Sono state aggiornate le modalità e le procedure per la concessione di mutui a tasso agevolato alle piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori agricoli. Un decreto interministeriale (definito di concerto dallo Sviluppo economico e dal Mipaaf), in corso di definitiva formale adozione e successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale, definisce i nuovi criteri che renderanno più facile l’accesso alle misure di sostegno concesse per il tramite dell’Ismea.
Le misure di sostegno sono destinate, quindi, alle microimprese e Pmi, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale da almeno 2 anni.
Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di 5 anni e massima di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1,5 milioni di € (Iva esclusa).
Spese ammesse all’aiuto
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali.
Per il settore della produzione primaria, le spese di investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili se la produzione non supera il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell’azienda in cui vengono effettuati.
Gli investimenti per la produzione primaria che richiedono una valutazione d’impatto ambientale, ai sensi della Direttiva 2011/92/UE, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ricevuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
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