L’agenzia delle Entrate, a fronte di numerosi quesiti, con la Risoluzione n. 54/E dello scorso 18 luglio è intervenuta sul trattamento fiscale delle cosiddette “agroenergie”, con particolare riferimento alla produzione e cessione di energie elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali.
Come già trattato in questa rubrica, l’ultima legge di Stabilità, n. 208 del 2015, ha stabilizzato quello che avrebbe dovuto essere un regime transitorio da applicare solo per i periodi d’imposta 2014 e 2015.
Reddito agrario
La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali entro il limite di 2,4 MWh anno, costituiscono attività connessa a quella agricola e il relativo reddito è compreso nel reddito agrario del terreno.
Lo stesso dicasi per la produzione e cessione di energia elettrica fotovoltaica entro il limite di 260.000 kWh anno.
L’Agenzia ribadisce quindi il concetto già affermato nella precedente risoluzione n. 86/e del 2015, sottolineando che l’ambito di applicazione della tassazione forfettaria riguarda solo la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno, sempreché tuttavia risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale individuati dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 (ovvero dalla nota ministeriale prot. n. 3896 del 2008).
La connessione
Nella Risoluzione del 2009, l’Agenzia aveva precisato che l’attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica non richiede l’utilizzo di prodotti provenienti dal fondo, poiché si basa sull’installazione di pannelli fotovoltaici in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica.
Tuttavia, trattandosi si attività connessa, è necessario che sia collegata allo svolgimento di un’attività agricola vera e propria, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario: in particolare, i terreni, di proprietà dell’imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall’imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti.
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