Con una recente circolare, la n. 86 del 10/10/2023, l’Inps ha fornito istruzioni per la lavorazione delle pratiche inerenti l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento dei contributi di valore inferiore ai 1.000 euro per singola cartella. La norma fondativa è reperibile nell’ambito della legge di bilancio 2023 (art. 1, c.2221 Legge n. 197/2022 secondo cui si disponeva l’annullamento automatico dei predetti debiti Inps alla data del 30/04/2023 e affidati agli agenti per la riscossione nel periodo 1/01/2000-31/12/2015.
I debiti annullati erano riferibili anche alle gestioni Inps lavoratori autonomi (Cd, Cm, Iap, gestioni alle quali non si applica il principio della automaticità delle prestazioni.
Al fine di salvaguardare le posizioni assicurative degli interessati dalla cancellazione del debito Inps (e anche dei contributi però) il decreto lavoro (art. 23 bis dl 48/2023 conv. in l. 85/2023) aveva stabilito, per i soggetti beneficiari dell’annullamento, la facoltà di versare la contribuzione annullata entro il 31/12/2023. La stessa opportunità era stata per l’analogo annullamento previsto ex art. 4, c.1 legge n. 136/2018 (sempre per cartelle sino a 1.000 € e portate in riscossione per il periodo 2000-2010).
Versamento entro il 31/12
L’Inps, con la richiamata circolare, ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione della facoltà di versamento. In particolare si dispone che la domanda di riconteggio, da inoltrare entro il 10 novembre, dovrà essere presentata dai lavoratori autonomi agricoli attraverso il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito”. La procedura prevede che qualora il soggetto beneficiario sia, medio tempore, deceduto gli eredi hanno facoltà di inoltro mediante pec all’indirizzo della locale sede territoriale dell’Inps. Al riguardo la direzione dell’Inps ha predisposto, essendo due le poste stralciate (2018 e 2013) due moduli utili al ricalcolo dei debiti annullati. La circolare prevede che, esperita l’istruttoria, le sedi Inps comunicheranno ai soggetti istanti (o tramite il cassetto o a mezzo pec) l’esito onde consentire il versamento entro il 31 dicembre prossimo (in unica rata o secondo rate mensili).
Verifica della prescrizione
Di assoluto rilievo, nella complessa materia (relative a partite contributive assai risalenti) è la sussistenza della prescrizione (ordinariamente di 5 anni ex art. 3, c. 9, l. n. 335/1995). La verifica verte sostanzialmente su questo poiché, qualora i crediti fossero prescritti, non si potrà dar luogo alla autorizzazione al pagamento. Il termine di verifica della prescrizione sarà ragguagliato alla data dell’annullamento automatico e cioè 24/10/2018 (primo stralcio) e 30/04/2023 (secondo stralcio). Per questo motivo la documentazione richiesta all’istante è alquanto corposa (cartelle/avvisi di pagamento, rateizzazione di cartella/avviso, atti giudiziari di controversie pendenti, diffide, notifiche nel cassetto previdenziale, e quanto altro utile).
Istanze scoraggiate
L’Inps sulla base degli elementi forniti calcolerà poi le sanzioni civili dovute dalla data di debenza sino all’annullamento automatico (24/10/2018 o 30/04/2023). L’istante avrà poi l’onere di attestare, rispetto allo stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023, i pagamenti contributivi Inps eventualmente effettuati nel periodo 1° gennaio-30/04/2023, per i debiti contributivi automaticamente annullati. A parere di chi scrive i tempi assegnati ai contribuenti (10 novembre) e le documentazioni richieste appaiono calibrate rispetto a esigenze dell’ente e tese a scoraggiare qualsivoglia istanza di versamento.
Documenti da scaricare
Circolare Inps n. 86 del 10/10/202