La legge di Stabilità dall’anno 2016 ha esteso l’applicabilità delle agevolazioni Ppc:
1) al coniuge e ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti in possesso di qualifica di Cd o Iap e iscritti alla previdenza agricola;
2) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della P.A. di Bolzano n. 17/2001, da loro abitualmente coltivati.
Gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze con le agevolazioni per la Ppc, da quest’anno possono essere quindi effettuati anche da soggetti diversi dai Cd e Iap iscritti alla previdenza agricola, ma legati a questi ultimi da matrimonio (il coniuge) o da un vincolo di parentela in linea retta. In linea retta si contano fino a 3 gradi di parentela: i genitori e i figli sono parenti di 1° grado; i nonni e i figli dei figli (cioè, i nipoti) sono parenti di 2° grado; i bisnonni e i bisnipoti (cioè i figli dei nipoti da parte dei figli), sono parenti di 3° grado.
Tutti i soggetti sopra indicati possono effettuare acquisti con le agevolazioni per la Ppc, a condizione che:
- a) siano coniuge o parenti in linea retta di un Cd o di uno Iap iscritto alla previdenza agricola;
- b) convivano con il soggetto Cd o Iap iscritto alla previdenza agricola;
- c) siano già proprietari di terreni agricoli.
La legge, per l’applicabilità dei benefici, non richiede che i suddetti coniugi e parenti in linea retta siano a loro volta in possesso della qualifica di Cd o Iap iscritto alla previdenza.
Le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina (disposte con il Dl. n. 194/2009, art. 2, co. 4-bis) erano state consolidate in via permanente con la L. n. 147/2013). Secondo le norme citate, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli, posti in essere a favore di Cd e Iap, iscritti nella gestione previdenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Ismea, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%. Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà.
Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 03/2016 L’Edicola di Terra e Vita