Chiusura agevolata delle liti pendenti

liti fiscali pendenti
Le istruzioni operative in un provvedimento dell’agenzia delle Entrate. C’è tempo fino al 2 ottobre per domande e versamenti. Definibili le controversie notificate alla controparte entro lo scorso 24 aprile

Torniamo sulla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, introdotta dalla recente manovra correttiva (art. 11 del Dl. n. 50/2017), per illustrare il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate dello scorso 21 luglio, con cui sono stati approvati il modello di domanda, le modalità di trasmissione e di versamento.

Ma ricordiamo anzitutto quali sono le liti fiscali che si possono chiudere con le agevolazioni in esame.

Si tratta delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data del 24 aprile scorso (data di entrata in vigore del decreto) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Le tipologie di controversie che sono invece escluse dalla definizione agevolata sono quelle che riguardano, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali fissate in sede UE (come i dazi doganali), l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

In sede di conversione del decreto-legge è stata introdotta la novità per cui ciascun ente territoriale (ad esempio, i comuni) può stabilire, entro il 31 agosto prossimo, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni per la definizione agevolate alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. L’eventuale decisione, quindi, è rimessa ad ogni singolo ente territoriale, con deliberazione specifica da assumersi entro fine agosto.

Infine, va ricordato che i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle della soppressa Equitalia, possono usufruire della definizione agevolata delle controversi tributarie solo unitamente alla predetta rottamazione.

 

La domanda

Come stabilisce la norma, la definizione agevolata avviene su domanda (una domanda autonoma per ciascun atto impugnato), esente da imposta di bollo, che deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Il modello è reperibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, ma può essere reperito anche su altri siti internet a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato dall’amministrazione e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento in esame.

Il modello è composta da un frontespizio e da una serie di sezioni in cui devono essere indicati i dati relativi al soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda, la controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato, l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

Poiché la scadenza fissata dalla legge (30 settembre) cade di sabato, il termine per la presentazione delle domande passa al primo giorno non festivo successivo, e quindi a lunedì 2 ottobre. È questa la data entro la quale deve essere presentata, o meglio trasmessa, una domanda per ogni singolo atto impugnato.

Infatti, il modello può essere trasmesso solo ed esclusivamente in via telematica attraverso un apposito servizio web che sarà reso disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate.

La trasmissione va effettuata dall’interessato con una di queste modalità:

a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’agenzia delle Entrate;

b) incaricando uno dei soggetti abilitati quali intermediari;

c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) la domanda, compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.

Sono considerate comunque tempestive le domande trasmesse entro il 2 ottobre 2017, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Modalità e termini di versamento

Oltre a presentare la domanda, è necessario effettuare pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora

Se la controversia è relativa solo agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione agevolata è dovuto il 40% degli importi contesati.

Se la controversia riguarda solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.

Se l’importo dovuto non è superiore a € 2.000 (limite che si riferisce all’importo netto dovuto, inteso quale somma che risulta dall’importo lordo dovuto ridotto degli eventuali importi dovuti per la rottamazione dei ruoli e degli eventuali importi versati in pendenza di giudizio), entro il prossimo 2 ottobre si deve procedere al versamento in unica soluzione. Negli altri casi, è possibile versare fino ad un massimo di 3 rate (vedi tabella). Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.

I versamenti devono seguire la domanda: se il contribuente ha presentato più domande distinte per sanare più liti, dovrà eseguire altrettanti separati versamenti.

 

Leggi l’articolo su Terra e Vita 25/2017 L’Edicola di Terra e Vita

Chiusura agevolata delle liti pendenti - Ultima modifica: 2017-08-30T17:46:40+02:00 da Barbara Gamberini

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