Il 1° di agosto, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 2217 concernente “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, in sostanza si tenta di disciplinare ex novo la materia del lavoro agricolo irregolare con norme più severe in tema di caporalato, di contrasto al lavoro nero e dello sfruttamento dei lavoratori. Una delle norme qualificanti il provvedimento è il nuovo testo dell’art. 603 bis del codice penale, che prevede (peraltro per tutti i settori produttivi) una nuova disciplina per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: “È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.
Il concetto di “sfruttamento” è il punto focale del testo normativo.
“Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato,
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.
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