Il 15 giugno 2015, tutti gli agricoltori hanno presentato la domanda di assegnazione dei titoli per il periodo 2015-2020; negli anni successivi, l’assegnazione di “nuovi” titoli spetta solamente agli agricoltori che hanno diritto all’accesso alla riserva nazionale.
Ogni agricoltore può rilevare il numero e il valore dei titoli 2015-2020, consultando il Registro Titoli, tramite il portale Sian (www.sian.it), inserendo il proprio codice fiscale o Partita Iva.
L’agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”.
Cosa succede se un agricoltore possiede un numero di ettari ammissibili inferiore a quello del Registro Titoli, quindi inferiore al numero dei titoli assegnati?
Titoli in eccesso
Alcuni agricoltori si trovano nella condizione che la superficie ammissibile è inferiore a quella dei titoli, a causa di una scadenza di un contratto di affitto o per altre ragioni. Quindi il numero dei titoli eccede il numero di ettari ammissibili.
In tal caso, l’agricoltore ha due possibilità:
- lasciare alcuni titoli inutilizzati;
- vendere i titoli in eccesso.
Titoli inutilizzati
I titoli non utilizzati rimangono nel “portafoglio titoli” per un anno di mancato utilizzo. Dal secondo anno di mancato utilizzo, i titoli vengono persi.
Infatti, il Reg. 1307/2013 (art. 31, par. 1, lett. b) prevede che i titoli non attivati dagli agricoltori, per un periodo di due anni consecutivi, confluiscono nella riserva nazionale.
Non c’è più la possibilità di “salvare” i titoli inutilizzati con la rotazione dei titoli, a differenza di quanto avveniva nella vecchia Pac. Il Reg. 1307/2013 (art. 31, par. 1, lett. b) prevede che “un numero di diritti all’aiuto equivalente al numero totale di diritti all’aiuto non attivati dagli agricoltori” confluisce nella riserva nazionale.
L’art. 9 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che i titoli non utilizzati si considerano riversati nella riserva nazionale il giorno successivo alla data per la modifica della domanda unica nell’ambito del regime di pagamento di base nell’anno civile per cui si rileva il mancato utilizzo per un periodo di due anni consecutivi.
Vendere i titoli in eccesso
Alla luce di questa normativa (si veda anche il caso concreto a fianco), l’agricoltore che detiene titoli in eccesso ha la convenienza a venderli, a meno che abbia la prospettiva di aumentare la superficie ammissibile entro l’anno successivo.
La vendita dei titoli è un’operazione problematica, per la difficoltà a trovare un acquirente, soprattutto per i titoli di valore inferiore alla media nazionale; infatti, nel 2015 i titoli sono stati assegnati a tutti gli agricoltori e a tutte le superfici ammissibili, pertanto la domanda di titoli non è elevata; comunque qualche agricoltore potrebbe avere necessità di acquisire i titoli.
Individuazione dei titoli utilizzati
Molti agricoltori possiedono titoli di diverso valore ovvero titoli di valore più elevato e titoli di valore inferiore.
La Circolare Agea Prot. n. Agea.2016.2506 del 16 maggio 2016 chiarisce le modalità con cui Agea individua i titoli non utilizzati.
Se per due anni consecutivi la superficie determinata non consente l’utilizzo di tutti i titoli presenti nel portafoglio titoli dell’agricoltore, ai sensi del citato art. 31, par. 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli di valore più basso sono riversati nella riserva nazionale.
Si riporta di seguito un esempio di calcolo, come riportato nella Circolare Agea Prot. n. Agea.2016.2506 del 16 maggio 2016.
L’agricoltore Alessandro Bianchi possiede due ettari di superficie ammissibile ed i seguenti titoli Pac:
- titolo n. 1 del valore di € 1.500,00;
- titolo n. 2 del valore di € 1.500,00;
- titolo n. 3 del valore di € 800,00.
Nella campagna 2016, avendo due ettari di superficie ammissibile, l’agricoltore riceve il pagamento dei titoli n. 1 e 2 di maggior valore. Se le condizioni nella campagna 2017 rimangono immutate, l’agricoltore riceve nuovamente il pagamento dei titoli n. 1 e 2 e il titolo n. 3 è riversato nella riserva nazionale.
La restituzione alla riserva nazionale può pertanto essere evitata in due modi:
- acquisendo ulteriore superficie ammissibile per consentire la copertura integrale di tutti i titoli detenuti;
- trasferendo a terzi soggetti i titoli eccedenti la superficie ammissibile detenuta.
Infatti, contrariamente a quanto previsto nella programmazione 2005-2014, non è più ammesso il meccanismo della rotazione dei titoli.
L’informazione relativa all’ultima campagna di utilizzo è indicata nel Registro Nazionale Titoli.
Tutte le scadenze per la presentazione della domanda unica 2017
La scadenza della domanda unica 2017 e delle domande dei pagamenti a superficie dei PSR è stata prorogata dal 15 maggio 2017 al 15 giugno 2017.
Questa decisione è stata ufficializzata con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2017 della Commissione del 11 maggio 2017, dal Decreto Ministeriale n. 2766 del 12 maggio 2017 e dalla Circolare Agea Prot. 41659 del 15 maggio 2017.
Conseguentemente, i termini previsti per la presentazione delle domande Pac 2017 subiscono uno slittamento, per la sola campagna 2017, come segue:
- domande iniziali: 15 maggio 2017, prorogata al 15 giugno 2017;
- domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2017, prorogata al 15 giugno 2017;
- comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore;
- comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre l’11 giugno 2018 (il termine scade il 9 giugno 2018 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili;
- comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre l’11 giugno 2018 (il termine scade il 9 giugno 2018 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).
Si sottolinea che la proroga riguarda solamente la presentazione delle domande.
Seppure la scadenza per la presentazione della Domanda Unica e il trasferimento dei titoli è stata prorogata al 15 giugno 2017, la detenzione delle superfici ammissibili da parte dell’agricoltore rimane confermato al 15 maggio 2017.
Presentazione Tardiva
Domanda Unica Iniziale
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 10 luglio 2017, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.
Le domande iniziali pervenute oltre il 10 luglio 2017 sono irricevibili.
Le penalità previste per la presentazione in ritardo si applicano anche alla presentazione oltre i termini dei documenti giustificativi (fatture, sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Domande di modifica (Art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014)
Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’art. 15, oltre il termine del 15 giugno 2017, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2017; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.
Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.
Trasferimento titoli campagna 2017
Gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2017, anche tardiva a norma dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 10 luglio 2017.
Quindi gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino al 10 luglio 2017.
Leggi l’articolo su Terra e Vita 17/2017 L’Edicola di Terra e Vita