PAC 2014-2020

    Gli anni decisivi per i nuovi titoli. Cosa cambia per chi affitta

    Domanda

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    L’entità dei pagamenti diretti per ogni agricoltore nella nuova Pac dipenderà dalla situazione in cui si è trovato nel 2013 e dalle scelte che effettuerà nel 2014 e nel 2015. Infatti, gli anni che contano ai fini della applicazione della nuova Pac sono tre: 2013, 2014 e 2015 (tab. 1).

    Questi tre anni si possono considerare gli anni di rifermento della nuova Pac, così come gli anni 2000-2002 sono stati per la riforma Fischler.

    L’agricoltore si deve concentrare su questi tre anni per verificare il proprio status e la convenienza o meno a dare o prendere terreni in affitto.

    Questi tre anni (2013, 2014 e 2015) generano conseguenze diverse e si possono cogliere molte opportunità per adattare il nuovo sistema dei pagamenti diretti alla strategia imprenditoriale di ogni agricoltore.

    Il Reg. Ue 1307/2013 chiarisce la maggior parte delle norme relative agli anni di riferimento, ma alcune scelte sono affidate agli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014.

    L’assegnazione dei nuovi titoli

    L’assegnazione dei nuovi titoli avverrà sulla base della domanda al 15 maggio 2015.

    Il numero dei titoli assegnati a ogni agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili, dichiarati nella Domanda di aiuto per il 2015.

    I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli sono tre (tab. 2):

    1) essere agricoltore attivo;

    2) presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2015;

    3) aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.

    2013: il diritto a ricevere i nuovi titoli

    Il requisito di aver presentato una domanda di aiuto nel 2013 è molto importante. Infatti i titoli si assegnano in un anno successivo (il 2015) e questo potrebbe generare alcuni atteggiamenti speculativi.

    Ad esempio i proprietari (non agricoltori) potrebbero andare alla caccia dei titoli, presentando una domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, pur non essendo interessati all’attività agricola, ma al solo scopo di ottenere i titoli da vendere o affittare dal 2016 in poi.

    Per evitare che i proprietari (non agricoltori) possono presentare la domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, l’art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede che gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei nuovi titoli, solo se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.

    Le deroghe

    Rispetto al requisito del 2013, l’art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede quattro deroghe (tab. 2).

    Gli Stati membri possono concedere titoli all’aiuto agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti per il 2013, se:

    1) nel 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima;

    2) nel 2013 coltivavano vigneti;

    3) nel 2014 ricevono titoli da riserva;

    4) presentano elementi di prova verificabili che nel 2013 hanno coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame, purché non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto.

    La prima e la seconda deroga sono dovute al fatto che i produttori di ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti potevano essere sprovvisti di titoli, in quanto non erano assegnatari nella riforma Fischler. Ciononostante erano “veri” agricoltori e vanno ammessi ai nuovi titoli.

    La terza deroga consente a tutti i “nuovi” e giovani agricoltori, che si insediano nel 2014, di accedere alla nuova Pac.

    La quarta deroga consente a tutti gli agricoltori che hanno svolto un’attività agricola nel 2013 di poter accedere ai nuovi titoli, a due condizioni:

    – che forniscano prove verificabili dell’attività agricola svolta al 15.05.2013;

    – che non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto.

    In caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. Ue 1307/2013 prevede la possibilità, da parte del cedente, di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori. In altre parole, un agricoltore che acquista un’azienda, può anche acquistare anche il diritto a ricevere i titoli.

    2014: il valore dei nuovi pagamenti diretti

    L’importo dei pagamenti diretti che ogni singolo agricoltore percepirà negli anni 2015-2020, dipenderà dalle scelte nazionali sulla convergenza. Quasi certamente l’Italia sceglierà il cosiddetto “modello irlandese” di convergenza, che prevede un graduale passaggio dal valore dei titoli storici verso valori dei titoli più omogenei senza pervenire al pagamento uniforme nel 2019 (vedi Terra e Vita n. 48/2013).

    Dal 2015 al 2019, il valore dei nuovi titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale nel 2015 di ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, sulla base degli importi del 2014.

    Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, con due metodi:

    1) a partire dai pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014;

    2) a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.

    La determinazione del valore unitario iniziale dei titoli evidenzia l’importanza dell’anno 2014 ai fini del trascinamento del valore dei titoli storici che tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014.

    Le conseguenze per l’agricoltore

    Il 2014 è un anno molto importante.

    L’ipotesi più accreditata è che l’Italia scelga il metodo dei “pagamenti ricevuti”. In tal caso, l’agricoltore deve massimizzare i pagamenti ricevuti nel 2014.

    Nel 2014 non è importante il numero di ettari che si indicano nella Domanda Unica, ma i pagamenti ricevuti o il valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014. A tale fine, l’agricoltore nel 2014 non corre alcun rischio nell’affitto della terra senza titoli, mentre – se affitta terra e titoli – verrà penalizzato nei pagamenti diretti 2015-2020.

    I casi della tabella 3 descrivono alcune situazioni, che hanno un unico criterio: nel 2014 occorre massimizzare i pagamenti ricevuti o il valore dei titoli detenuti.

    2015: numero e valore dei nuovi titoli

    I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015.

    Il numero dei titoli assegnati sarà pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2015. Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose agrarie, prati e pascoli permanenti.

    Gli Stati membri possono:

    – applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato permanente in zone con condizioni climatiche difficili a motivo dell’altitudine, della pendenza, ecc.;

    – escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al 15.05.2013.

    Una volta chiaro che il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili, un aspetto molto importante è il loro valore, che dipende dal valore unitario iniziale (art. 26, Reg. Ue 1307/2013).

    Il valore unitario iniziale dei titoli dipenderà da due fattori:

    – il valore storico (pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti ), riferito all’anno 2014;

    – il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015.

    Se l’agricoltore nel 2015 avrà pochi ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su pochi ettari; se l’agricoltore nel 2015 avrà molti ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su molti ettari; se l’agricoltore non aveva titoli storici (ad esempio un viticoltore), avrà una nuova assegnazione di titoli nel 2015.

    Nel 2015, quindi, l’agricoltore deve prestare molta attenzione all’affitto o alla vendita dei terreni.

    Nuova Pac e affitti

    Il futuro della Pac di ogni agricoltore dipenderà dalla propria situazione imprenditoriale e dalle scelte che farà nel 2014 e 2015. A tal proposito, si è aperto in questi giorni un grande dibattito sul tema degli affitti e sulle relative conseguenze sui pagamenti diretti di ogni singolo agricoltore.

    Il mercato degli affitti sarà sicuramente più vischioso nel 2014 e 2015, a causa del fatto che questi due anni sono condizionanti per la Pac 2015-2020. Dal 2016, si tornerà alla normalità.

    Non è vero che nel 2014 e 2015 non si deve affittare! Bisogna vedere le varie situazioni personali e imprenditoriali. I casi in tabella 4 descrivono alcune situazioni.

    Ad esempio, i proprietari che non hanno il “requisito del 2013” possono continuare ad affittare; infatti, anche se riprendono i terreni nel 2014 non hanno speranza di assegnazione nuovi titoli, poiché non presenti nel 2013.

    Gli agricoltori che possiedono “più terra che titoli” o “più titoli che terra” possono avere convenienze diverse a seconda delle loro strategie e della possibilità o meno di trovare terreni in affitto (tab. 4).

    Si raccomanda un’attenzione: non bisogna stravolgere la strategia aziendale in funzione della Pac!

    La Pac è un elemento del conto economico, che va inserito nel bilancio economico generale dell’azienda; vanno considerati tutti i fattori, quali il canone di affitto, gli altri costi e ricavi aziendali. Facciamo bene i conti e ogni imprenditore troverà la soluzione migliore per ottimizzare la nuova Pac.

    Gli anni decisivi per i nuovi titoli. Cosa cambia per chi affitta
    - Ultima modifica: 2014-01-31T15:55:08+01:00
    da Redazione Terra e Vita
    Gli anni decisivi per i nuovi titoli. Cosa cambia per chi affitta - Ultima modifica: 2014-01-31T15:55:08+01:00 da Redazione Terra e Vita

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