Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento con cui Ismea, alla fine di settembre 2025, aveva disposto il «Monitoraggio dei costi medi di produzione in agricoltura: raccolto frumento 2025». La sentenza accoglie il ricorso presentato da quasi quaranta società del settore molitorio insieme a Italmopa, associazione di categoria aderente a Confindustria.
La vicenda si inserisce nel quadro normativo relativo al contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. La disciplina europea ha introdotto un sistema di tutela finalizzato a contrastare comportamenti negoziali ritenuti contrari ai principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra gli operatori della filiera, lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, purché compatibili con il mercato interno e rispettose dei principi di proporzionalità e libertà contrattuale.
È proprio all'interno di questo contesto che si colloca il monitoraggio dei costi medi di produzione del frumento, la cui legittimità è stata contestata dalle imprese molitorie e dall'associazione di categoria. Secondo il Tar Lazio, infatti, l'attività svolta da Ismea non può essere considerata una semplice attività di studio o analisi economica priva di conseguenze sul piano giuridico.
Nella sentenza, i giudici amministrativi sottolineano che la controversia si inserisce «entro una più ampia cornice regolatoria volta a correggere o prevenire distorsioni del sistema produttivo agricolo del tutto non secondarie». Proprio per questo, il monitoraggio deve essere sottoposto ai principi che regolano l'azione amministrativa e, in particolare, alle garanzie di partecipazione al procedimento.
Il punto centrale della decisione riguarda quindi il mancato coinvolgimento delle aziende interessate e dell'associazione di categoria nel procedimento di determinazione dei costi medi di produzione. Una carenza che, secondo il Tar, rende fondate le contestazioni avanzate dai ricorrenti e determina l'annullamento del provvedimento.
La sentenza potrebbe avere ripercussioni sul sistema di definizione e utilizzo dei parametri relativi ai costi di produzione agricoli, soprattutto in una fase in cui il tema dei rapporti contrattuali lungo la filiera cerealicola assume un peso crescente. Il pronunciamento ribadisce infatti che, quando l'attività di monitoraggio produce effetti nell'ambito di una più ampia disciplina regolatoria, non può essere considerata un'operazione meramente conoscitiva, ma deve rispettare le garanzie previste per i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo.









