L’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso la Nota n.5486 del 16 luglio 2024, ha inteso fornire indicazioni ai propri ispettori in merito all’inquadramento di tali aziende in modo da evitare inutili contenziosi. In pratica, si richiede ai propri ispettori di considerare le fonti normative relative alle imprese agrituristiche, compreso l’inquadramento dei propri dipendenti. Le indicazioni fornite sono il risultato di un confronto tra la Direzione Centrale coordinamento giuridico, l’Inps e l’Inail.
L'inquadramento
In merito all’inquadramento delle imprese agrituristiche, l’Ispettorato nazionale del lavoro si era espresso attraverso al Circolare n.1 dell’11 marzo 2020, chiarendo che le attività relative alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono risultare principali rispetto alle attività recettive e di ospitalità. Entrambe le tipologie di attività devono avere un rapporto di connessione e complementarietà.
Pertanto, l’inquadramento delle aziende agrituristiche deve ricadere nel comparto agricolo. Questo tipo di inquadramento lo perderebbe l’azienda agrituristica nel caso in cui dovesse emergere che il reddito prodotto dall’attività di ristorazione risulti di gran lunga superiore a quello agricolo. Da questo dato si ricaverebbe una grande sproporzione del tempo impiegato all’attività di ristorazione rispetto a quello impiegato nell’attività agricola con l’utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli provenienti dall’attività agricola principale.
L’Ispettorato, però, invita i propri ispettorati a riponderare questa indicazione considerando le normative regionali di riferimento che, dovrebbero a loro volta considerare le modifiche apportate alla L.96/2006 dal D.L.73/2021. Spetta ad ogni singola regione rilasciare l’autorizzazione a svolgere attività agrituristica, oltre a stabilire i criteri relativi al rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole che devono rimanere preponderanti.
Le modifiche apportate dal Dl 73/2021
Una prima modifica sostanziale apportata dal D.L. 73/2021 riguarda gli imprenditori agricoli ed i loro familiari, oltre ai dipendenti a tempo determinato, indeterminato o assunti a tempo parziale. Essi devono essere considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra l’attività agricola e quella agrituristica.
Altro passaggio importante riguarda la soppressione dei criteri per la valutazione della prevalenza della attività agricola rispetto a quella agrituristica considerando il tempo necessario a svolgere queste attività. In pratica non è più rilevante ai fini della determinazione della connessione tra l’attività agricola e quella agrituristica, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola. Pertanto la disciplina della connessione tra le due attività ai fini della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale è rimandata alle singole Regioni.
Le indicazioni per gli ispettori
In definitiva, ai propri ispettori viene richiesto di considerare la normativa regionale in cui l’impresa agrituristica svolge la propria attività. Solo quando dovessero emergere scostamenti rispetto a quanto previsto dalla norma si invitano gli ispettori, prima di adottare qualsiasi provvedimento, a interessare gli uffici regionali competenti al rilascio della abilitazione per svolgere l’attività agrituristica ad acquisire tutti gli elementi istruttori utili che provino il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.