Pnrr, in arrivo il secondo bando del Parco agrisolare

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Agrisolare
Sale all’80% il contributo a fondo perduto per la realizzazione degli impianti sui tetti degli edifici agricoli

Tutto pronto per l’uscita del secondo bando Parco Agrisolare dopo che il 19 aprile scorso il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha adottato la proposta di Decreto inviandola alla Commissione europea per l’approvazione. Da Bruxelles è arrivata la fumata bianca, il ministro ha firmato il decreto quindi ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’intervento si pone all’interno del Pnrr, Misura 2, Componente 1 e promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici (e interventi accessori) sui tetti dei fabbricati agricoli con la finalità di favorire l’autosufficienza energetica del settore agricolo e agroalimentare. Soggetto attuatore dell’intera Misura e dell’accesso al meccanismo incentivante è il Gestore Servizi Energetici (Gse). Abbiamo fatto il punto delle novità rispetto al primo bando con Roberta Bettuzzi responsabile dell’Ufficio investimenti di Confagricoltura Piacenza.

Differenze rispetto al primo bando

«Rispetto al primo bando troviamo alcune importanti novità – spiega Bettuzzi – quali l’incremento del contributo a fondo perduto che può raggiungere l’80% della spesa ammessa e l’introduzione del concetto di autoconsumo condiviso. Si prevede la possibilità di non rispettare il vincolo dell’autoconsumo, scelta che per le aziende agricole implica una percentuale di contributo inferiore, mentre per le imprese di trasformazione resta all’80%. Potranno presentare domanda soggetti costituiti in forma aggregata. Raddoppia la spesa ammissibile per i sistemi di accumulo; infine è prevista l’estensione alla soccida prima non ammessa. Queste – precisa Bettuzzi – sono alcune delle principali novità, ma per i dettagli definitivi è necessario attendere il decreto operativo che sarà conseguente all’approvazione in sede comunitaria della proposta di bando».

Le risorse disponibili

A dicembre era già stato emanato un primo bando, attraverso il quale sono state assegnate risorse pari a circa 500 milioni di euro a oltre 7.000 imprese beneficiarie. Con questo nuovo dm vengono programmate le residue risorse per un importo di circa un miliardo di euro. A favore delle imprese della produzione agricola sono attribuiti circa 775 milioni di euro, ripartiti tra contributi a fondo perduto con vincolo di autoconsumo (anche condiviso) per quasi 700 milioni di euro e contributi a fondo perduto senza vincolo di autoconsumo per 75 milioni di euro. Inoltre, sono assegnati 150 milioni di euro a favore delle imprese della trasformazione agricola e 75 milioni a favore delle imprese dell’agroindustria. «Le risorse a diposizione – puntualizza Bettuzzi – potrebbero variare in base alla disponibilità residua sul precedente bando».

Soggetti beneficiari

Restano in sostanza gli stessi del bando precedente: imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali (sarà emanato un nuovo elenco dei codici Ateco, qui il precedente) e cooperative agricole e loro consorzi.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva, aventi un volume di affari annuo inferiore a settemila euro (ma può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore a settemila euro nell’anno precedente la richiesta).

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Interventi e massimali di spesa

Non cambiano, rispetto al precedente decreto, gli interventi ammessi, mentre si rivedono al rialzo tetti di spesa e la potenza FV incentivabile.

L’intervento principale incentivato è l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco tra 6 kW e 1 MW sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo e/o colonnine di ricarica per mezzi elettrici.

«Merita di essere sottolineato – precisa Bettuzzi – che tra gli interventi ammissibili figurano la riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di sistemi di aerazione connessi alla sostituzione del tetto».

È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato, ed è ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, sempre però nello stesso fabbricato. Gli impianti fotovoltaici potranno avere una potenza massima di 1 MWp.

Contributo a fondo perduto

- 80% per le aziende della produzione agricola primaria che fanno autoconsumo o autoconsumo diffuso;

- 30% per gli investimenti delle aziende della produzione agricola primaria oltre il vincolo di autoconsumo o autoconsumo diffuso;

-80% per le aziende del settore della trasformazione di prodotti agricoli;

- 30% per il settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (senza vincoli sull’autoconsumo, 75 milioni a disposizione).

Per le categorie con contributo al 30%, l’intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per le piccole imprese;

- 10 punti percentuali per le medie imprese;

- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone svantaggiate.

I limiti di spesa

- fotovoltaico 1.500 €/kWp;

- sistemi di accumulo 1.000 euro/kWh fino a un massimo di 100.000 euro;

- colonnine di ricarica 30mila euro;

- rimozione e smaltimento dell’amianto, l’isolamento termico e il sistema di aerazione connessi alla sostituzione del tetto 700 euro/kWp di fotovoltaico installato. L’Iva è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile

Il vincolo dell’autoconsumo

Come detto, tra le modifiche più importanti alle regole del bando c’è la revisione e la parziale rimozione del contesto vincolo di autoconsumo.

Il vincolo nel nuovo testo vale solo per le aziende agricole di produzione primaria, e può essere soddisfatto anche con “autoconsumo condiviso” nel caso più imprese si aggreghino.

Si intende soddisfatto il requisito di autoconsumo se la capacità produttiva annua dell’impianto o degli impianti non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

Per l’autoconsumo condiviso, il fabbisogno energetico da considerare è quello di tutti i soggetti beneficiari e le aziende che costituiscono l’aggregato devono ricadere tutte nella stessa categoria: un’impresa della produzione agricola primaria non potrà dunque unirsi a una per la trasformazione di prodotti agricoli, ma solo a un’altra azienda agricola per la produzione primaria.

Pnrr, in arrivo il secondo bando del Parco agrisolare - Ultima modifica: 2023-06-22T12:51:12+02:00 da K4

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