La denominazione commerciale “birra artigianale” deve corrispondere ad un prodotto con specifiche caratteristiche previste dalla legge e non può essere attribuito in maniera generica. Il Collegato agricoltura contiene alcune specifiche norme riguardanti le birre artigianali, mettendo fine ad un periodo in cui molto spesso tutto era affidato all’improvvisazione. Le birre artigianali sono un fenomeno legato al settore agricolo e non a quello dell’industria alimentare.
L’articolo 35 del Collegato prevede che si consideri artigianale la birra “prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione” che sono generalmente utilizzati dai produttori industriali. La produzione di ogni birrificio artigianale dovrà poi essere limitata a un massimo di 200mila ettolitri l’anno, inclusa anche la produzione per conto terzi.
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