In Gazzetta ufficiale la delibera Cipe. Mutui agevolati e partecipazioni in società

L’Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) riparte con il nuovo regime di aiuti

affittuario
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio è stata pubblicata la delibera Cipe con le rinnovate funzioni dell'Istituto sviluppo agroalimentare. L’Istituto può così effettuare gli interventi a sostegno degli investimenti previsti dal nuovo regime di aiuti approvato da Bruxelles a giugno 2009.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio è stata pubblicata la delibera Cipe con le rinnovate funzioni dell'Istituto sviluppo agroalimentare. L’Istituto può così effettuare gli interventi a sostegno degli investimenti previsti dal nuovo regime di aiuti approvato da Bruxelles a giugno 2009.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera:

A - Criteri generali

1) La presente delibera regola i criteri e le modalità di intervento attuati dall’Istituto sviluppo agroalimentare Spa (Isa) nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato Ce, già esercitati dalla Ribs Spa e successivamente da Sviluppo Italia Spa. Nell’esercizio di tale attività, Isa opera con le modalità previste dalla legge n. 700/1983, come modificata dall’art. 1 della legge n. 430/1985 e dall’art. 23 della legge n. 266/1997.

2) Le risorse finanziarie di Isa sono utilizzate secondo i criteri e le modalità della presente delibera.

B - Modalità di intervento di Isa
3. Isa opera nelle due forme, fra loro non cumulabili, degli interventi agevolati e degli interventi a condizioni di mercato.

4. Nel caso degli interventi agevolati, Isa opera con le modalità previste dalla legge n. 700/1983, art. 3, comma 2, come modificata dalla legge n. 430/1985, art. 1, comma 2 e dalla legge n. 266/1997, art. 23.

5. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, Isa opera, in base a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali vigenti, esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ed, eventualmente, effettuando finanziamenti, sempre a condizioni di mercato.

6. In attuazione allo specifico progetto, Isa può costituire con i soggetti partecipanti al progetto stesso nuove società nonché assumere partecipazioni in imprese già operanti, intervenendo esclusivamente in operazioni di aumento del capitale sociale delle imprese suddette.

7. Isa può partecipare al capitale di società con scopo di lucro e/o mutualistiche definendo le reciproche obbligazioni, le condizioni e i termini dell’intervento. In nessun caso, negli interventi agevolati, gli accordi possono contenere clausole che comportino un maggior vantaggio economico o finanziario per i soggetti attuatori (proponenti e/o beneficiari) dell’intervento rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera.

8. Gli interventi agevolati sono definiti da Isa e approvati dagli organi competenti della stessa. Nella fase istruttoria degli interventi agevolati Isa è tenuta a verificare, tra l’altro, la compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza.

9. Isa controlla, per l’intera durata dell’intervento agevolato, l’esecuzione del programma di investimenti e la gestione delle proprie partecipate e/o finanziate, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto. A tal fine Isa ha il diritto: a) di designare almeno un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della società partecipata per la durata di possesso della partecipazione; b) di designare almeno un proprio rappresentante nel collegio sindacale sino al rimborso del finanziamento; c) di acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione delle partecipate sino al rimborso del finanziamento; d) di ottenere la certificazione del bilancio delle partecipate e/o finanziate sino al rimborso del finanziamento; e) di monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nei progetti di intervento e, in particolare, di quelli relativi ai tempi e ai costi degli investimenti, di quelli occupazionali e ambientali e dei benefici attesi per i produttori agricoli sino al rimborso del finanziamento.

10. Isa presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per il successivo inoltro a questo Comitato una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati entro il 31 dicembre dell’anno precedente e la programmazione delle attività per l’anno in corso. Tale relazione contiene almeno:

a) le notizie più significative sull’andamento economico finanziario e in genere sull’evoluzione delle società oggetto dell’intervento;
b) il confronto dei risultati con le previsioni di progetto e l’analisi dei relativi scostamenti;
c) le eventuali problematiche di attuazione di singoli progetti;
d) l’entità e le modalità di utilizzo o d’impiego delle risorse di Isa nel corso dell’anno precedente;
e) le risorse disponibili per interventi nell’anno in corso. Il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali può proporre a questo Comitato eventuali modifiche alla presente delibera che si dovessero rendere necessarie nonché le indicazioni, anche di natura finanziaria, di cui tenere conto nell’impostazione del programma di attività di Isa.

C - Interventi agevolati: Aiuti di Stato
11. Ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, Isa può agevolare progetti di investimento che prevedano sia la partecipazione di minoranza al capitale sociale dell’impresa sia l’erogazione di mutui di durata massima di 15 anni a tasso agevolato. L’intervento di Isa, solo con mutuo agevolato, è ammissibile per progetti di nuovi investimenti in società nelle quali Isa sia già presente nel capitale sociale al momento dell erogazione.

12. La dimensione dell’aiuto, ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione, si determina tenendo conto sia della partecipazione al capitale sia del mutuo agevolato. Il calcolo dell’equivalente sovvenzione considera anche eventuali altre agevolazioni previste nel progetto, o comunque ottenute o richieste dalla società partecipata per la realizzazione degli investimenti indicati nel progetto stesso. In ogni caso l’intervento di Isa, anche se relativo, per la stessa società, a più fasi successive, non deve superare complessivamente i limiti di intensità di aiuto definiti dalla normativa comunitaria.

13. La partecipazione di Isa al capitale è temporanea (con un massimo di 5 anni, elevabile a 15 anni se produttori agricoli, singoli o associati, acquisiscono, entro la fine del primo anno dalla data di inizio della partecipazione stessa, detenendo poi per l’intero periodo, almeno il 10% del capitale sociale) e decorre dal momento del versamento dell’aumento di capitale nella società oggetto dell’intervento agevolato.

14. Al termine del periodo d’intervento, nelle società con scopo di lucro, Isa cede ai soci (ovvero al socio di maggioranza) della società oggetto dell’intervento (di seguito «socio proponente» o «soci diversi da Isa») la propria partecipazione a un prezzo pari al valore nominale delle azioni o quote oggetto di cessione previo aggiustamento dello stesso tenuto conto delle variazioni patrimoniali intervenute nel periodo in cui Isa ha partecipato al capitale sociale della Società.

15. Al termine del periodo d’intervento, nelle società con scopo mutualistico, Isa esercita il diritto al recesso.

16. Isa ha il diritto di nominare un proprio rappresentante nel collegio sindacale delle società oggetto dell intervento agevolato fino a quando risulta creditrice della stessa.

17. I mutui sono agevolati nelle condizioni di rientro (fino a 5 anni di preammortamento e fino a 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate) e nel tasso (30% del tasso di riferimento di cui al decreto del ministro del Tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304/1994). I tassi di interesse sono ricalcolati, a partire dalla terza rata semestrale, in base alla media dei tassi di riferimento in vigore nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. La mancata attuazione del progetto ovvero la risoluzione del mutuo imputabile al beneficiario comporta la perdita delle agevolazioni di cui al presente punto. Il contratto di mutuo – tra le cause di risoluzione imputabili al beneficiario dell’agevolazione – deve prevedere la violazione degli obblighi relativi al mantenimento della destinazione degli investimenti agevolati per almeno cinque anni dopo il loro completamento e la violazione dell’obbligo relativo al mantenimento di tali investimenti nel luogo dove gli stessi sono stati realizzati, salvo diversa autorizzazione espressa da parte di Isa.

18. Ciascun intervento di Isa non può prevedere un’agevolazione superiore a quanto fissato nella normativa comunitaria e nazionale vigente al momento dell’approvazione. A tal fine, gli accordi tra Isa e i soci proponenti e i contratti di mutuo con i beneficiari relativi a tutti gli interventi agevolati di cui alla presente deliberazione devono prevedere l’obbligazione solidale dei beneficiari e dei soci proponenti per la restituzione della parte di agevolazione eventualmente ricevuta ma non dovuta.

19. Per i mutui già stipulati e per i progetti già approvati relativi alle grandi imprese al momento della pubblicazione della presente delibera, non vi sono variazioni e si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla delibera Cipe vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.

20. Per i progetti approvati ovvero per i mutui stipulati ma non ancora interamente erogati relativi alle piccole e medie imprese e alle imprese intermedie che occupano meno di 750 persone e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro, su richiesta del mutuatario ricevuta da Isa entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi i limiti di Esl vigenti al momento della richiesta, si potrà procedere all adeguamento del tasso d’interesse per la parte non ancora erogata, secondo i criteri e le condizioni riportati al precedente comma 18, a partire dalla prima rata in scadenza dopo l’adozione della presente delibera.

21. L’assunzione di partecipazioni e l’erogazione di mutui agevolati, secondo quanto indicato nei precedenti punti dal 12 al 18, devono avvenire in coerenza con quanto previsto nel progetto tenendo conto delle effettive esigenze di realizzazione degli investimenti. La partecipazione di Isa al capitale sociale di nuove società e la sottoscrizione di quote di aumento di capitale in imprese già operanti avviene mediante versamento in denaro da parte di Isa. I Soci diversi da Isa partecipano al capitale della società beneficiaria mediante versamento in denaro e/o conferimento di beni. In caso di conferimento di beni da parte dei soci, è necessario dimostrare la natura essenziale degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto e il valore dei beni conferiti deve risultare da una perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente. I versamenti di Isa in conto capitale devono essere concomitanti o successivi a quelli degli altri soci.

22. Il socio proponente delle società partecipate da Isa deve impegnarsi all’acquisto delle azioni o delle quote detenute da quest’ultima, al termine del periodo di intervento, come previsto al precedente punto 14, garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile a Isa di vendita di tante sue azioni o quote che, sommate a quelle di proprietà di Isa, siano pari almeno al 51% dell’intero capitale sociale.

23. Nel caso Isa partecipi a società mutualistiche, idonea garanzia per il recesso può essere rappresentata dalla costituzione di un apposito fondo, alimentato dagli utili di gestione e finalizzato al rimborso delle quote di Isa al termine dell’intervento.

24. Progetti a favore delle piccole e medie imprese (Pmi), in cui è previsto un intervento finanziario di Isa per un importo massimo di 2 milioni di euro possono essere effettuati in parziale deroga a quanto previsto al precedente punto 9, a condizione che a) gli investimenti previsti ed effettivamente realizzati siano finanziati da Isa fino a un massimo del 50% degli stessi; b) il mutuo concesso da Isa abbia una durata massima di dieci anni di cui tre di pre-ammortamento e sia garantito da un’ipoteca di primo grado per un valore non inferiore al 150% dell’importo erogato. In tal caso, Isa potrà decidere di:

I) erogare a titolo di anticipo fino a un massimo del 50% dell’importo previsto nell’intervento e il saldo in un unica soluzione a completamento del progetto;
II) escludere l’obbligo di incaricare una società di revisione per il controllo del bilancio di esercizio a condizione che il presidente del collegio sindacale sia nominato su indicazione di Isa;
III) non esercitare il diritto di nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione della società oggetto dell’intervento;
IV) concedere il mutuo a un tasso di interesse pari al 15% del tasso di riferimento di cui al decreto del ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304/1994.

25. finanziamenti concessi da Isa devono essere assistiti da idonee garanzie reali e/o da fondi di garanzia pari ad almeno il 150% del finanziamento concesso. Qualora le garanzie prestate prevedano elementi di aiuto, gli stessi andranno opportunamente considerati ai fini del calcolo dell’Esl.

26. Isa trasmette apposita scheda contenente la descrizione dei progetti relativi agli interventi agevolati, approvati dal proprio organo competente, al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che provvede a verificarne la coerenza con la normativa vigente.

27. La verifica del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base della scheda inviata da Isa come previsto al precedente punto 26, deve essere effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della scheda anzidetta, fatta salva la richiesta di chiarimenti da parte dello stesso ministero.

28. Le limitazioni, le spese ammissibili e le condizioni per gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono riportate nell’allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

D - Interventi a condizioni di mercato nel capitale di rischio delle imprese
29. Isa, anche a valere sulle risorse di cui al punto 2 della presente delibera, può intervenire nel capitale di rischio delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli e zootecnici anche attraverso la costituzione di un apposito fondo di investimenti, in base a quanto disposto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

30. Isa non potrà destinare a tali interventi le risorse di cui al punto 2 della presente delibera in misura annuale superiore al 20% degli interventi complessivi deliberati e in essere.

31. Isa, dopo l’approvazione del progetto a condizioni di mercato da parte dei propri organi competenti, trasmette una scheda al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali affinché la stessa sia inoltrata agli uffici della Commissione europea per il nulla osta all’intervento.

Dopo la registrazione da parte della Corte dei conti, la presente delibera verrà trasmessa dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione europea per una verifica finale di conformità con il regime di aiuto di Stato N 618/2008/Italia richiamato in premessa, approvato dalla stessa Commissione il 17 giugno 2009.

L’Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) riparte con il nuovo regime di aiuti - Ultima modifica: 2010-02-24T08:56:47+01:00 da Redazione Terra e Vita

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