Domanda
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Sono un agricoltore che ha deciso di non aderire alla rotazione biennale prevista dall’ art. 68; per quanti anni posso seminare cereali? Quali sono i miei obblighi?
S.M. – email
L’agricoltore, che ha deciso di non aderire alla misura dell’avvicendamento biennale dell’articolo 68, deve rispettare solamente le norme della condizionalità, che prevedono la possibilità di seminare cereali in monosuccesssione per un periodo massimo di cinque anni. A tal proposito occorre fare riferimento alla normativa nazionale sulla condizionalità (Decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011) e alle eventuali norme integrative delle Regioni.
La normativa nazionale sulla condizionalità, nella Norma 2.2 “Avvicendamento delle colture”, vieta la monosuccessione per una durata superiore a cinque anni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.
Sono previste le seguenti deroghe:
1) monosuccessione di riso;
2) dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel «periodo in deroga». Per «periodo in deroga» si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3) eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.
Le Regioni possono adottare le seguenti norme integrative, in base alle condizioni del suolo, al clima e ai sistemi aziendali esistenti:
– la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;
– gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al precedente punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.
Comunque la maggior parte delle Regioni ha mantenuto il divieto della la monosuccessione dei cereali per un periodo di cinque anni.
COSA FARE DOPO IL BIENNIO
Sono un agricoltore dell’Italia insulare. Vorrei porre una domanda per avere una delucidazione in merito all’avvicendamento biennale delle colture.
La mia domanda è questa: nella campagna 2010 ho aderito all’avvicendamento biennale per alcuni terreni che avevo seminato a grano nella campagna 2009/2010 e quindi dovevo nella campagna 2010/2011 alternare ad una coltura miglioratrice. Ciò è stato fatto.
Quando mi sono recato al CAA per compilare la domanda unica di pagamento riferita all’anno 2011, per quei medesimi terreni mi hanno detto che dovevo confermare l’avvicendamento.
Ora mi chiedo: sono vincolato pure quest’anno (annata agraria 2011/2012 ovvero Domanda unica 2012), oppure l’avvicendamento per quei terreni si chiude, e posso coltivare qualsiasi coltura?
N.M. – email
L’agricoltore ha coltivato grano (cereale autunno-vernino) nella campagna agraria 2009/2010 (Domanda unica 2010). Nella campagna agraria 2010/2011 (Domanda unica 2011), l’agricoltore ha chiuso l’avvicendamento con una coltura miglioratrice.
In questo modo, l’agricoltore ha rispettato l’avvicendamento biennale, previsto dalla specifica misura dell’articolo 68. Di conseguenza ha diritto al pagamento supplementare, sia per l’anno 2010 che per l’anno 2011.
Nel biennio 2012/2013, l’agricoltore può adottare due decisioni:
1) non aderire alla misura dell’avvicendamento biennale, quindi non richiedere il pagamento supplementare: in tal caso, nell’annata agraria 2011/2012 (Domanda unica 2012), l’agricoltore è libero di praticare qualsiasi coltura;
2) aderire alla misura dell’avvicendamento biennale, quindi richiedere il pagamento supplementare: in tal caso, l’agricoltore deve rispettare un nuovo impegno, che dovrà avere inizio nell’annata agraria 2011/2012 con un cereale.