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Il pacchetto latte è stato definitivamente approvato – dopo tre anni di discussione – con il Reg. Ce 261/2012 del 14 marzo 2012. Un atto politico e normativo molto importante, non solo per il settore lattiero-caseario, ma per tutta l’agricoltura, perché introduce nella Pac un importante cambiamento negli strumenti di intervento pubblico.
Con il pacchetto latte, la Pac sancisce la fine degli strumenti di controllo diretto del mercato (prezzi garantiti, quote) e il passaggio a nuovi strumenti (contratti, OP, OI, programmazione delle produzioni). Una svolta importante, propedeutica per tutta la Pac e per tutta l’agricoltura.
ANTICIPATORE DELLA PAC
La Pac ha sempre manifestato una particolare attenzione per il settore lattiero-caseario; non a caso la prima riforma della Pac riguardò, nel 1984, proprio questo settore con l’introduzione delle quote latte.
Anche stavolta il latte fa da apripista. A seguito della crisi del settore del 2009, che ha visto i produttori riversare latte nei campi e nelle strade, Bruxelles ha messo in campo le migliori energie per trovare nuove misure per la stabilità futura .
A tal fine, è stato costituito nel 2009 un gruppo di esperti di alto livello sul latte (GAL), che ha prodotto una serie di proposte, con 7 raccomandazioni, successivamente condivise dal Consiglio agricolo del 27 settembre 2010.
A seguire, il 9 dicembre 2010, la Commissione ha presentato le proposte legislative per dare applicazione alle indicazioni del gruppo di esperti sul latte. Queste proposte sono state lungamente discusse dal Parlamento europeo e dal Consiglio agricolo, che hanno raggiunto un accordo a fine 2011. Il 14 marzo 2012 è stato emanato il Reg. Ce 261/2012, entrato in vigore il 2 aprile 2012 (tab. 1).
Con questo regolamento l’Ue intende preparare il settore alla sfida della volatilità dei prezzi e alla scomparsa del regime delle quote latte il 31 marzo 2015.
Vediamo nel dettaglio le misure del pacchetto latte, per poi trarne gli insegnamenti per il settore lattiero-caseario e per il futuro della Pac.
I CONTENUTI
Il pacchetto latte, dal punto di vista giuridico, è un regolamento (Reg. Ce 261/21012) che modifica il regolamento dell’OCM unica (Reg. Ce 1234/2007), in cui sono introdotte alcune misure specifiche per rafforzare la posizione dei produttori lattiero-caseari nella filiera.
Gli strumenti individuati sono quattro:
– relazioni contrattuali: contratti scritti tra produttori di latte e trasformatori;
– possibilità di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali attraverso le organizzazioni dei produttori (OP);
– norme specifiche per la costituzione e il funzionamento delle organizzazioni interprofessionali (OI);
– programmazione dell’offerta dei formaggi Dop e Igp.
Le nuove misure, che saranno riesaminate nel 2014 e nel 2018, dovrebbero rimanere in vigore fino al 2020 per dare ai produttori lattieri il tempo necessario per prepararsi all’abolizione delle quote e migliorare la loro organizzazione secondo una logica più orientata al mercato.
CONTRATTI SCRITTI
Il Reg. 261/2012 prevede la possibilità di stipulare, prima dell’inizio delle consegne, contratti scritti facoltativi tra produttori di latte e trasformatori che definiscano i prezzi, il calendario, il volume delle consegne, la durata del contratto, la modalità di raccolta del latte, i tempi e le procedure del pagamento. Quindi, l’Ue ritiene che la stabilità del mercato possa essere raggiunta con una maggiore integrazione tra produttori e acquirenti, attraverso lo strumento dei contratti di fornitura.
Ma vi è di più. Un’importante novità del Reg. 261/2012 è la possibilità per gli Stati membri di rendere obbligatori sul loro territorio tali contratti.
Una deroga è prevista per le cooperative: per tenere conto della loro natura specifica e per non interferire inutilmente nelle strutture esistenti, le cooperative non sarebbero tenute ad avere contratti, purché i loro statuti prevedano disposizioni aventi lo stesso obiettivo.
IL VANTAGGIO DEI CONTRATTI
L’Ue constata che il volume del latte consegnato alle latterie nel corso della stagione non è sempre ben programmato. Anche nel caso delle cooperative lattiero-casearie (che sono di proprietà degli agricoltori e possiedono gli impianti che trasformano il 58% del latte crudo dell’Ue), l’adeguamento dell’offerta alla domanda è potenzialmente carente: gli agricoltori sono tenuti a consegnare tutto il loro latte alla loro cooperativa e la cooperativa è tenuta ad accettare tutto il latte in questione.
Secondo l’Ue, i contratti potrebbero contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia, ad accrescere la consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, a migliorare la trasmissione dei prezzi e ad adeguare l’offerta alla domanda, nonché contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali.
In sintesi, l’introduzione di contratti formali incoraggerà tutti gli operatori della catena lattiero-casearia a:
– seguire con più attenzione l’andamento del mercato;
– reagire più tempestivamente ai segnali di cambiamento del mercato;
– allineare maggiormente i prezzi all’ingrosso e al dettaglio a quelli corrisposti agli agricoltori;
– adattare l’offerta alla domanda;
– porre fine a pratiche commerciali sleali.
ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI (OP)
Per migliorare la concentrazione dell’offerta e per riequilibrare il potere contrattuale all’interno della filiera, il Reg. 261/2012 prevede di:
– incoraggiare la costituzione di organizzazioni di produttori;
– consentire agli agricoltori di negoziare collettivamente i contratti attraverso le OP.
A tal fine, saranno introdotte misure a sostegno della costituzione e del funzionamento amministrativo delle OP, con l’attivazione di una specifica misura all’interno dei PSR.
Le OP devono essere riconosciute dagli Stati membri entro 4 mesi dalla presentazione della domanda; le OP riconosciute prima del 2 aprile 2012 sono automaticamente riconosciute se soddisfano i requisiti del regolamento. Attualmente in Italia sono riconosciute circa 25 OP del latte bovino.
L’elemento più rilevante è la possibilità per le OP di negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, i contratti per la consegna di latte crudo. In questo modo, i produttori di latte disporranno di un maggiore potere contrattuale collettivo.
Questa possibilità, benché prevista in qualche misura dall’attuale normativa sulla concorrenza, è limitata dalla mancanza di certezza giuridica, che invece oggi viene assicurata dal Reg. 261/2012.
Per evitare situazioni oligopolistiche da parte dei produttori nei confronti dei caseifici – situazione alquanto improbabile in agricoltura – il regolamento pone dei limiti per i volumi da negoziare. Questo tipo di contrattazione non dovrà infatti superare:
– il 3,5% del totale della produzione Ue;
– il 33% della produzione nazionale.
Le trattative da parte delle OP possono avere luogo indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all’OP. In altre parole, le OP non devono necessariamente svolgere un’attività operativa, ma possono limitarsi alla sola contrattazione.
Le trattative delle OP non possono riguardare il latte interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione degli agricoltori a una cooperativa conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa; in altre parole il latte conferito in una cooperativa deve rispettare gli impegni statutari e non possono essere oggetto della trattativa di una OP.
I produttori di latte si dovrebbero avvantaggiare da queste nuove norme, in quanto beneficeranno di una maggiore forza contrattuale nei confronti dei trasformatori grazie a contratti più interessanti e alla possibilità di negoziare i prezzi collettivamente, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera.
ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (OI)
Un altro strumento messo in campo dal Reg. 261/2012 sono le Organizzazioni interprofessionali (OI). Diversamente dalle OP, di cui fanno parte solo gli agricoltori, queste organizzazioni raccolgono i rappresentanti di tutta filiera lattiero-casearia: agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti.
Esse svolgono, nell’interesse degli attori della filiera e dei consumatori, queste attività:
– migliorare la conoscenza della produzione e del mercato;
– contribuire a migliorare l’immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte;
– promuovere il consumo ed esplorare potenziali mercati di esportazione;
– redigere contratti tipo;
– coordinare la ricerca, l’innovazione e la qualità dei prodotti.
In questo modo, l’intera catena lattiero-casearia (agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti) potrà contare su una maggiore trasparenza e su conoscenze più puntuali sull’evoluzione del mercato.
Gli accordi e le decisioni delle OI sono soggetti ad un rigido controllo della Commissione, al fine di evitare limitazioni della concorrenza che possano nuocere ai consumatori.
L’OFFERTA DI FORMAGGI DOP/IGP
Una novità assoluta del Reg. Ce 261/2012 è la possibilità di programmare l’offerta di formaggi Dop e Igp. Norma non prevista nella proposta della Commissione del 9 dicembre 2010, ma inserita su richiesta dell’Italia grazie all’impegno del Presidente della Commissione Ue Paolo De Castro e al processo di codecisione del Parlamento Ue.
Gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di un formaggio Dop/Igp, su richiesta di Op, OI o Consorzio di tutela.
In questo modo, è stata riconosciuta la possibilità ai Consorzi di tutela dei formaggi Dop e Igp di programmare l’offerta come più volte richiesto dai Consorzi italiani con la contrarietà netta dell’Antitrust. Il Reg. Ce 261/2012 risolve questo problema, autorizzando la programmazione dell’offerta alle OP, alle OI e ai Consorzi di tutela dei formaggi Dop e Igp.
La programmazione dell’offerta è uno strumento potentissimo per regolare il mercato; per evitare limitazioni della concorrenza la programmazione è soggetta a una serie di condizioni.
In primo luogo, la programmazione scatta solo dopo un accordo preventivo. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell’area geografica.
In secondo luogo, la programmazione dell’offerta deve avere il solo scopo di adeguare l’offerta di un formaggio alla domanda, non riguardare la fissazione del prezzo, e ha una durata di tre anni (rinnovabile sulla base di una nuova richiesta).
UN CAMBIAMENTO NEL PARADIGMA DELLA PAC
Il significato politico del pacchetto latte va ben oltre le specifiche misure adottate per il settore lattiero-caseario; si tratta di un cambiamento dei paradigmi portanti della Pac.
Con il pacchetto latte, la Pac sancisce la fine degli strumenti di intervento diretto sui mercati (prezzi di intervento, quote, ammassi) e il passaggio agli strumenti indiretti di politica agraria (contratti, organizzazioni dei produttori, organizzazioni interprofessionali, programmazione dell’offerta).
La nuova normativa consentirà di dare maggiore forza giuridica ai contratti tra produttori e trasformatori, con la possibilità per gli Stati membri di renderli obbligatori, senza incorrere nei vincoli della normativa comunitaria sulla concorrenza.
In altre parole, nel futuro, la stabilità del mercato non sarà assicurata dal protezionismo dell’Autorità pubblica, ma dal protagonismo degli attori della filiera. L’Autorità pubblica tuttavia avrà un importante ruolo, in quanto potrà rendere obbligatori alcuni strumenti di regolazione dell’offerta (ad esempio i contratti scritti), che tuttavia si attivano solo su proposta dei produttori e degli operatori della filiera, tramite le OP e le OI.
La dimostrazione dell’importante propedeutica del pacchetto latte è palesata dal fatto che, nella nuova Pac 2014-2020, questi strumenti saranno estesi a tutti i settori dell’agricoltura.
EFFICACIA CONDIZIONATA
I nuovi strumenti saranno efficaci per contrastare la volatilità dei prezzi e rimediare lo scarso potere contrattuale degli agricoltori? Certamente non sono strumenti automatici come il prezzo d’intervento e gli ammassi pubblici, che rimangono solo come reti di sicurezza in caso di crisi molto gravi. Quindi la probabilità di fluttuazione dei prezzi rimane molto elevata, anche a causa delle crescente instabilità internazionale.
Questa constatazione non deve mettere in secondo piano gli strumenti: OP, OI, contratti, programmazione dei formaggi Dop/Igp. Tutt’altro! Essi sono importantissimi; basti pensare alla possibilità di programmare l’offerta a tutti i livelli.
Il potere contrattuale dei produttori è stato rafforzato. Ma le norme non sono sufficienti, senza il protagonismo dei produttori. L’efficacia dei nuovi strumenti dipenderà dalla capacità organizzativa degli agricoltori e dal ruolo degli Stati membri di stimolare una condivisione tra gli operatori (agricoltori, trasformatori, distributori) e di rendere obbligatorio l’uso dei contratti.