose da granella, olive da olio, baco da seta, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero, cicoria e ortofrutta.

 

AGRICOLTORE ATTIVO

La nuova definizione di ‘agricoltore attivo’ esclude coloro che non hanno un reale impatto sulla produzione; dal 2014 la percentuale degli aiuti dovrà rappresentare almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole. In altre parole, il rapporto tra pagamenti diretti della Pac e reddito da attività non agricola dev’essere almeno superiore al 5%. Gli agricoltori che non rispettano questo rapporto saranno esclusi dai benefici.

Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare un quantitativo minimo di ore di lavoro per definire l’attività agricola. La norma non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto meno di 5.000 € di pagamenti diretti per l’anno precedente. Questa definizione di agricoltore attivo, di fatto, esclude solo pochissimi soggetti dai pagamenti diretti. Inoltre, tenuto conto che in Italia l’88,5% dei beneficiari riceve meno di 5.000 € di pagamenti diretti, la deroga fino a 5.000 € consente alla stragrande maggioranza di agricoltori part-time o pensionati di non essere esclusi.

 

TETTI AZIENDALI (CAPPING)

Gli importi dei pagamenti diretti verranno così ridotti:

- 20% per importi superiori a 150.000 e fino a 200.000 €;

- 40% per importi superiori a 200.000 e fino a 250.000 €;

- 70% per importi superiori a 250.000 e fino a 300.000 €;

- 100% per importi superiori a 300.000 €.

Per stimolare le pratiche rispettose dell’ambiente, gli importi relativi alla componente ecologica non verranno contabilizzati ai fini del capping.

Il sistema di riduzione dovrà considerare l’intensità del lavoro dipendente e, pertanto, i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall’importo totale dei pagamenti diretti (esclusa la componente ecologica), gli importi dei salari effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le tasse relative al lavoro.

 

MISURE DI MERCATO

Il Regolamento sull’Ocm unica è il secondo dei quattro regolamenti e introduce una clausola di salvaguardia per tutti i settori produttivi così da permettere alla Commissione di attivare una rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e di prodotto. I fondi verranno reperiti dal Fondo riserva di crisi.

Altre novità riguardano l’eliminazione delle quote per latte e zucchero, oltre al riconoscimento delle Organizzazioni produttori (Op) e delle Organizzazioni interprofessionali per tutti i settori produttivi. Gli agricoltori, a qualunque filiera appartengano, avranno la possibilità di riunirsi in associazioni e gli Stati membri avranno l’obbligo di riconoscerle. Il provvedimento mira a favorire una migliore ripartizione del guadagno all’interno della catena di produzione.

 

SVILUPPO RURALE

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, i tre obiettivi (economico, ambientale e sociale) con target minimi obbligatori da raggiungere saranno sostituiti da sei priorità, a cui gli Stati membri potranno far riferimento in maniera più flessibile.

Sono così riassumibili: trasferimento dell’innovazione e ricerca; competitività agricola legata alla sostenibilità; miglioramento nell’organizzazione della filiera e nella gestione dei rischi in agricoltura; valorizzazione e ripristino degli ecosistemi silvicoli; promozione dell’efficienza delle risorse verso un sistema a basso tasso di carbonio e promozione dell’inclusione sociale con riduzione della povertà.

Viene abbandonata l’organizzazione in assi strategici per definire sei priorità, ma viene mantenuto l’approccio strategico che attraverso il Quadro Stategico Comune (Qsc), riguardante il Feasr, il Fse, il Fondo di Coesione e il Femp, riflette l’obiettivo Eu2020 in obiettivi e azioni chiave per ciascun fondo. In base al Qsc, viene definito un Contratto di Parternariato, un documento nazionale che definirà come gli Stati membri intendono utilizzare i fondi in funzione degli obiettivi Eu2020.

Il finanziamento nazionale da prevedere accanto ai fondi europei per i programmi di questo secondo pilastro resta stabile al 50%, tranne nel caso delle regioni svantaggiate, dove scende al 15%. Inoltre, saranno previsti dei “sottoprogrammi” per la modernizzazione di settori specifici in determinate regioni.n

Pac, meno risorse e più greening - Ultima modifica: 2011-10-24T16:40:44+02:00 da Redazione Terra e Vita

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