L’argomento è di natura genericamente tributaria e non riguarda specificamente i produttori agricoli, che comunque possono esserne interessati in quanto possibili oggetto (purtroppo!) di avvisi di accertamento e di conseguenti cartelle fiscali. Per di più è probabile che alcuni di loro abbiano recepito i suggerimenti di quanti (inclusi alcuni quotidiani), nel commentare la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015, ne hanno derivato la convinzione di un’elevata possibilità di successo dei ricorsi proposti alle competenti Commissioni tributarie per fare dichiarare la nullità dell’atto impositivo.
Sentenza della Corte Costituzionale
La questione prende le mosse dall’appena citata sentenza n. 37/2015, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 8 comma 24 del Dl. n. 16/2012 (conv. con mod. dall’art. 1 della L. n. 44/12) e dei successivi provvedimenti di proroga. La norma così decaduta da un lato provvedeva a sanare gli incarichi dirigenziali affidati dalle agenzia delle Dogane, delle Entrate (quella che qui interessa) e del Territorio a propri funzionari senza espletamento del previsto (per legge) concorso, dall’altro consentiva alle predette Agenzie di attribuire, sempre senza concorso e in attesa che questo venisse espletato, incarichi dirigenziali temporanei a propri funzionari mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
I ricorsi dei contribuenti
Da parte di molti si è voluto dedurre dalla nullità dell’attribuzione della qualifica dirigenziale la conseguente nullità di tutti gli atti tributari (in particolare, ma non solo, avvisi di accertamento e conseguenti cartelle fiscali – in molti casi specifico oggetto dei ricorsi proposti dai contribuenti) sottoscritti o da soggetti che non avessero conseguito per concorso la qualifica di dirigente con conseguente mancanza del potere di rappresentanza dell’Agenzia, o, per loro delega e con uguale esito in quanto la carenza di potere del delegante si riflette sul delegato, da un funzionario dell’Agenzia.
La tesi ha trovato accoglimento, in primo o in secondo grado, da parte di un discreto numero di Commissioni tributarie (alcune hanno preferito parlare di annullabilità anziché di nullità), ma è stata bocciata dalla Corte di Cassazione (sezione tributaria) con la sentenza n. 22810/2015 (e altre di identico tenore). Con questa decisione la Corte, pur avendo in questo specifico caso dichiarato inammissibile per ragioni procedurali il ricorso dei contribuenti, autori del ricorso in quanto rimasti soccombenti nei gradi precedenti, si è comunque pronunciata anche nel merito della questione in applicazione dell’art. 363 del codice di procedura civile. Ha cioè ritenuto di dovere affermare, “nell’interesse della legge”, i fondamentali principi di diritto da applicare in materia, trattandosi, come si legge in motivazione, di una questione che ha “determinato, con ampio riscontro mediatico, caotiche interpretazioni in sede di merito”.
Gli argomenti della motivazione
Due gli argomenti posti dalla Cassazione al centro della propria motivazione: 1) pur dovendosi distinguere fra qualifica dirigenziale e qualifica direttiva, la questione riguardante l’attribuzione dell’una o dell’altra qualifica non va confusa con quella della validità degli atti amministrativi, non essendo richiesto da alcuna norma di legge che gli atti impositivi provengano, per essere attribuibili all’amministrazione finanziaria, da soggetti aventi qualifica dirigenziale, essendo sufficiente “la semplice qualifica di impiegato della carriera direttiva” (cioè, allo stato attuale della normativa e della contrattazione del comparto agenzie fiscali, “i funzionari di area terza”); 2) nella materia tributaria vige il principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali
Trattandosi, come appena detto, di decisione ex art. 362 del cod. proc. civ., la Corte in conclusione della motivazione ha riassunto i principi di diritto affermati “nell’interesse della legge” e lo ha fatto con tale chiarezza che li si possono riportare senza commento: “In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio il Dpr. n. 600 del 1973 art. 42 impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbiano a rivestire anche una qualifica dirigenziale: ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni (…). Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o delegandi) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli Atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 23015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati (…) non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui all’art. 8, 24° comma del Dl. n. 16 del 2012”,.
Dovrebbe così calare definitivamente il sipario sulle aspettative di chi puntava sulla sentenza della Corte costituzionale per evitare o rinviare l’applicazione a suo carico di atti di imposizione tributaria.