L’obbligo di versamento dell’acconto riguarda, in generale, tutti i contribuenti Iva, con eccezione di coloro i quali non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e di coloro che non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo; è questo, ad esempio, il caso dei contribuenti che si trovano nel primo anno di attività e che, quindi, non hanno una base storica di riferimento. Inoltre, l’acconto non è dovuto se l’ammontare non è superiore a 103,29 euro.
Le modalità di determinazione dell’acconto sono tre e non cambiano per le imprese agricole.
La procedura naturale è quella del “metodo storico” che consiste nel determinare l’acconto in misura pari all’88% dell’imposta versata per il mese di dicembre dell’anno precedente oppure, per i contribuenti trimestrali, pari all’88% dell’imposta versata a saldo nella dichiarazione dell’anno precedente.
In alternativa, è possibile utilizzare un “metodo previsionale” che consiste nel versare l’88% dell’imposta che si prevede di versare per il mese di dicembre o, per i contribuenti trimestrali, di quello che si prevede di versare a saldo nella dichiarazione.
Infine, è possibile utilizzare il “metodo delle operazioni effettuate” che consiste nell’effettuare una liquidazione straordinaria al 20 dicembre e versare il 100% dell’importo risultante a debito.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24.
L’acconto per gli agricoltori
Con riferimento ai soggetti che operano in agricoltura, possono verificarsi tre diverse ipotesi. La prima è quella degli agricoltori che applicano il regime speciale (Articolo 34 del Dpr 633/1972) e che quindi utilizzano le percentuali di compensazione. Si tratta di un regime applicabile dagli agricoltori che effettuano cessioni dei prodotti agricoli elencati nella tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/1972 (Elenco prodotti agricoli).
Tale regime prevede la detrazione dell’Iva, che per la generalità dei contribuenti coincide con quella assolta sugli acquisti, nella misura derivante dall’applicazione all’ammontare imponibile delle cessioni di beni, di apposite percentuali di compensazione.
Ad esempio, la percentuale di compensazione del vino è pari al 12,3% e quindi, chi applica il regime speciale, detrae un ammontare di Iva data dall’applicazione di questa percentuale ai corrispettivi di vendita, indipendentemente dall’Iva effettivamente assolta sugli acquisti.
Il regime speciale incide sulle modalità di determinazione dell’imposta detraibile ma non sugli adempimenti Iva (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, dichiarazione) che restano obbligatori. Di conseguenza, entro il prossimo 27 dicembre, i produttori agricoli dovranno determinare e versare l’acconto Iva scegliendo il più conveniente tra metodo storico, previsionale o analitico.
Le medesime considerazione in merito alla sussistenza dell’obbligo valgono per gli agricoltori che applicano il regime ordinario e che, quindi, detraggono l’Iva assolta sugli acquisti. Si ricorda che questo regime riguarda gli agricoltori che non hanno i requisiti per applicare il regime speciale (perché, ad esempio, non effettuano cessioni di prodotti agricoli compresi nella tabella A, parte prima allegata al Dpr 633/1972) oppure perché, pur avendo i requisiti, non hanno convenienza ad accedervi (è il caso in cui l’iva detraibile in base alla percentuale di compensazione è più bassa rispetto a quella assolta sugli acquisti).
Ma non tutti devono versare l'acconto...
Non devono, invece, versare alcun acconto gli agricoltori che applicano il regime di esonero disciplinato dal comma 6 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972 e che può essere applicato dalle imprese agricole con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al Decreto Iva.
I produttori agricoli che applicano questo regime sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili quali l’emissione e la registrazione delle fatture, nonché la trasmissione della dichiarazione annuale Iva; di conseguenza, non essendo obbligati all’applicazione dell’Iva non sono nemmeno obbligati al versamento dell’acconto.
L’unico adempimento previsto in capo a questi contribuenti consiste nel numerare e conservare le fatture ricevute.