Integrazioni salariali e solidarietà

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Proseguiamo l’analisi dei nuovi ammortizzatori sociali introdotti dal Jobs act

Proseguiamo l’analisi della nuova normativa (cosiddetto Jobs act - Dlgs. n. 148/2015) in materia di ammortizzatori sociali da applicarsi in costanza di rapporto di lavoro. Come già sottolineato nello scorso numero della rivista (TV 49-50/2015) tali nuove norme si applicano, per quanto attiene l’agricoltura, solo alle imprese del carattere cooperativo (e loro consorzi); mentre, per le aziende agricole “ordinarie” nulla per ora cambia.

Integrazioni salariali ordinarie

Per i lavoratori dipendenti delle imprese destinatarie del provvedimento (industriali in genere, cooperative, L. 240/84), sospesi dal lavoro o ad orario ridotto è riconosciuto il trattamento CIGO come segue:

-   situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

-   situazioni temporanee di mercato.

La durata massima dell’intervento è fissata in 13 settimane continuative, prorogabili, trimestralmente, fino ad un massimo di 52 settimane, una volta raggiunte le 52 settimane consecutive, una nuova domanda, per la stessa unità produttiva che ha già beneficiato dell’integrazione, può essere presentata solo quando siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Se invece l’intervento riguarda più periodi non continuativi, il trattamento d’integrazione salariale non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile.

Prima di inoltrare la domanda all’Inps è necessaria una fase sindacale di confronto in ordine alla causale d’intervento.

Integrazioni salariali straordinarie

Tale disciplina riguarda le aziende con più di 15 dipendenti (50 se commerciali).

L’intervento è previsto nei seguenti casi:

-   riorganizzazione aziendale, che nel nuovo sistema ricomprende anche la ristrutturazione e la conversione aziendale;

-   crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1/1/2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva aziendale o di un ramo di essa;

-   contratto di solidarietà.

La concessione dell’integrazione salariale è legata, nella nuova impostazione del Jobs act, alla possibilità concreta di reali prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività lavorativa di salvaguardia dell’occupazione.

Il trattamento straordinario d’integrazione salariale può durare:

-   24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile....

 

Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 01/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Integrazioni salariali e solidarietà - Ultima modifica: 2015-12-22T16:53:54+01:00 da Sandra Osti

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