Fisco, sospesi i versamenti di aprile e maggio, ma attenzione a ricavi e corrispettivi 2019

rottamazione
Nell'ambito delle azioni per contrastare gli effetti causati dal Coronavirus, arriva il nuovo decreto-Legge “Liquidità”. Le somme sospese devono essere regolate entro il 30 giugno. Possibile scegliere di versare in 5 rate mensili

Prosegue la produzione normativa dei provvedimenti ritenuti necessari per affrontare la crisi dovuta all’emergenza sanitaria in atto. Ieri il Senato ha votato (il governo ha chiesto la fiducia) la conversione in legge del Decreto “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo, il cui esame è quindi passato alla Camera.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo decreto-degge 8 aprile 2020, n. 23, già denominato “Decreto Liquidità”, perché la gran parte dell’impegno economico (200 miliardi di euro) è diretto a fornire alle imprese liquidità e accesso al credito. Non mancano, nel nuovo decreto, le necessarie proroghe per gli adempimenti fiscali di aprile e maggio, che fanno seguito, aggiungendosi a quelle già previste per il mese di marzo.

Vediamo in sintesi le principali disposizioni.

Ritenute, Iva e contributi previdenziali

In base all’art. 18 del nuovo Decreto-Legge, i versamenti che scadono in aprile e/o maggio relativamente all’Iva, alle ritenute alla fonte e trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, sono sospesi a favore dei soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

a) di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro;

b) di almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno, in unica soluzione ovvero ratealmente (massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno).

Scadenze del 16 marzo: rimessione in termini

L’art. 21 del nuovo decreto riapre i termini per adempiere ai versamenti scaduti il 16 marzo e non versati entro il 20 marzo (proroga previsto dal Decreto Cura italia).

Si tratta, in particolare: dell’Iva dovuta per il mese di febbraio; del saldo Iva 2019 dalla dichiarazione annuale in unica soluzione o a rate; delle ritenute operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo dai sostituti d’imposta; dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulle retribuzioni di, compresi i premi da versare all’Inail; della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.

Per la generalità dei contribuenti, sia persone fisiche che giuridiche, detti versamenti, se non effettuati entro il 20 marzo, possono essere effettuati entro il 16 aprile.

Certificazione Unica 2020

L’art. 22 del decreto proroga al 30 aprile il termine per la consegna, da parte dei sostituti d’imposta, a dipendenti e assimilati e lavoratori autonomi, del modello Cu 2020, nonché per la trasmissione degli stessi all’Agenzia delle Entrate.

Modello 730, assistenza fiscale a distanza

L’art. 25 consente a chi intende presentare il modello 730/2020 di inviare telematicamente al Caf o al professionista abilitato prescelto la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata, la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione. Va sempre inviata anche una copia del proprio documento di identità. Gli originali dovranno essere poi consegnati ad emergenza terminata. Ricordiamo che il termine per la presentazione del modello 730/2020 è stato prorogato dal 23 luglio al 30 settembre. Con questa disposizione i contribuenti con un minimo di attrezzature informatiche possono rivolgersi da subito alla propria assistenza fiscale senza doversi recare negli uffici.

Riduzione degli acconti d’imposta 2020

Secondo l’art. 20, tutti i soggetti passivi Irpef, Ires e Irap che, in relazione agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per la generalità dei contribuenti, si tratta quindi degli acconti per l’anno 2020), utilizzano il “metodo previsionale” (calcolo dell’imposta che si presume dovuta in base al reddito dell’anno in corso) non avranno sanzioni né dovranno versare interessi se quanto versato sarà pari ad almeno 80% della somma che risulterà effettivamente dovuta. Si ricorda che il “metodo previsionale” è alternativo al “metodo storico” (molto più utilizzato, perché più sicuro) che si basa sul reddito percepito nell’anno precedente.

Fisco, sospesi i versamenti di aprile e maggio, ma attenzione a ricavi e corrispettivi 2019 - Ultima modifica: 2020-04-10T17:39:22+02:00 da Alessandro Maresca

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