L’adesione al regime dei piccoli agricoltori è una libera scelta dell’agricoltore, che poteva esercitare entro il 15 ottobre 2015.
Il Regime per i piccoli agricoltori ha lo scopo di facilitare la corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli.
Molti agricoltori hanno aderito a questo regime, anche perché Agea ha favorito la partecipazione a questo regime tramite un’adesione “forzata” entro il 15 ottobre 2015.
Il 10 febbraio 2016 Agea ha emanato una Circolare che disciplina le domande di conferma, di subentro e di recesso dal regime a decorrere dalla campagna 2016 (Circolare Agea n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016).
Regime per i piccoli agricoltori
Il Reg. Ue 1307/2013 (artt. 60-65) prevede la possibilità di attivare un regime per i piccoli agricoltori, con un pagamento annuale forfettario. I pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono tutti i pagamenti diretti (pagamento di base, pagamento per l’inverdimento, pagamento per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato), per un importo massimo di 1.250 euro (tab. 1).
La partecipazione degli agricoltori al regime è facoltativa. In altre parole, un agricoltore che percepisce meno di 1.250 euro non è obbligato ad aderire al regime dei piccoli agricoltori.
L’accesso al regime dei piccoli agricoltori poteva essere esercitato esclusivamente entro il 15 ottobre 2015.
Per stimolare l’accesso al regime dei piccoli agricoltori, Agea aveva stabilito l’iscrizione automatica al regime dei piccoli agricoltori, per tutti gli agricoltori che nel 2015 avevano presentato una domanda unica con un importo complessivo richiesto fino a 1.250 euro (Circolare Agea n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015).
Obblighi a carico dei beneficiari
Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli, in proprietà o in affitto, detenuti nel 2015. Qualora non venga rispettato l’obbligo di mantenere lo stesso numero di ettari, l’agricoltore perde tutto il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente. In altre parole, non è prevista una riduzione proporzionale del pagamento, ma c’è la perdita totale del pagamento.
È evidente che il regime per i piccoli agricoltori è vantaggioso per un agricoltore che mantiene stabile la superficie aziendale, come nel caso piccolo olivicoltore specializzato o di un piccolo agricoltore pensionato o part-time.
Trasferimento dei titoli
I titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata.
Gli eredi possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, se ereditano tutti i titoli detenuti dall’agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori, non è possibile dividere i titoli tra coeredi.
I vantaggi
Gli agricoltori che partecipano al regime hanno una serie di vantaggi:
- sono esonerati dalle pratiche agricole del greening;
- la domanda di accesso al sostegno è più semplice;
- la condizionalità e i controlli sono semplificati.
Ai sensi dell’articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata.
Cosa fare nel 2016?
Nelle prossime settimane, l’agricoltore, che ha aderito al regime dei piccoli, può effettuare una delle seguenti tre scelte:
- domanda di conferma;
- domanda di conferma per subentro;
- domanda di recesso.
Agea ha indicato che le domande devono essere presentate, al massimo, entro il 15 maggio 2016, lasciando la libertà agli Organismi pagatori di fissare della date anticipate (tab. 2).......
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