L’Inps, con la pubblicazione della Circolare n.80 del 4 luglio 2024, e la n. 83 del 22 luglio 2023, ha chiuso il cerchio sulla contribuzione che i piccoli coloni e i compartecipanti agricoli devono pagare per il 2024.
In pratica con la Circolare n. 80/2024 sono stati resi i contributi per il 2024, mentre con la Circolare n.83/2024 sono stati resi noti gli importi giornalieri sui quali devono essere calcolate per il 2024 le prestazioni economiche relative alla malattia, maternità/paternità e tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.
I contributi Inps
Il pagamento dei contributi 2024 dovuti dal concedente nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari deve avvenire, utilizzando il modello F24, in quattro rate distinte: oltre a quella passata del 16 luglio 2024, ci saranno quelle del 16 settembre 2024, del 18 novembre 2024 e del 16 gennaio 2025.
Per l’anno 2024 l’aliquota contributiva su cui calcolare l’importo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che i concedenti devono pagare a favore dei compartecipanti familiari e piccoli coloni è del 29,99% di cui 8,84% a carico del concessionario.
In base a quanto stabilito dall’articolo 120 della L.388 del 23 dicembre 2000, anche per l’anno 2024 è stata prevista la riduzione degli oneri sociali che, per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, sono i seguenti:
- 0,43% per gli assegni familiari;
- 0,03% per la tutela della maternità;
- 0,34% Disoccupazione
Il calcolo della contribuzione 2024 deve avvenire considerando il salario medio provinciale i cui importi sono stati stabiliti con Decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 21 maggio 2024 https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2024/05/m_lps.36.Registro_DecretiR.0000370.22-05-2024.pdf
Immutate le agevolazioni per chi opera in territori montani e svantaggiati: 75% per i territori montani e 68% per i territori ritenuti svantaggiati.
Le aliquote contributive stabilite per il 2024 è possibile ricavarle dall’Allegato 1 della Circolare Inps n.80 del 4 luglio 2024 file:///C:/Users/user/Downloads/15209_Circolare-numero-80-del-04-07-2024_Allegato-n-1.pdf
Contribuzione Inail
Anche per il 2024 le aliquote contributive per il calcolo della contribuzione dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sono rimaste immutate rispetto all’anno precedente: 10,125% per l’Assistenza Infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’Addizionale Infortuni sul lavoro. Inoltre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.65 dell’26 settembre 2023, regolarmente approvata con decreto interministeriale (Lavoro- Finanze) dell’8 novembre 2023 ha stabilito per il 2024 ha stabilito che la riduzione dei premi contributivi, ai sensi dell’articolo 1 comma 128 della L.147 del 27 dicembre 2013, deve essere pari al 15,11%.
In caso di malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Le prestazioni economiche relative alla malattia e tubercolosi devono essere utilizzate solo nei confronti dei compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali trovano applicazione i salari medi convenzioni i cui importi sono riportati nell’Allegato 1 della Circolare Inps n.83 del 22 luglio 2024
Eventuali prestazioni che sono state pagate con riferimento ad eventi indennizzati considerando i salari medi convenzionali stabiliti per l’anno 2023, dovranno essere ricalcolate considerando gli importi del 2024.
Le prestazioni riferite alla maternità/paternità, dal 2011 sono liquidate considerando il reddito medio convenzionale giornaliero valido per stabilire l’importo delle pensioni, che per il 2024 è di €63,06.