È stato pubblicato il 24 marzo sul sito del Mase il decreto ministeriale (DM 28 febbraio 2025, n. 59) che proroga dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025 il termine per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste di partecipazione al cosiddetto Decreto Cacer (DM 7 dicembre 2023, n. 414), che consente a una gamma di soggetti tra cui persone fisiche, enti del terzo settore e amministrazioni territoriali, la possibilità di un contributo in conto capitale per l’installazione e la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore individuale a distanza.
Ancora risorse a disposizione
Come si legge nella premessa al provvedimento, il Ministero, considerato l’attuale numero di istanze presentate per l’accesso ai contributi del DM Cacer, il mancato esaurimento delle risorse disponibili e l’imminente chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste ha ritenuto necessario, per garantire il raggiungimento del target M2C2-47, prorogare la chiusura dello sportello al 30 novembre.
Parallelamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disposto, con decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, la riapertura dei termini per la selezione delle iniziative meritevoli degli incentivi previsti dal decreto Agrivoltaico, n. 436 del 22 dicembre 2023 (nel seguito DM Agrivoltaico).
Le richieste di partecipazione alle procedure potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, mediante il Portale Agrivoltaico disponibile sul sito del Gse e accessibile dall'Area Clienti, dalle ore 12 del 1° Aprile 2025 fino alle ore 12 del 30 giugno 2025.
Le risorse a disposizione ammontano a 323,4 milioni di euro e tale disponibilità potrà variare per effetto di rinunce, revoche o riammissioni. Le risorse finanziarie effettivamente disponibili verranno assegnate ai Registri e alle Aste sulla base della proporzione dei contingenti di potenza indicati all'articolo 5, commi 1 e 2 del DM Agrivoltaico, restando ad ogni modo fermo, per impianti che accedono per il tramite di procedure a registro, il contingente di potenza non assegnato nella prima finestra di apertura del bando.
Ai fini della pubblicazione della graduatoria saranno infine applicati i meccanismi di riallocazione della potenza così come previsto dal DM Agrivoltaico.
Nuove opportunità per il settore agricolo
Si evidenzia che, come specificato nel decreto direttoriale n. 123, i titolari di progetti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate con Decreti del Dipartimento Energia – Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari nn. 249 e 250 del 30 novembre 2024 e successivi aggiornamenti, non possono rinunciare alla posizione acquisita al precipuo scopo di presentare una nuova domanda per i medesimi progetti.
Il combinato disposto dei due decreti riapre di fatto la strada alla realizzazione di nuove comunità energetiche all’interno delle quali gli impianti di produzione possono essere anche impianti agrivoltaici realizzati con contributo sino al 40% con fondi del Pnrr.
Come previsto dalle regole operative delle comunità energetiche, va però ricordato che l’erogazione del contributo in conto capitale comporta una riduzione percentuale del contributo in conto esercizio, limitatamente alla tariffa incentivante che può arrivare al 50% del valore della stessa, determinata proporzionalmente alla quota di contributo in conto capitale erogato (da 0% a 40%). Le Regole operative chiariscono l’eventuale rideterminazione degli aiuti specificando anche i limiti di cumulabilità tra questi incentivi ed altri incentivi pubblici assimilabili ad Aiuti di Stato (quali per esempio contributi della misura Parco agrisolare) di entità superiore al 40%, specificando che sono incompatibili con l’ottenimento del contributo in conto esercizio.
Il Decreto Cacer dispone i valori soglia dell’energia elettrica condivisa incentivabile nelle seguenti percentuali: 55% nei casi di accesso alla sola tariffa incentivante; 45% nei casi di cumulo della tariffa incentivante con un contributo in conto capitale.
Le regole operative specificano che la verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal Gse su base annuale, rapportando il valore dell’energia elettrica condivisa incentivata al valore dell’energia immessa in rete da impianti incentivati. Inoltre il Gse provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto Cacer.
L’importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia anzidetto dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Il Gse esegue le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione per l’accesso agli incentivi e laddove ritenuta conforme alle regole operative provvede alla sottoscrizione del contratto contestualmente all’invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del rappresentante legale del Gse e riportante i riferimenti e il periodo di validità del contratto. Il contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso.
Da ultimo, è atteso il provvedimento che estende la platea dei beneficiari di una Cer innalzando la soglia attuale di 5.000 abitanti a 30.000 del comune in cui si realizza l’impianto, e che estende anche la misura all’autoconsumo a distanza.