Lattiero-caseario, bovini e suini vivi: aumenta Iva agricola

Iva
TV_13_41_Suinetto
Il decreto ministeriale atteso a giorni in Gazzetta ufficiale. Un vantaggio per i produttori in regime speciale

La recente legge di Stabilità, al comma 908 ha disposto che con un apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio siano innalzate le “percentuali di compensazione” applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10% e che, per il solo anno 2016, siano innalzate le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8% (con il vincolo, per gli animali vivi della specie bovina e suina, per cui le minori entrate non devono superare i 20 milioni di €).

Il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta alla data in cui scriviamo ma, stando alle anticipazioni, esso prevede che:

1) per i prodotti del settore lattiero caseario la percentuale di compensazione passa in misura stabile dall’8,8% al 10%;

2) per gli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, per il solo anno 2016 la percentuale di compensazione passa dal 7% al 7,65%;

3) per gli animali vivi della specie suina, per il solo anno 2016 la percentuale di compensazione passa dal 7,3% al 7,95%;

I prodotti del settore lattiero caseario interessati sono: il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto); altri tipi di latte fermentati o acidificati ed il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.

Se la legge prevede che dall’aumento delle % di compensazione derivano minori entrate, cioè meno imposte incassate dall’erario, significa che qualcuno pagherà di meno: sono i produttori agricoli in regime speciale Iva che effettuano le cessioni dei prodotti sopra indicati. Per capirne il motivo, descriviamo in estrema sintesi come funziona di regola il regime normale di determinazione dell’Iva.

Tutte le volte che un soggetto passivo effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi addebita al proprio cliente anche la relativa imposta, applicando al prezzo o corrispettivo l’aliquota Iva stabilita dalla legge. Questo addebito è denominato “rivalsa”. Colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio addebitando l’imposta al cliente deve quindi versarla all’erario (per questo è definito “soggetto passivo”). Ma non nella sua interezza. Infatti, il soggetto passivo può detrarre dall’imposta dovuta all’erario quella che a sua volta gli è stata addebitata in quanto cliente di beni o servizi acquistati.

...

 

Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 06/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Lattiero-caseario, bovini e suini vivi: aumenta Iva agricola - Ultima modifica: 2016-02-12T08:54:30+01:00 da Sandra Osti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome