La Commissione europea ha avviato una formale procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della Direttiva 2015/2203 riguardante le norme di commercializzazione di caseine e i caseinati
Dopo la lettera di costituzione in mora trasmessa a gennaio 2017, Bruxelles ha scritto una nota di sollecito all'Italia fissando due mesi di tempo per adempiere ai propri obblighi, in caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia dell'Ue.
La nuova disciplina comunitaria di cui alla Direttiva del 2015 modifica alcune norme precedenti riguardanti la commercializzazione di tali prodotti in particolare il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10% al 12%, mentre il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25% al 2%. Con questa modifica i requisiti di composizione sono stati pienamente allineati alla norma internazionale del Codex. Inoltre, anche per evitare distorsioni nel mercato degli scambi comunitari, vengono semplificati gli scambi di informazioni tra imprese relative a questi prodotti, con ricadute anche sulle informazioni che i consumatori finali potranno ricavare sulle etichette.
Anche se i prodotti disciplinati dalla proposta di direttiva non sono direttamente destinati alla vendita al consumatore finale ma solo alla vendita tra imprese alimentari, le informazioni condivise fra queste ultime, avranno riflessi sull'etichettatura dei prodotti finiti, ad esempio per quanto riguarda gli allergeni, e sulla possibilità di evitare che vengano confusi con altri prodotti analoghi non destinati all'alimentazione umana.
La procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia dovrebbe però subito essere fermata in quanto il recepimento della Direttiva comunitaria è già stato inserito nella legge comunitaria 2017 in corso di discussione alla Camera per cui la sua approvazione e promulgazione farà venir meno la contestazione comunitaria.
Cosa prevede il disegno di legge
Il Disegno di Legge europea 2017 oltre a recepire le norme tecniche di cui alla Direttiva comunitaria stabilisce anche le indicazioni obbligatorie che i prodotti - fermo restando quanto stabilito dal regolamento (Ue) 1169/2011 - devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
In particolare:
a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (Ue) 2015/2203;
b) per i prodotti commercializzati in miscele:
1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente;
2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (Ue) 2015/2203;
3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;
c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;
f)l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione
L’articolato del Disegno di legge è completato con il regime sanzionatorio per le violazioni commesse consistenti nell’utilizzo – per la preparazione di alimenti – di caseine o caseinati che non rispondono ai requisiti previsti dalla direttiva o che riportano in etichette informazioni che possono indurre il consumatore in errore. A livello nazionale, le autorità competenti ad accertare le violazioni sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole per i controlli qualitativi e quantitativi. Per i vari tipi di violazione è prevista una pena pecuniaria che può arrivare ad un massimo di 5mila euro.
Caseine e caseinati per l’alimentazione umana
Sono una categoria di proteine ottenute dalla coagulazione del latte, utilizzate nel settore alimentare, come coadiuvanti tecnologici in molti alimenti e come ingredienti nei salumi dove fungono da collante. Nel panorama caseario europeo, è permesso l'utilizzo di caseine e di caseinati, come alternativa al latte, nella produzione di formaggi entro un massimo del 10 per cento dell'intera produzione.
L'uso della caseina è esteso anche ad una larga parte dell'industria, per la sua proprietà di eccellente collante ecologico; si utilizza, ad esempio, nella produzione di gomma, guarnizioni, produzione di fuochi artificiali e patinatura di carta.
Caseina e caseinati vengono largamente prodotti in paesi come Nuova Zelanda, Argentina e Australia dove il latte ha un costo inferiore a quello europeo per cui il loro prezzo risulta particolarmente conveniente nell’utilizzo come sostitutivi del latte.