L’Inps con la circolare n.17 del 31 gennaio scorso ha chiarito le semplificazioni riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), effettuate attraverso il decreto del ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016. Le modifiche hanno riguardato gli artt. 2 e 5 del Dm. del 30/1/2015 (Durc on line in vigore dal 1° luglio 2015). L’articolo 2 riguarda l’ambito soggettivo della verifica; mentre l’articolo 5 detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali. In pratica la modifica all’art. 2 mira a semplificare la verifica della regolarità del Durc da parte dei soggetti abilitati:
- amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori,soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
- Organismi di attestazione Soa;
- amministrazioni pubbliche concendenti;
- amministrazioni pubbliche precedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi Dpr. n.445/2000;
- l’impresa o il lavoratore autonomo;
- le banche e gli intermediari finanziari;
- i consulenti del lavoro.
Questi soggetti, nel caso di imprese agricole, in tempo reale possono verificare l’esistenza della regolarità contributiva sia per quanto attiene l’Inps che l’Inail ai soli fini del Durc.
Imprese soggette a procedure concorsuali
L’art. 5 del Dm. 23 febbraio 2016 tratta i casi di regolarità contributiva relativa ad imprese soggette a procedure concorsuali.
…
Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 6/2017 L’Edicola di Terra e Vita