Distretti del cibo, vendita diretta anche di prodotti pronti al consumo

distretti cibo
La novità è contenuta nella legge di bilancio per il 2018 attualmente in fase di discussione parlamentare.

Il disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 è stato firmato dal Presidente della Repubblica e ha così potuto iniziare l’iter parlamentare: è stato il Senato ad avviare la sessione di bilancio lo scorso 31 ottobre.

Tra le proposte riguardanti il settore agricolo e agroalimentare, va segnalata l’introduzione dei “nuovi” cosiddetti “distretti del cibo”, attraverso la sostituzione dell’art. 13 del Dlgs.n. 228/2001 (“prima legge di orientamento”, famosa in particolare per aver modificato l’art. 2135 c.c. che definisce l’imprenditore agricolo).

L’art. 13 citato reca la disciplina dei “Distretti rurali” e dei “Distretti agroalimentari di qualità”, la cui individuazione è demandata alle regioni. I nuovi “Distretti del cibo” comprenderebbero, oltre ai già definiti “Distretti rurali” e “Distretti agroalimentari”, ulteriori sistemi produttivi locali, variamente caratterizzati.

Uno di questi “sistemi” verrebbe individuato perché caratterizzato “…dall’interrelazione e dall’integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale.

Orbene, al fine di valorizzare la piena integrazione fra le attività imprenditoriali di un “Distretto del cibo” con le caratteristiche appena descritte, viene inserita la proposta di ampliare la disciplina della vendite diretta al pubblico dei prodotti agricoli di cui all’art. 4 del già citato Dlgs. 228/2001.

Il comma 8-bis dell’art. 4 oggi dispone che: “In conformità a quanto previsto dall’art. 34 del Dl. n. 201/2011 (conv. con mod. dalla L. n. 214/2011), nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.

Al testo verrebbe aggiunto quanto segue: è consentito “vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private”.

La discussione parlamentare ci consentirà di capire meglio la portata della proposta.C.F.

Distretti del cibo, vendita diretta anche di prodotti pronti al consumo - Ultima modifica: 2017-11-09T11:48:18+01:00 da Dulcinea Bignami

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