Nella nuova Pac 2015-2020, la riserva nazionale
conserva la sua validità come
strumento a disposizione degli Stati membri,
per assegnare titoli a giovani agricoltori,
nuovi agricoltori e situazioni particolari.
La riserva nazionale è molto importante, allo
scopo di assegnare i titoli a soggetti che
non hanno maturato “pagamenti percepiti”
nel 2014, ma non per tutti. Bisogna conoscere
bene i requisiti di ammissibilità e gli
importi che verranno assegnati dalla riserva
nazionale.
Il plafond per la riserva nazionale
Ogni Stato membro deve costituire una riserva
nazionale. A tale scopo, nel 2015, primo
anno di applicazione del regime del pagamento
di base, gli Stati membri alimenteranno
la riserva nazionale con una riduzione percentuale
lineare del pagamento di base, sino
al massimo del 3% del relativo massimale.
Per alimentare la riserva nazionale, il Decreto
ministeriale 18 novembre 2014 n. 6513 ha
stabilito di operare una trattenuta del 3% del
massimale nazionale del pagamento di base, corrispondente all’1,74% del massimale nazionale
complessivo.
Gli importi a disposizione della riserva nazionale
variano da 68 milioni di euro nel 2015 a
64 milioni di euro nel 2019 (tab. 1).
I beneficiari
Il Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 6) stabilisce
che la riserva nazionale dovrà essere utilizzata
in via prioritaria per l’assegnazione di
titoli a:
- giovani agricoltori;
- nuovi agricoltori che iniziano la loro attività
agricola.
Inoltre, il Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 7) stabilisce
che gli Stati membri possono utilizzare
la riserva nazionale per situazioni particolari.
Tra gli ulteriori utilizzi previsti dal regolamento,
il Decreto ministeriale 18 novembre
2014 n. 6513 ha stabilito di utilizzare la riserva
nazionale con le seguenti priorità:
a) coprire il fabbisogno per il pagamento dei
giovani agricoltori per arrivare al 2% in caso
di necessità;
b) per assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate,
comprese le zone soggette a programmi
di ristrutturazione connessi a un intervento
pubblico;
c) per assegnare titoli agli agricoltori al fine
di compensarli per svantaggi specifici;
d) per assegnare titoli agli agricoltori ai quali
è stata negata l’assegnazione di titoli per
cause di forza maggiore o di circostanze
eccezionali;
e) praticare un aumento lineare del valore dei
titoli su base permanente se la pertinente
riserva nazionale supera lo 0,5% del massimale
nazionale previsto per il pagamento
di base, ferme restando le disponibilità
per i giovani, per chi inizia l’attività agricola,
per le assegnazioni previste ai precedenti
punti a) e b) e per gli agricoltori che hanno
diritto a un aumento a seguito di una decisione
giudiziaria definitiva o un provvedimento
amministrativo definitivo.
Giovani e nuovi agricoltori
La riserva nazionale attribuisce la priorità ai
giovani agricoltori. Vediamo con attenzione
la definizione di “giovane agricoltore”, che
deve possedere due requisiti:
a) che si insedia per la prima volta in un’azienda
agricola in qualità di capo dell’azienda o
che sia già insediato in un’azienda agricola
nei cinque anni che precedono il 2015,
quindi che si è insedia dal 2011 in poi;
b) che non ha più di 40 anni nell’anno della
presentazione della domanda.
La riserva nazionale attribuisce i titoli anche
ai nuovi agricoltori, meglio definiti come
“agricoltore che inizia a esercitare l’attività
agricola”: una persona fisica o giuridica che,
nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio
dell’attività agricola, non ha praticato in nome
e per conto proprio alcuna attività agricola,
né ha esercitato il controllo su una persona
giuridica dedita ad un’attività agricola. Nel
caso delle persone giuridiche, la persona o
le persone fisiche che esercitano il controllo
sulla persona giuridica non devono avere
praticato in nome e per conto proprio alcuna
attività agricola, né avere esercitato il
controllo su una persona giuridica dedita a
un’attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola della
persona giuridica.
Il Decreto ministeriale 18 novembre 2014 n.
6513 ha stabilito che possono presentare
domanda alla riserva nazionale le persone
fisiche e giuridiche di età compresa tra 18
e 65 anni e unicamente agli agricoltori attivi.
I criteri di priorità
Nel caso in cui le domande alla riserva nazionale
sono superiori alle disponibilità finanziarie,
il decreto ministeriale 18 novembre 2014
n. 6513 stabilisce i criteri di priorità (tab. 3).
Tali criteri prevedono l’attribuzione di punteggi
che attribuiscono una priorità a:
- età ≤ 40 anni;
- criteri territoriali: montagna, collina, pianura;
- istruzione;
- imprenditorialità femminile.
Il valore dei titoli
Il valore dei titoli assegnati alla riserva nazionale
sarà fatta sulla base del valore unitario
nazionale dei titoli nell’anno di assegnazione.
Il valore unitario nazionale (VUN) del pagamento
di base si ottiene dalla seguente formula:
VUN = (X / R)
X = massimale nazionale del pagamento di
base, corrispondente ad ogni anno (tab. 1);
R = numero dei titoli assegnati dallo Stato nel
2015 (esclusi quelli della riserva nazionale).
Una stima della superficie ammissibile al
2015, e quindi del numero dei titoli assegnati,
è di circa 12 milioni di ettari. Di conseguenza
si può stimare il VUN per ogni anno che passa
da 189 euro/ha nel 2015 a 179 euro/ha nel
2019 (tab. 2).
L’agricoltore che riceve i titoli dalla riserva nazionale può accedere al pagamento
greening, che varia da 98 euro/ha nel 2015 a
93 euro/ha nel 2019.
Se l’agricoltore è giovane, si aggiunge il pagamento
per i giovani agricoltori che varia da
47 euro/ha nel 2015 a 45 euro/ha nel 2019.
Inoltre l’agricoltore può accedere anche al
pagamento accoppiato che rientra nei settori
ammissibili.
L’alimentazione: 3%
e titolo non utilizzati
La riserva nazionale è alimentata, nel primo
anno di applicazione (2015), dalla trattenuta
del 3% del massimale nazionale del pagamento
di base.
Inoltre, la riserva nazionale è integrata:
- dai titoli che non hanno avuto diritto al pagamento
per due anni consecutivi perché
detenuti da agricoltori non attivi;
- dai titoli che non hanno avuto diritto al pagamento
per due anni consecutivi perché
al di sotto della soglia minima;
- dai titoli di chi ha creato artificialmente le
condizioni per evitare la riduzione dei pagamenti
dovuta in base alla degressività;
- dai titoli non attivati per due anni consecutivi
(tranne cause di forza maggiore circostanze
eccezionali);
- dal valore dei titoli decurtati agli agricoltori
in caso di guadagno insperato.
L’esperienza acquisita dal 2015 al 2013 ha
dimostrato che la riserva nazionale è sempre
stata sufficiente per soddisfare tutte le
richieste ammissibili.
Allegati
- Scarica il file: Riserva nazionale per giovani e nuovi agricoltori