IL QUESITO

    Successione anticipata, titoli salvi

    Domanda

    Questo contenuto è riservato agli abbonati alle riviste Edagricole. Abbonati

    Sei abbonato a Terra e Vita o ad una delle altre riviste Edagricole e hai già effettuato l’accesso al sito?
    Fai per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.

    Sei abbonato ad una delle riviste Edagricole ma non hai mai effettuato l’accesso al sito?
    Registrati qui con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento.
    Entro 24 ore verrai abilitato automaticamente alla consultazione dell’articolo e di tutti i contenuti riservati agli abbonati.

    Per qualsiasi problema scrivi a abbonamenti@newbusinessmedia.it

    Sono un neo-imprenditore agricolo della provincia di Foggia; leggendo notizie sulla nuova Pac mi sono sorti dei dubbi.


    Sono un dipendente part-time della provincia, ma ho da sempre fatto anche l’agricoltore nell’azienda di famiglia; quest’anno mio padre mi ha donato dei terreni (circa ha 20, con relativi titoli Pac) ho aperto partita Iva, e mi sono iscritto alla Camera di commercio (purtroppo questo lavoretto part-time mi impedisce di iscrivermi come Iap o altro, a dir delle associazioni di categoria); questo sarà il primo anno che farò domanda di pagamento Pac.


    Sentendo parlare di agricoltore attivo e del fatto che solamente l’agricoltore che ha ricevuto pagamenti diretti per il 2013 potrà accedere ai nuovi titoli, ho dei timori. Pensate che la riforma Pac possa penalizzarmi?


    Sono sicuro che il volume d’affari da agricoltura sarà notevolmente superiore al restante, visto che coltivo anche uva e ortaggi.

    M.R. – email

    (Risponde Angelo Frascarelli)

    Nel 2014, il lettore potrà presentare la domanda di aiuto, senza problemi, in quanto valgono le regole della vecchia Pac (reg. Ce 73/2009).

    Per il 2015, entra in vigore la nuova Pac (Reg. Ue 1.307/2013). A tal proposito, il quesito richiede due approfondimenti:

    1) il requisito del 2013;

    2) l’agricoltore attivo.

    Illustriamo in dettaglio il “requisito del 2013”.

    L’assegnazione dei “nuovi titoli” avverrà sulla base della domanda al 15 maggio 2015. Il numero dei titoli assegnati a ogni agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nella Domanda di aiuto per il 2015.

    I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli sono tre:

    – essere agricoltore attivo;

    – presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2015;

    – aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.

    Il requisito di aver presentato una domanda di aiuto nel 2013 serve a impedire alcuni atteggiamenti speculativi da parte dei proprietari.

    Per evitare che i proprietari (non agricoltori) possano presentare la domanda di assegnazione titoli nel 2015, l’art. 24 del Reg. Ue 1.307/2013 prevede che gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei “nuovi titoli”, solo se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.

    Il lettore non avrebbe quindi diritto all’assegnazione dei nuovi titoli nel 2015.

    Rispetto al requisito del 2013, l’art. 24 del Reg. Ue 1.307/2013 prevede quattro deroghe.

    Gli Stati membri possono concedere titoli all’aiuto anche agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti per il 2013, se:

    1 – nel 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima;

    2 – nel 2013 coltivavano vigneti;

    3 – nel 2014 ricevono titoli da riserva;

    4 – presentano elementi di prova verificabili che nel 2013 hanno coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame, purché non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto.

    Il lettore non rientra in nessuna di queste deroghe.

    Tuttavia il lettore ha ricevuto i titoli dal padre, con un trasferimento di successione anticipata. Mi raccomando che i titoli siano trasferiti con una successione anticipata e non con una vendita.

    Nel caso di successione anticipata, l’art. 35 del Reg. Ue 1.307/2013 prevede che la Commissione adotti norme sull’ammissibilità e sull’accesso ai “nuovi titoli”. Trattandosi di un caso di successione, il figlio conserva i diritti del padre, quindi anche il “requisito del 2013” e pertanto potrà accedere ai “nuovi titoli” nel 2015.

    Successione anticipata, titoli salvi
    - Ultima modifica: 2014-02-07T11:16:40+01:00
    da Redazione Terra e Vita
    Successione anticipata, titoli salvi - Ultima modifica: 2014-02-07T11:16:40+01:00 da Redazione Terra e Vita

    LASCIA UN COMMENTO

    Per favore inserisci il tuo commento
    Per favore inserisci il tuo nome