Dal 16 aprile i cittadini possono consultare nel portale dedicato dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la propria dichiarazione dei redditi conseguiti nell’anno 2017, precompilata dall’agenzia delle Entrate, e che dovrà essere presentata nell’anno in corso.
I modelli predisposti sono i consueti due: il modello 730/2018 e il modello Redditi PF 2018. Ovviamente, le versioni precompilate dei modelli non sono obbligatorie: i contribuenti possono scegliere di utilizzare quelli precompilati ovvero quelli ordinari.
Rispetto a Redditi PF, il 730 presenta indubbi vantaggi: il contribuente non deve effettuare conteggi particolari e il debito o credito risultante dalla dichiarazione viene regolato direttamente sulla retribuzione o compenso o sulla pensione percepita. Tuttavia, non tutti possono scegliere: una parte dei contribuenti è obbligata ad utilizzare il modello Redditi.
Il modello 730 è destinato ai titolari di pensione, ai lavoratori dipendenti o che percepiscono un reddito assimilato o sostitutivo. Tra questi sono compresi anche i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; i lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Se si rientra in una delle categorie destinatarie del 730, occorre poi sapere che con quel modello è possibile dichiarare solo i seguenti redditi, oltre a quelli di lavoro dipendente e assimilati e di pensione: dei terreni; dei fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva; altri cosiddetti “redditi diversi” (come, ad esempio, i corrispettivi percepiti per la vendita dei terreni o degli edifici a seguito di lottizzazione, o percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati, compresi i terreni agricoli, o costruiti da non più di cinque anni); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. Se si sono percepiti redditi fuori da quelli previsti, non si potrà utilizzare il mod. 730, ma solo il mod. Redditi PF.
Il modello Redditi
Questo modello deve essere obbligatoriamente utilizzato dai contribuenti che devono presentare le dichiarazioni Iva e/o Irap e/o almeno uno dei modelli 770 quale sostituto d’imposta (anche se titolari di pensione o di lavoro dipendente).
Inoltre, deve utilizzare Redditi PF non risulta residente in Italia nel 2017 e/o nel 2018, o chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Le versioni precompilate disponibili sono due: a) Redditi PF web, è l’applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF (fascicolo 1 e, in parte, fascicolo 2) senza scaricare alcun software; non è utilizzabile dai contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva; b) Redditi PF online, è il software completo per la compilazione del modello Redditi PF (fascicoli 1, 2 e 3), utilizzabile da tutti i contribuenti con l’installazione sul proprio pc di un apposito programma; devono utilizzarlo i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva.
I dati precaricati
L’agenzia delle Entrate ha precaricato una serie di dati: quelli che vari soggetti (alcuni obbligatoriamente, altri facoltativamente) hanno comunicato: le spese sanitarie e relativi rimborsi; le spese veterinarie; gli interessi passivi sui mutui in corso; i premi assicurativi; i contributi previdenziali e assistenziali; i contributi versati per lavoratori domestici; le spese universitarie e relativi rimborsi; le spese funebri; i contributi versati alla previdenza complementare; i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici; le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico su parti comuni condominiali; i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale.
Da quest’anno sono state precaricate anche le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi, i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso e, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo, le erogazioni liberali. Inoltre, sono stati precaricati i dati che sono ricavabili dalle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, tra cui i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili.