Dal 24 ottobre 2012 parte una grande novità per tutto il sistema agroalimentare: l'obbligo dei contratti scritti e tempi fissati di pagamento per tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari.
Questa norma, fortemente voluta dal ministro delle Politiche agricole Mario Catania, prende origine dall'art. 62 del “Decreto sulle liberalizzazioni” del 24 gennaio 2012, noto anche come “Cresci Italia”, convertito con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 (tab. 1).
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge, il ministro delle Politiche agricole, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, aveva predisposto il decreto applicativo; in data 8 ottobre 2012, tale decreto ha avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, seppure con alcune osservazioni e precisazioni.
Pertanto, il quadro normativo è completo e le nuove norme hanno efficacia a partire dalla data prestabilita del 24 ottobre 2012.
Il mondo agroalimentare è in agitazione per le tante domande e incertezze sull'applicazione di questa nuova norma, soprattutto nei suoi elementi più importanti: i tempi di pagamento, la forma dei contratti scritti e le sanzioni (tab. 2).
I tempi di pagamento
Il punto più discusso dell'articolo 62 sono i tempi di pagamento più rigidi.
In primo luogo i termini dei pagamenti devono essere previsti nel contratto. Comunque, la nuova normativa prescrive il pagamento entro 30 giorni per le merci deteriorabili e entro 60 giorni per tutte le altre categorie di merci. In entrambi i casi, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
L'obbligo del rispetto dei tempi di pagamento ha suscitato molte aspettative.
In effetti per alcune cessioni di prodotto agricolo, questa norma porterà ad un miglioramento della liquidità per i fornitori di merci agricole, a vantaggio degli agricoltori quando vendono all'industria, ai grossisti o alla distribuzione organizzata, ma anche a vantaggio dell'industria alimentare nei confronti dei suoi clienti, in particolare nei confronti della Gdo.
In molti casi, questa norma è già applicata. Inoltre, bisogna tenere presente che i tempi di pagamento sono - di fatto - a 60 giorni e a 90 giorni dalla consegna, rispettivamente di merci deteriorabili e non.
Ipotizziamo la consegna di latte (prodotto deteriorabile) da parte di un allevatore ad un'industria alimentare. Il latte viene consegnato durante il mese di settembre 2012. La fattura viene fatta il 15 del mese successivo ovvero il 15 ottobre. Il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, quindi l'industria può pagare entro il 30 del mese successivo alla fattura ovvero entro il 30 novembre. Di fatto questo si traduce in un pagamento a 60 giorni.
Idem, per le merci non deteriorabili, il pagamento è - di fatto - a 90 giorni.
Comunque questa norma ha un grande vantaggio, perché introduce un elemento di grande trasparenza: la certezza dei tempi di pagamento.
La data di fatturazione
La norma sui pagamenti ha scatenato un grande dibattito sulla data di fatturazione. Infatti, se il termine dei pagamenti decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, la data della fatturazione diventa l'elemento più rilevante.
Da questo punto di vista, l'articolo 62 non introduce nessuna novità; la data di fatturazione è stabilita dalle norme fiscali.
Quindi valgono le norme e le prassi precedentemente in vigore. In tal senso le preoccupazioni sono infondate, anche se alcuni acquirenti possono imporre le date di fatturazione posticipate, pur nell'ambito delle norme di legge.
Il mancato rispetto dei tempi di pagamento
Due sono le conseguenze del mancato rispetto dei tempi di pagamento:
gli interessi sui ritardi;
le eventuali sanzioni.
Per quanto riguarda il primo punto, l'articolo 62 prevede il pagamento degli interessi che decorrono “automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza del termine. Il saggio degli interessi è maggiorato di due ulteriori punti percentuali ed è inderogabile”.
Di conseguenza, il fornitore di prodotti agricoli e agroalimentari, tra cui l'agricoltore, ha il diritto agli interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Il diritto non significa il dovere di applicarli.
Per quanto riguarda il secondo punto, l'articolo 62 prevede che “il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 500.000 euro. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi”. In altre parole, anche se il creditore non esercita il suo diritto al pagamento nei tempi previsti o il suo diritto agli interessi di mora, il debitore rischia la sanzione dell'Autorità pubblica.
La vigilanza e le sanzioni sono affidate dall'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato), che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.
La norma sui tempi di pagamento è stata valutata positivamente dal mondo agricolo, prefigurando un vantaggio nei rapporti tra agricoltori e industria o tra agricoltori e grande distribuzione organizzata. Certamente questo è vero, ma anche gli agricoltori devono rispettare i tempi di pagamento nei confronti dei loro fornitori di prodotti agricoli e agroalimentari, come nel caso di acquisto dei mangimi o delle sementi.
L'obbligo dei contratti
L'articolo 62 scatta solo quando la cessione dei prodotti avviene nel territorio italiano. Il Decreto applicativo precisa, in primo luogo, che le disposizioni previste dall'art. 62 non riguardano i prodotti agricoli conferiti dagli agricoltori alle cooperative o alle organizzazioni di produttori (poiché il conferimento non è una cessione) e le cessioni istantanee di prodotti con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. In caso di mancata emissione del contratto o nullità per mancanza di un dato essenziale, la sanzione è da 516 euro a 20.000 euro, applicata ad entrambe le parti inadempienti, ovvero sia la venditrice che all'acquirente. La forma dei contratti Il Decreto applicativo precisa che assolvono gli obblighi previsti dall'articolo 62 anche i documenti di accompagnamento e di trasporto, le fatture accompagnatorie (purché integrate con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62), i contratti quadro, i contratti base, i contratti tipo, gli accordi integrativi, le pattuizioni aggiuntive e gli accordi interprofessionali. A questi si aggiungono anche i contratti stipulati tra l'organismo associativo a cui l'impresa cedente aderisce (o ne è socia) e l'acquirente, gli ordini di acquisto e lo scambio di comunicazioni (purché contenenti i requisiti previsti dall'art. 62), gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuate nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, quando eseguiti su basi contrattuali generate dai contrati in essa vigenti. Questa formulazione apre la possibilità di alcuni tipi di contratto, quali: - le vendite istantanee o la tentata vendita, le vendite contro emissione contestuale di fattura e pagamento. In tal caso, i documenti emessi devono riportare la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27”; - le vendite semplificate con “fattura parlante”, le vendite con fatturazione immediata che accompagna la merce; in alternativa alla fattura può essere emesso il ddt. I documenti emessi devono riportare la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27”. È comunque obbligatoria la forma scritta in qualsiasi forma, che manifesta la volontà delle parti di costituire il rapporto commerciale. Può essere anche un corrispondenza via fax o posta elettronica certificata (PEC) ove le parti sottoscrivono accordi prima dell'inizio delle consegne.Allegati