Recenti norme emergenziali avevano preordinato la facoltà, in favore delle aziende agricole in possesso di specifici requisiti e in determinate condizioni, di accedere sia all’esonero dal pagamento – come sancito dall’art. 222, c.2, legge n. 77/2020 - sia alla sospensione dal pagamento della rata – secondo il dettato di cui art. 2, decreto-legge n. 157/2020 .
L’esonero è riconosciuto a tutte le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura che svolgano l’attività di impresa riconducibili ai codici Ateco che oggi ricomprende oggi tutte le attività agricole essendo indicati, nelle varie normative emanate, i codici Ateco 01.XX, 02.XX, 03.XX, comprese quindi le aziende agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Competenza esclusiva dell'Inps
Come di norma la tariffazione contributiva Cau era ed è rimasta di competenza esclusiva dell’Inps il quale, a onor del vero, si è ben guardato dal predisporre i conteggi con riferimento e tenendo conto delle predette norme agevolatrici.
L’Inps ha infatti recentemente provveduto a effettuare, in via ordinaria, la tariffazione contributiva non recependo le disposizioni normative viste più sopra in tema di esoneri e/o sospensioni in considerazione della attuale incompletezza delle norme attuative di riferimento.
Ogni azienda interessata al versamento troverà pertanto nel proprio cassetto previdenziale gli avvisi di pagamento Cau asseritamente dovuti all’Inps nella misura piena non computandosi quantomeno l’esonero.
Molti operatori chiedono informazioni circa la possibilità di sospendere il precitato pagamento Cau e riferito alla rata in scadenza il 16 dicembre 2020.
Possibilità di sospendere il pagamento
Al riguardo si precisa che il pagamento potrà essere sospeso unicamente dalle aziende agricole - individuate dalla norma riferita all’esonero di cui all’art. 222, c.2, legge n. 77/2020 - poiché interessate alle attività individuate nel decreto interministeriale di attuazione (Lavoro, Agricoltura, Economia) del 15/09/2020.
Come anche previsto dal messaggio Inps n. 4353 del 19/11/2020, le imprese così individuate hanno la facoltà di sospendere il pagamento delle rate oggetto dell’esonero già scadute (16 settembre 2020) o in scadenza (16 dicembre 2020) fino alla definizione dell’istanza di esonero.
Ancora possono accedere alla sospensione le aziende con ricavi inferiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Ancora potranno beneficiare della sospensione Cau di cui si tratta le aziende interessate alla sospensione delle loro attività e le imprese di nuova costituzione qualora abbiano iniziato l’attività successivamente al 30/11/2019.
Mancano le istruzioni operative
Per inciso mancano ancora le istruzioni Inps ufficiali e operative non essendo ancora stata emanata la prevista e annunciata circolare utile per la concreta applicazione dell’esonero straordinario ex art. 222 della legge n. 77/2020 e dell’esonero inerente i mesi di novembre e dicembre 2020 previsto dai decreti “Ristori”.