Domanda
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Con la prossima campagna agraria entra in
vigore la nuova riforma della Pac, per cui
l’agricoltore deve rispettare i tre impegni del
greening (tab. 1), tra cui la diversificazione
delle colture.
A tal proposito, il 31 ottobre 2014 è stata emanata
la Circolare Agea ACIU.2014.702, una
disposizione normativa molto importante,
che definisce i criteri per l’individuazione della
coltura ai fini della diversificazione, detta “coltura
diversificante”. Era molto attesa perché
scioglie un quesito molto frequente tra gli agricoltori:
in presenza di più colture in successione
in un’annata agraria, quale coltura va
considerata ai fini della diversificazione? Per
capire l’importanza di questa Circolare Agea,
riassumiamo i contenuti della diversificazione
e le implicazioni per le aziende agricole.
Il primo impegno del greening è la diversificazione
delle colture; esso si applica solamente
ai seminativi. Questo impegno prevede
la presenza di:
– almeno due colture nelle aziende la cui superficie
a seminativo è compresa tra 10 e
30 ha, nessuna delle quali copra più del 75%
della superficie a seminativo;
– almeno tre colture nelle aziende la cui superficie
a seminativo è superiore a 30 ha,
con la coltura principale che copre al massimo
il 75% della superficie a seminativo e
le due colture principali al massimo il 95%.
Quindi la terza coltura deve coprire almeno
il 5% (tab. 2).
Sono esentate dalla diversificazione:
– le aziende a seminativo fino a 10 ettari;
– le colture permanenti: frutteti, oliveti, vigneti,
pascoli e prati permanenti.
La diversificazione è un concetto diverso
dalla rotazione. Il greening richiede la diversificazione,
ovvero della presenza contemporanea
di tre colture nell’azienda, non la
rotazione o avvicendamento delle colture.
In altre parole, l’agricoltore deve dimostrare
la presenza annualmente di due-tre colture nella propria azienda, mentre non deve dimostrare
l’avvicendamento delle colture nelle
parcelle agricole. Le due-tre colture possono
essere posizionate anche in corpi aziendali
distinti e lontani.
Le esenzioni dalla diversificazione
Gli impegni della diversificazione non si applicano
nei seguenti casi:
– i cui seminativi sono utilizzati per più del
75% per la produzione di erba o di piante erbacee
da foraggio e/o sono tenuti a riposo,
a condizione che la superficie complessiva
dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non
superi i 30 ettari;
– se più del 75% della superficie agricola ammissibile
è costituita da prato permanente,
utilizzata per la produzione di piante erbacee
da foraggio o per la coltivazione di colture
sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione
di tali tipi di impieghi, a condizione
che la superficie complessiva dei seminativi
non sottoposti a tali impieghi non sia superiore
a 30 ettari;
– se oltre il 50% della superficie dichiarata a
seminativo non è stata inserita dall’agricoltore
nella propria domanda di aiuto dell’anno
precedente e quando, in esito a un raffronto
delle domande d’aiuto basate sulle ortofoto
ricavate dalle immagini da satellite o da aereo,
i seminativi risultano coltivati nella loro
totalità con una coltura diversa da quella
dell’anno civile precedente.
La definizione di coltura
Le colture si intendono diverse se appartengono
a differenti generi della classificazione
botanica. Facciamo alcuni esempi:
– il grano duro e il grano tenero non sono
colture diverse, in quanto appartengono entrambi
al genere Triticum; idem per la veccia
e la fava, in quanto appartengono entrambi
al genere Vicia;
– il grano (genere Triticum) e l’orzo (genere
Hordeum) sono colture diverse in quanto appartengono
a generi diversi.
Anche la terra lasciata a riposo (set aside) è
considerata una coltura.
Alcune eccezioni:
– ciascuna coltura appartenente a diverse
specie di cucurbitacee (zucche, zucchine,
meloni, cocomeri), solanacee (pomodori,
melanzane, peperoni, ecc.) e brassicacee
(cavoli, broccoli, colza, ecc.) è considerata
una coltura;
– erba o altre piante erbacee da foraggio sono
considerate una coltura;
– la coltura invernale e la coltura primaverile
sono considerate colture distinte anche se
appartengono allo stesso genere.
Il periodo per coltura diversificante
Il Reg. 639/2014 (regolamento delegato sui
pagamenti diretti) precisa che, per il calcolo
delle quote riferite alle diverse colture, ovvero
per l’individuazione della coltura diversificante,
il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale tenendo
conto delle pratiche colturali tradizionali del
contesto nazionale.
Le rispettive quote delle diverse colture (2 o 3
colture) sono calcolate considerando che ogni
ettaro della superficie totale a seminativi
di un’azienda agricola è conteggiato una sola
volta per ciascun anno di domanda.
In altre parole, su una superficie in cui si pratica
la policoltura, coltivando una coltura principale
intercalata da una seconda coltura, la
superficie si ritiene occupata esclusivamente
dalla coltura principale, detta “coltura diversificante”.
I paesi membri dovevano comunicare agli agricoltori
il periodo che costituisce la parte
più significativa del ciclo colturale. Il decreto
ministeriale sull’attuazione della Pac in Italia
ha affidato questo compito ad Agea.
La Circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 ottobre
2014 ha stabilito che il periodo nel quale
si identificano le colture presenti in azienda
ai fini della diversificazione va dal 1° aprile
al 9 giugno.
La coltura diversificante
In base a quanto stabilito dalla Circolare Agea,
per la ripartizione delle quote delle colture,
si deve guardare al periodo “1° aprile – 9
giugno”, prendendo in considerazione le colture
seminate o coltivate nel detto periodo
di riferimento, che rappresenta la parte più
significativa del ciclo colturale, comprendendo
sia le colture autunno vernine (in fase
conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili
estive (in fase iniziale del loro ciclo).
Nel caso in cui, dal 1° aprile al 9 giugno, sulla
medesima superficie vengano coltivate 2 o
più colture, quale si prende come riferimento
per il calcolo della diversificazione? Quella
che occupa la superficie interessata per il periodo
più lungo; in altre parole, la coltura che
ha il ciclo vegetativo più lungo.
Facciamo alcuni esempi:
– loietto-mais: la coltura diversificante è il
loietto, che normalmente ha un ciclo vegetativo
da ottobre a maggio e quindi più lungo
del mais;
– grano-pomodoro: la coltura diversificante
è il grano che normalmente ha un ciclo vegetativo
da novembre a giugno e quindi più
lungo del pomodoro;
– triticale (insilato)-soia: la coltura diversificante
è il triticale, che normalmente ha un
ciclo vegetativo da novembre a maggio e
quindi più lungo della soia.
La Circolare Agea consente a molte aziende della pianura padana di continuare un’ampia
coltivazione di mais, con alcuni accorgimenti.
Ad esempio, un’azienda che intende coltivare
mais sull’intera superficie, può destinare
il 75% a mais di primo raccolto; poi un 20%
può essere destinato a loietto o triticale insilato,
seguito da mais. Rimane la necessità
di realizzare il 5% di aree di interesse ecologico,
che possono essere assolte con una
coltura azotofissatrice, con un coefficiente
di ponderazione di 0,7.
Alcune particolarità
Nel caso di coltivazioni in cui si praticano
simultaneamente due o più colture in filari
distinti, ciascuna coltura è conteggiata come
distinta quando occupa almeno il 25%
della superficie complessiva. La superficie
coperta dalle colture distinte è calcolata
dividendo la superficie coperta dalla policoltura
per il numero di colture che coprono
almeno il 25% della superficie, indipendentemente
dalla quota effettiva di una coltura
su di essa.
La superficie investita a una determinata
coltura può inoltre comprendere elementi
caratteristici del paesaggio.
Le aree degli elementi caratteristici del paesaggio
che siano protette dalla condizionalità
e/o considerate come EFA e che siano contenute
nei seminativi aziendali concorrono alla
determinazione della superficie ammissibile
ai fini della diversificazione colturale.
Tutte le superfici seminate con miscugli di
sementi, indipendentemente dalla composizione
del miscuglio, si ritengono coperte da
una singola coltura, opportunamente denominata
“coltura mista”.