L’Inps con la circolare n.49 del 19 marzo scorso ha fornito indicazioni operative a tutti i datori di lavoro che possono accedere al beneficio “Occupazione Sud” compresi i datori di lavoro del comparto agricolo che operano in regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in regioni ritenute di transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). Questo significa che possono usufruire del beneficio anche le aziende che pur non avendo sede legale nelle regioni indicate, operano in tali zone a prescindere anche dalla residenza del lavoratore. Questi datori di lavoro per ottenere il beneficio devono inoltrare specifica richiesta all’Inps che, dopo i dovuti controlli, inserirà nelle caratteristiche contributive della matricola il codice “OL” che dal 1° gennaio 2018 significa “Datore di lavoro che effettua l’accertamento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. Sono oggetto di incentivo tutti i rapporti di lavoro a tempo pieno o parziale instaurati a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, oltre che i contratti di apprendistato professionalizzante e quelli instaurati dai soci di cooperativa di lavoro. Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestici, quelli intermittenti e i rapporti di lavoro occasionali, oltre a tutte le altre tipologie di contratti di apprendistato. Per quanto attiene invece i rapporti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato l’esonero contributivo spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato, compresi i periodi in cui il lavoratore è in attesa di assegnazione.
I lavoratori da assumere devono avere una età compresa tra 16 e 34 anni e risultare disoccupati, oppure se hanno già compiuto 35 anni di età oltre a risultare disoccupati devono essere privi di impiego retribuito da almeno sei mesi.
L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore, esclusi i premi e i contributi Inail, per un importo massimo di € 8.060 all’anno, riparametrato in dodici mensilità e fruibile entro il 20 febbraio 2020.
Nei casi di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato entro sei mesi dalla relativa scadenza, si applicherà la restituzione del contributo addizionale di 1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Per beneficiare dell’incentivo il datore di lavoro deve aver adempiuto agli obblighi contributivi, osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto della contrattazione collettiva sia essa nazionale, regionale, territoriale o aziendale.
Un datore di lavoro agricolo potrà beneficiare dell’incentivo a partire dal DMAG di competenza del II trimestre 2018, utilizzando il codice di Autorizzazione (CA) MZ che verrà attribuito sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali.