Per altri settori agroalimentari (zucchero, latte in polvere, burro e paste alimentari destinate all’export), la dematerializzazione dei registri, prevista da Campolibero (L. n. 116/2014), è stata avviata il 1° ottobre scorso.
Nel settore vitivinicolo – più complicato non soltanto dal punto di vista normativo ma anche sotto il profilo dell’articolazione della filiera produttiva e commerciale – erano già previsti tempi di sperimentazione più lunghi che tuttavia non sono bastati per consentire l’avvio in ambiente reale della dematerializzazione dei registri di cantina.
Era infatti nell’aria una proroga della telematizzazione, arrivata al fotofinish con il Dm. 30 dicembre 2015 che ha spostato i termini di entrata a regime del sistema dal 1° gennaio al 30 giugno 2016.
I motivi del rinvio, indicati nelle premesse del decreto ministeriale, sono essenzialmente quelli di dover allungare il periodo di sperimentazione, oltre che per “familiarizzare” con il nuovo sistema telematico, anche per consentire alle imprese vitivinicole di poter adeguare i propri sistemi informatici alla modalità web-service che, tramite software dedicati alla trasmissione dei dati, prevede un interscambio informativo con il Sian.
Contrariamente a quanto anticipato da prime ipotesi di rinvio e di entrata a regime (novembre 2016), il Dm. ha spostato l’asticella di un solo semestre, con un periodo di prova erga omnes, collocato nella finestra 1° aprile-30 giugno, durante il quale gli operatori avranno facoltà di tenere esclusivamente il registro telematico.
Oltre alla possibilità per gli Organi di controllo di poter consultare da remoto il registro Sian (come già accade per la filiera oleicola), il sistema telematico prevede anche accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati in possesso di imprese vitivinicole e altre amministrazioni, tra cui gli Organismi di controllo e di certificazione dei vini certificati Dop e Igp.
Certo è che, accanto all’opportunità di poter gestire in maniera più efficiente e sicura i dati e le informazioni obbligatorie e facoltative, si deve considerare (come tra l’altro in ogni progetto di dematerializzazione) il rischio digital divide, essenzialmente legato a procedure di registrazione spesso non supportate da adeguate connessioni internet né dalla disponibilità della connettività a banda larga in diverse aree agricole e rurali.
Il Dm. esclude tuttavia la responsabilità degli operatori per eventuali ritardi nella registrazione delle informazioni nel registro Sian (da comunicare in ogni caso all’Icqrf competente) dovuti al malfunzionamento del sistema o da altre cause di forza maggiore che impediscono l’utilizzo del sistema telematico.
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