In seguito ad un quesito posto da Confagricoltura, l’agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito la tassazione – sia per quanto attiene l’Iva che per l’Irpef – da applicarsi alle “reti agricole”.
Si ricorda che il contratto di rete in generale è stato introdotto con l’art. 3 del Dl. n. 5 del 10/2/2009 convertito nella Legge n. 33 del 9/4/2009. Consiste in un accordo scritto tra due o più imprenditori, che si impegnano a collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni, esercitare in comune una o più attività della propria impresa, allo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Le imprese possono appartenere a settori diversi e non vi è alcun limite quanto alla loro forma giuridica, dimensione ecc. - l’unico requisito richiesto è l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa.
La disposizione è estremamente innovativa, perché favorisce la cooperazione tra imprese agricole, ma è rimasta per lo più inapplicata, perché rimanevano da chiarire gli aspetti fiscali relativi a questa attribuzione del prodotto “a titolo originario”. Su questo aspetto, l’agenzia delle Entrate ha ora precisato quanto segue.
Innanzitutto, per aversi un contratto di “rete agricolo”, è richiesto che le imprese agricole mettano in comune i fattori della produzione (attrezzature, know how, risorse umane ecc.) per il raggiungimento dello scopo della rete, che deve consistere nella realizzazione di produzione agricola e nella ripartizione della medesima tra i partecipanti alla rete; questi, devono svolgere tutti attività agricola di base, riconducibile al medesimo comparto produttivo (ortofrutticolo, vitivinicolo, lattiero/caseario ecc.), e devono tutti contribuire alla produzione, mediante la messa in comune di terreni.
La produzione ottenuta dovrà essere divisa tra i partecipanti, in proporzione al proprio contributo, e non deve essere successivamente ceduta tra le stesse imprese della rete. In presenza di tutti questi requisiti, la divisione del prodotto è un’operazione a cui non si applica l’Iva, e il singolo retista, se applica il regime speciale Iva di cui all’art. 34 del Dpr. n. 633/72, può continuare ad applicare le percentuali di compensazione anche nelle successive vendite a terzi del prodotto ottenuto mediante la rete.
Per quanto riguarda le imposte dirette Irpef......
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