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<La Conferenza di settore per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (ministero dell'Agricoltura e Comunità Autonome) ha raggiunto un accordo sull'applicazione della Pac 2014-2020 in Spagna.
Black list e non solo
Tra le questioni di primaria importanza che sono state risolte c’è stata la definizione di agricoltore attivo: saranno considerate tali le persone fisiche o giuridiche la cui attività agricola sia significativa, vale a dire quando da essa conseguano almeno il 20% degli introiti totali o quando gli aiuti diretti non superino l’80% degli introiti totali.
Il ministro dell’Agricoltura, Miguel Arias Cañete, ha fatto un esempio: se un agricoltore riceve 100.000 € di aiuti Ue, dovrà ottenerne almeno 20.000 dalla vendita sul mercato dei suoi prodotti. «Ma se questo traguardo minimo non viene raggiunto – ha detto – perderà anche i 100.000 € di aiuto comunitario».
Tale condizione non sarà applicabile agli agricoltori che percepiscano aiuti diretti per meno di 1.250 €/anno, anche se, come tutti gli agricoltori attivi, avranno l’obbligo, sia per la prima assegnazione dei diritti al pagamento di base che per la sua attivazione, di comparire nel Registro delle imprese agricole per superficie coltivata e colture permanenti e, se si tratta di allevatori, essere inseriti nel Registro degli allevatori (Rega) per le superfici destinate a pascolo.
Sia il Ministero che le Comunità Autonome si sono poi trovati d’accordo sul fatto che la “black list” dei beneficiari (art. 9.2 del Regolamento Ue 1307/2013) è una misura sufficiente per escludere dagli aiuti i casi più eclatanti e significativi di persone giuridiche (aeroporti, servizi ferroviari, impianti per la fornitura di acqua, impianti sportivi e ricreativi permanenti…), la cui attività principale non ha niente a che vedere con quella agricola.
L’applicazione dei requisiti dell’agricoltore attivo e, in generale, della condizione di beneficiario agli aiuti diretti verrà realizzata senza che ciò interferisca con l’adempimento degli obblighi fiscali e la posizione di previdenza sociale ad essi collegata.
Per quel che riguarda poi l’attività sulle superfici dell’azienda agricola, verrà definita a seconda della produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli. A questo proposito si dovranno dichiarare le tipologie di coltura o di produzione per ciascuna parcella o sottoparcella specificando, se si tratta di pascoli, il codice di registrazione Rega del beneficiario, e le specie animali compatibili con l’utilizzo e le dimensioni dei terreni a pascolo dichiarati.
Il criterio minimo di compatibilità, nello specifico, è una densità di allevamento con un rapporto 0,20/ha (all’incirca, una vacca per ettaro).
L’attività agricola della superficie aziendale potrà essere riconosciuta anche tramite il suo mantenimento nelle condizioni adeguate al pascolo o alla sua coltivazione. Ai beneficiari che, nell’ambito di una lista di attività, conducano almeno un’attività annuale sulle parcelle o sottoparcelle, verrà richiesto di programmarle con regolarità, con l’obbligo di conservare la documentazione giustificativa dei relativi pagamenti e spese, per tenerli a disposizione delle autorità.
Si controllerà che le superfici aziendali non siano in stato di abbandono, e saranno classificate come “situazioni a rischio” quelle parcelle o sottoparcelle dichiarate in via continuativa (tre anni o più) a maggese o incolte: si verificherà, per comprovare che si tratti o meno di superfici in stato di abbandono, che le aree dichiarate come destinate a pascolo vengano mantenute in condizioni adeguate mediante tecniche o pratiche diverse dalla semplice pastorizia.
Tetto minimo di aiuti
Il ministero dell’Agricoltura e le Comunità Autonome riserveranno un’attenzione particolare a persone fisiche o giuridiche che possano creare situazioni fittizie per non dover corrispondere ai requisiti di agricoltore attivo e ottemperare alle condizioni che individuano l’attività agricola all’interno delle superfici dell’azienda.
Il ministro Cañete ha dichiarato che tali condizioni riguarderanno 71.476 produttori: in tal modo 550 milioni di euro verranno distolti ad agricoltori che non hanno un’attività agricola significativa per essere convogliati verso altri che, all’interno della stessa regione, rispettano invece questa condizione.
Inoltre, il limite di 300 € per beneficiario, al di sotto del quale non verranno erogati aiuti Pac, verrà introdotto solo a partire dal 2017. Tale limite, in via transitoria, sarà di 100 € nel 2015, che diventerà di 200 € nel 2016. Infine, verranno agevolate le cessioni dei titoli di pagamento tra beneficiari, per evitarne la riduzione o la quota destinata alla riserva nazionale.
La “regionalizzazione”
Si sono fatti progressi, senza peraltro giungere a una conclusione definitiva, anche per quanto riguarda il modello di “regionalizzazione” del sistema dei pagamenti di base, secondo il quale verrebbero accorpati sotto una stessa regione – non nel senso geografico del termine – aree agricole e tipi di superficie con importi di aiuti omogenei tra loro.
Saranno individuate da 22 a 24 “regioni” per evitare di frammentare eccessivamente il territorio, composte da aree e tipologie di superficie i cui aiuti diretti per ettaro, ricevuti nel 2013, erano simili tra loro. A tale scopo si terrà conto dell’importo del regime di pagamento unico, dell’importo disaccoppiato del premio per vacca nutrice – compreso il vigente premio complementare – così come degli aiuti accoppiati (art. 68) del Programma nazionale di sostegno per la rotazione delle colture nei terreni a secco e degli aiuti dei Programmi di sostegno per la qualità del tabacco e del cotone.
Arias Cañete ha assicurato che gli aiuti per gli agricoltori delle Comunità Autonome non subiranno variazioni, al rialzo o al ribasso, per una percentuale che vada oltre lo 0,67% della quota totale dei pagamenti diretti, e pertanto non si assisterà a significativi movimenti di importi, né tra le diverse Comunità né tra gli stessi agricoltori.
Per evitare che il nuovo modello di aiuti generi dei movimenti speculativi, i dettagli sulla definizione delle “regioni” e delle tipologie di superficie di ciascuna regione, così come il piano per gli aiuti accoppiati e altri elementi della riforma, saranno divulgati quando sarà elaborata la normativa per l’applicazione degli aiuti diretti.
In termini di tempo, fino al termine di applicazione dei pagamenti diretti della Pac 2014 (prevedibilmente il 15 maggio) e prima del mese di agosto, come consentito da Bruxelles.
(Traduzione Maria Schiavoni)