PAC 2014-2020

    Quando la coltura è diversificante

    Domanda

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    Con la prossima campagna agraria entra in
    vigore la nuova riforma della Pac, per cui
    l’agricoltore deve rispettare i tre impegni del
    greening (tab. 1), tra cui la diversificazione
    delle colture.

    A tal proposito, il 31 ottobre 2014 è stata emanata
    la Circolare Agea ACIU.2014.702, una
    disposizione normativa molto importante,
    che definisce i criteri per l’individuazione della
    coltura ai fini della diversificazione, detta “coltura
    diversificante”. Era molto attesa perché
    scioglie un quesito molto frequente tra gli agricoltori:
    in presenza di più colture in successione
    in un’annata agraria, quale coltura va
    considerata ai fini della diversificazione? Per
    capire l’importanza di questa Circolare Agea,
    riassumiamo i contenuti della diversificazione
    e le implicazioni per le aziende agricole.
    Il primo impegno del greening è la diversificazione
    delle colture
    ; esso si applica solamente
    ai seminativi. Questo impegno prevede
    la presenza di:
    – almeno due colture nelle aziende la cui superficie
    a seminativo è compresa tra 10 e
    30 ha
    , nessuna delle quali copra più del 75%
    della superficie a seminativo;
    – almeno tre colture nelle aziende la cui superficie
    a seminativo è superiore a 30 ha,
    con la coltura principale che copre al massimo
    il 75% della superficie a seminativo e
    le due colture principali al massimo il 95%.

    Quindi la terza coltura deve coprire almeno
    il 5% (tab. 2).

    Sono esentate dalla diversificazione:
    – le aziende a seminativo fino a 10 ettari;
    – le colture permanenti: frutteti, oliveti, vigneti,
    pascoli e prati permanenti.

    La diversificazione è un concetto diverso
    dalla rotazione. Il greening richiede la diversificazione,
    ovvero della presenza contemporanea
    di tre colture nell’azienda, non la
    rotazione o avvicendamento delle colture.
    In altre parole, l’agricoltore deve dimostrare
    la presenza annualmente di due-tre colture nella propria azienda, mentre non deve dimostrare
    l’avvicendamento delle colture nelle
    parcelle agricole. Le due-tre colture possono
    essere posizionate anche in corpi aziendali
    distinti e lontani.

    Le esenzioni dalla diversificazione

    Gli impegni della diversificazione non si applicano
    nei seguenti casi:
    – i cui seminativi sono utilizzati per più del
    75% per la produzione di erba o di piante erbacee
    da foraggio e/o sono tenuti a riposo,
    a condizione che la superficie complessiva
    dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non
    superi i 30 ettari;
    – se più del 75% della superficie agricola ammissibile
    è costituita da prato permanente,
    utilizzata per la produzione di piante erbacee
    da foraggio o per la coltivazione di colture
    sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione
    di tali tipi di impieghi, a condizione
    che la superficie complessiva dei seminativi
    non sottoposti a tali impieghi non sia superiore
    a 30 ettari;
    – se oltre il 50% della superficie dichiarata a
    seminativo non è stata inserita dall’agricoltore
    nella propria domanda di aiuto dell’anno
    precedente e quando, in esito a un raffronto
    delle domande d’aiuto basate sulle ortofoto
    ricavate dalle immagini da satellite o da aereo,
    i seminativi risultano coltivati nella loro
    totalità con una coltura diversa da quella
    dell’anno civile precedente.

    La definizione di coltura

    Le colture si intendono diverse se appartengono
    a differenti generi della classificazione
    botanica. Facciamo alcuni esempi:
    – il grano duro e il grano tenero non sono
    colture diverse, in quanto appartengono entrambi
    al genere Triticum; idem per la veccia
    e la fava, in quanto appartengono entrambi
    al genere Vicia;
    – il grano (genere Triticum) e l’orzo (genere
    Hordeum) sono colture diverse in quanto appartengono
    a generi diversi.
    Anche la terra lasciata a riposo (set aside) è
    considerata una coltura.

    Alcune eccezioni:
    – ciascuna coltura appartenente a diverse
    specie di cucurbitacee (zucche, zucchine,
    meloni, cocomeri), solanacee (pomodori,
    melanzane, peperoni, ecc.) e brassicacee
    (cavoli, broccoli, colza, ecc.) è considerata
    una coltura;
    – erba o altre piante erbacee da foraggio sono
    considerate una coltura;
    – la coltura invernale e la coltura primaverile
    sono considerate colture distinte anche se
    appartengono allo stesso genere.

    Il periodo per coltura diversificante

    Il Reg. 639/2014 (regolamento delegato sui
    pagamenti diretti) precisa che, per il calcolo
    delle quote riferite alle diverse colture, ovvero
    per l’individuazione della coltura diversificante,
    il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale tenendo
    conto delle pratiche colturali tradizionali del
    contesto nazionale.

    Le rispettive quote delle diverse colture (2 o 3
    colture) sono calcolate considerando che ogni
    ettaro della superficie totale a seminativi
    di un’azienda agricola è conteggiato una sola
    volta per ciascun anno di domanda.
    In altre parole, su una superficie in cui si pratica
    la policoltura, coltivando una coltura principale
    intercalata da una seconda coltura, la
    superficie si ritiene occupata esclusivamente
    dalla coltura principale, detta “coltura diversificante”.

    I paesi membri dovevano comunicare agli agricoltori
    il periodo che costituisce la parte
    più significativa del ciclo colturale. Il decreto
    ministeriale sull’attuazione della Pac in Italia
    ha affidato questo compito ad Agea.

    La Circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 ottobre
    2014 ha stabilito che il periodo nel quale
    si identificano le colture presenti in azienda
    ai fini della diversificazione va dal 1° aprile
    al 9 giugno.

    La coltura diversificante

    In base a quanto stabilito dalla Circolare Agea,
    per la ripartizione delle quote delle colture,
    si deve guardare al periodo “1° aprile – 9
    giugno”, prendendo in considerazione le colture
    seminate o coltivate nel detto periodo
    di riferimento, che rappresenta la parte più
    significativa del ciclo colturale, comprendendo
    sia le colture autunno vernine (in fase
    conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili
    estive (in fase iniziale del loro ciclo).

    Nel caso in cui, dal 1° aprile al 9 giugno, sulla
    medesima superficie vengano coltivate 2 o
    più colture, quale si prende come riferimento
    per il calcolo della diversificazione? Quella
    che occupa la superficie interessata per il periodo
    più lungo; in altre parole, la coltura che
    ha il ciclo vegetativo più lungo.

    Facciamo alcuni esempi:
    loietto-mais: la coltura diversificante è il
    loietto, che normalmente ha un ciclo vegetativo
    da ottobre a maggio e quindi più lungo
    del mais;
    grano-pomodoro: la coltura diversificante
    è il grano che normalmente ha un ciclo vegetativo
    da novembre a giugno e quindi più
    lungo del pomodoro;
    triticale (insilato)-soia: la coltura diversificante
    è il triticale, che normalmente ha un
    ciclo vegetativo da novembre a maggio e
    quindi più lungo della soia.

    La Circolare Agea consente a molte aziende della pianura padana di continuare un’ampia
    coltivazione di mais, con alcuni accorgimenti.
    Ad esempio, un’azienda che intende coltivare
    mais sull’intera superficie, può destinare
    il 75% a mais di primo raccolto; poi un 20%
    può essere destinato a loietto o triticale insilato,
    seguito da mais. Rimane la necessità
    di realizzare il 5% di aree di interesse ecologico,
    che possono essere assolte con una
    coltura azotofissatrice, con un coefficiente
    di ponderazione di 0,7.

    Alcune particolarità

    Nel caso di coltivazioni in cui si praticano
    simultaneamente due o più colture in filari
    distinti, ciascuna coltura è conteggiata come
    distinta quando occupa almeno il 25%
    della superficie complessiva. La superficie
    coperta dalle colture distinte è calcolata
    dividendo la superficie coperta dalla policoltura
    per il numero di colture che coprono
    almeno il 25% della superficie, indipendentemente
    dalla quota effettiva di una coltura
    su di essa.

    La superficie investita a una determinata
    coltura può inoltre comprendere elementi
    caratteristici del paesaggio.

    Le aree degli elementi caratteristici del paesaggio
    che siano protette dalla condizionalità
    e/o considerate come EFA e che siano contenute
    nei seminativi aziendali concorrono alla
    determinazione della superficie ammissibile
    ai fini della diversificazione colturale.

    Tutte le superfici seminate con miscugli di
    sementi, indipendentemente dalla composizione
    del miscuglio, si ritengono coperte da
    una singola coltura, opportunamente denominata
    “coltura mista”.

    Quando la coltura è diversificante
    - Ultima modifica: 2014-11-05T16:22:33+01:00
    da Redazione Terra e Vita
    Quando la coltura è diversificante - Ultima modifica: 2014-11-05T16:22:33+01:00 da Redazione Terra e Vita

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