Vantaggi fiscali per le reti di impresa

iva
Wooden box with fresh vegetables (tomato, cucumber, bell pepper) in the garden, on the farm. Selective focus, Close up. Space for text.
Niente Iva tra “retisti” per la divisione del prodotto. Tutti i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate sulla fiscalità delle "reti d'impresa"

In seguito ad un quesito posto da Confagricoltura, l’agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito la tassazione – sia per quanto attiene l’Iva che per l’Irpef – da applicarsi alle “reti agricole”.

Si ricorda che il contratto di rete in generale è stato introdotto con l’art. 3 del Dl. n. 5 del 10/2/2009 convertito nella Legge n. 33 del 9/4/2009. Consiste in un accordo scritto tra due o più imprenditori, che si impegnano a collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni, esercitare in comune una o più attività della propria impresa, allo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Le imprese possono appartenere a settori diversi e non vi è alcun limite quanto alla loro forma giuridica, dimensione ecc. - l’unico requisito richiesto è l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa.

La disposizione è estremamente innovativa, perché favorisce la cooperazione tra imprese agricole, ma è rimasta per lo più inapplicata, perché rimanevano da chiarire gli aspetti fiscali relativi a questa attribuzione del prodotto “a titolo originario”. Su questo aspetto, l’agenzia delle Entrate ha ora precisato quanto segue.
Innanzitutto, per aversi un contratto di “rete agricolo”, è richiesto che le imprese agricole mettano in comune i fattori della produzione (attrezzature, know how, risorse umane ecc.) per il raggiungimento dello scopo della rete, che deve consistere nella realizzazione di produzione agricola e nella ripartizione della medesima tra i partecipanti alla rete; questi, devono svolgere tutti attività agricola di base, riconducibile al medesimo comparto produttivo (ortofrutticolo, vitivinicolo, lattiero/caseario ecc.), e devono tutti contribuire alla produzione, mediante la messa in comune di terreni.

La produzione ottenuta dovrà essere divisa tra i partecipanti, in proporzione al proprio contributo, e non deve essere successivamente ceduta tra le stesse imprese della rete. In presenza di tutti questi requisiti, la divisione del prodotto è un’operazione a cui non si applica l’Iva, e il singolo retista, se applica il regime speciale Iva di cui all’art. 34 del Dpr. n. 633/72, può continuare ad applicare le percentuali di compensazione anche nelle successive vendite a terzi del prodotto ottenuto mediante la rete.
Per quanto riguarda le imposte dirette Irpef......

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Vantaggi fiscali per le reti di impresa - Ultima modifica: 2017-04-14T10:38:55+02:00 da Dulcinea Bignami

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