Il Decreto ministeriale in forma di regolamento, che è entrato in vigore il 2 marzo scorso, definisce alcune modalità con le quali il detentore del residuo di produzione può dimostrare che siano soddisfatte le condizioni generali che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
Il provvedimento si prefigge l’obiettivo di dare delle indicazioni utili agli operatori, per dimostrare che un determinato residuo produttivo ha le caratteristiche indicate dall’articolo 184- bis del Dlgs. n. 152/2006 per non essere considerato rifiuto ma sottoprodotto.
In molte circostanze non è infatti semplice per il produttore dimostrare, all’autorità competente, che un determinato residuo produttivo è giuridicamente un sottoprodotto e non si tratta di un rifiuto e che, spesso, identici processi produttivi relativi alle medesime sostanze vengono considerati rifiuti in alcuni territori mentre, in altri, sono ricondotti alla disciplina dei sottoprodotti.
Cosa dice il decreto
Il decreto chiarisce che affinché un residuo di produzione possa godere dello status di sottoprodotto, è necessario che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Il provvedimento interessa il settore agricolo e in modo particolare quello oleario dove i moderni processi industriali di estrazione dell’olio danno luogo a sottoprodotti che vengono utilizzati in altre produzioni e che fino a oggi era più facile che venissero classificati come rifiuti.
Si va infatti diffondendo sempre più la produzione di sansa denocciolata che viene impiegata poi nella produzione di biogas mentre il nocciolino viene utilizzato per la produzione di calore anche nello stesso impianto del frantoio.
Per i frantoi
Il frantoiano e/o l’utilizzatore del sottoprodotto dovranno iscriversi, senza oneri, in una piattaforma informatica, contenente un elenco pubblico, gestita dalle Camere di Commercio in fase di approntamento. Presto potremo informarvi sugli sviluppi.
I criteri adottati dal decreto servono a fornire uno strumento utile a dimostrare che il produttore non intende disfarsi del materiale ma vuole effettuare un impiego certo e individuato. Per dimostrare ciò il frantoiano può osservare due modalità:
- Produrre e conservare tutta una serie di documentazione comprovante l’effettiva utilizzazione del sottoprodotto
- Compilare la scheda tecnica prevista dal decreto che dovrà essere numerata e vidimata presso le locali Camere di commercio
Al fine di assicurare la certezza fino a che non sia effettivamente utilizzato, il sottoprodotto è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
Deposito e trasporto
Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:
a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
b) l'adozione delle cautele necessarie a evitare l’insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
c) l'adozione delle cautele necessarie a evitare l’alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto.